Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

affitto di azienda

  • Massimo Monti

    Corridonia (MC)
    17/05/2021 15:00

    affitto di azienda

    In presenza di affitto di ramo dell'azienda del fallito (impresa individuale) è possibile subentrare nel contratto concordando con l'affittuario nuovi termini e modalità di affitto? è possibile prevedere un nuovo termine di scadenza e quindi procedere alla vendita con procedura competitiva ex art. 107 LF?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/05/2021 19:45

      RE: affitto di azienda

      A norma dell'art. 79 l. fall. "Il fallimento non e' causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati". Non vi è bisogno quindi di subentrare nel contratto di affitto di azienda pendente al momento del fallimento dell'affittante perché questo, per legge, continua e, ovviamente, continua alle condizioni contrattualmente stabilite, che non possono essere unilateralmente modificate. Diverso è il caso in cui entrambe le parti- il curatore del fallimento del concedente e l'affittuario- siano d'accordo a modificare le clausole contrattuali, nel qual caso non vi sono ostacoli a stabilire una nuova scadenza o diversa canone ecc., previa autorizzazione del comitato dei creditori per il curatore.
      L'automatico subentro nel contratto di affitto di azienda, anche se consensualmente modificato in alcune clausole, non impedisce la vendita dell''azienda, salva diversa disposizione contrattuale o patto di opzione, che va rispettato; ovviamente al momento della vendita dell'azienda va specificato che la stessa è concessa in affitto, con indicazione delle condizioni principali, 8canone, durata, altre condiziobni particolari).
      Zucchetti Sg srl
      • Massimo Monti

        Corridonia (MC)
        18/05/2021 12:11

        RE: RE: affitto di azienda

        Mi sembra di capire che potendo modificare le clausole contrattuali dell'affitto può anche essere introdotto il diritto di opzione all'acquisto dell'azienda.
        Tuttavia, esercitando tale diritto al termine dell'affitto non si esclude la vendita con procedura competitiva ex art. 107 lf? O l'opzionario ha un diritto potestativo di concludere il contratto di acquisto?
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          18/05/2021 19:48

          RE: RE: RE: affitto di azienda

          Noi per la verità, trattando delle possibili modifiche non abbiamo parlato di introdurre il diritto di opzione in favore dell'affittuario ed anzi, nell'ultimo periodo abbiamo posto il patto di opzione- eventualmente esistente- come impeditivo della vendita.
          In ogni caso venendo alla domanda se è possibile introdurre consensualmente un diritto di opzione all'acquisto nel contratto di affitto di azienda, la risposta è negativa e, comunque, è sconsigliabile farlo per la ragione da lei accennata in quanto l'opzione, in estrema sintesi, si sostanzia in una proposta irrevocabile, per cui è sufficiente l'affittuario al momento prefissato accetti la proposta oggetto dell'opzione e il contratto si conclude (salvo poi realizzare la vendita secondo le forme di legge). Ed infatti l'art. 104bis, che regola l'affitto di azienda sottoscritto dal curatore in pendenza di fallimento, prevede la possibilità di concedere all'affittuario il diritto di prelazione- che consiste nel diritto di un soggetto ad essere preferito, a parità di condizioni, rispetto ad altri ai fini della stipula di un contratto e che, quindi non è contrario alla competitività- ma non prevede il diritto di opzione. Del resto, è nella logica delle cose che esistendo nel suo caso un contratto di affitto, che, a norma dell'art. 79 l. fall., continua anche in caso di fallimento di una delle parti, l'interesse del curatore a modificare lo stesso deve essere orientato a migliorare la tutela della massa, e non certo a peggiorarla.
          Zucchetti SG Srl