Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

CONTO CORRENTE BANCARIO CON SALDO ATTIVO

  • Gianluca Russo

    Napoli
    26/05/2018 23:24

    CONTO CORRENTE BANCARIO CON SALDO ATTIVO

    Cari colleghi e Spett.le Zucchetti,
    bombardando a tappeto le banche (amministratore inizialmente irreperibile ed accessi a vuoto) ho trovato un conto corrente bancario intestato alla fallita con un leggero attivo.

    La data del fallimento è 27/04/2018, il conto è stato estinto dopo la mia missiva il 17/05/2018 con un residuo attivo di 305 euro.
    Dal fallimento in poi ci sono stati addebiti per ricarica telefonica ed un prelievo (suppongo dell'amministratore di euro 500) oltre alle spese di tenuta e di chiusura conto.

    La banca è pronta a restituirmi i 305 euro (le spese di chiusura del conto le devo mettere in preventivo) mentre per il prelievo e la spesa per ricarica telefonica le posso recuperare stesso dalla banca in quanto col fallimento i movimenti non possono più esserci o dovrei chiedere la restituzione all'amministratore?

    Inoltre il giorno prima del fallimento vi è stato un prelievo di 2.000 euro e qualche giorno prima dei pagamenti a persone di cui ignoravo l'esistenza (suppongo lavoratori di altra società del gruppo pagati dal conto della fallita).

    Grazie per le eventuali risposte.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/05/2018 13:16

      RE: CONTO CORRENTE BANCARIO CON SALDO ATTIVO

      A norma dell'art. 78, co.1, l.f. i contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti" e si sciolgono automaticamente, indipendentemente dalla conoscenza che le parti abbiano del fallimento; con lo scioglimento del contratto di conto corrente, si sciolgono, inoltre, sempre automaticamente, anche gli altri contratti accessori al conto corrente, come quelli relativi ai servizi di cassa continua versamenti e prelevamenti automatici (bankomat) nonché il contratto di rilascio di carta di credito che prevede, quale unica modalità di pagamento al soggetto emittente, l'addebito delle relative somme nel collegato conto corrente, ecc..
      Di conseguenza l'addebito fatto sul conto corrente successivamente alla data della dichiarazione di fallimento va considerato inefficace ai sensi dell'art. 44.
      I prelievi fatti prima della dichiarazione di fallimento sono legittimi e se destinati al pagamento di debiti sono questi pagamenti a poter essere revocati, ove vi sia interesse.
      Zucchetti SG srl