Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

pagamento al curatore spese di lite causa riassunta dopo il fallimento - IVA e RITENUTA D'ACCONTO

  • Cinzia Simioni

    SIRMIONE (BS)
    19/12/2019 12:08

    pagamento al curatore spese di lite causa riassunta dopo il fallimento - IVA e RITENUTA D'ACCONTO

    Buongiorno,
    dopo la dichiarazione di fallimento il curatore ha riassunto causa pendente nel giudizio di secondo grado per il pagamento delle spese di lite a cui era stata condannata parte soccombente nel giudizio di primo grado. La sentenza di secondo grado conferma quanto dovuto alla fallita per spese di lite e accessori di legge.
    Il fallimento non possiede beni inventariati all'attivo.
    Il legale della fallita risulta ammesso allo stato passivo fallimentare per il credito relativo alle prestazioni professionali svolte ante fallimento.
    Il fallimento riceverà l'importo delle spese legali senza applicazione dell'iva in quanto comunque soggetto passivo iva? e con applicazione della ritenuta d'acconto?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      06/01/2020 20:06

      RE: pagamento al curatore spese di lite causa riassunta dopo il fallimento - IVA e RITENUTA D'ACCONTO

      Certamente non sarà assoggetto a ritenuta d'acconto, in quanto l'importo percepito non costituirà per esso compenso di lavoro autonomo

      Per quanto invece riguarda l'IVA, tutte le fonti ufficiali che si sono occupate della questione (fra le altre il Consiglio di Stato nei parere 4332/92, Corte di Cassazione Sent. 3843/95 e Agenzia delle Entrate Risol. 91/1998) affermano che l'IVA non è dovuta dalla parte condannata al pagamento delle spese, recita la citata Risoluzione 91/1998, "nell'ipotesi in cui il vincitore di causa, in quanto soggetto passivo di imposta, e la vertenza inerisca all'esercizio della propria attività di impresa, ha titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa, di cui subisce la rivalsa economica".

      Il fallimento è soggetto passivo d'imposta, la vertenza inerisce l'attività d'impresa e la fallita (al di là della collocazione ante o post fallimento di essa) ha diritto di esercitare la detrazione dell'imposta, di conseguenza riteniamo che nel caso esposto nel quesito controparte sia tenuta al pagamento del solo imponibile.