Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

custodia contabilità del fallimento

  • Anna Francesca Renata Baldassari

    Modena
    06/10/2011 16:05

    custodia contabilità del fallimento

    Fallimento vecchio rito - impresa individuale. All'inizio della procedura ho prelevato dalla sede dell'attività la contabilità degli ultimi 5 anni prima del fallimento, i documenti più vecchi li ho lasciati dove si trovavano (presso l'abitazione del fallito). L'immobile dove si trovava la contabilità è stato venduto e deve essere liberato: tutta questa documentazione devo prendermela in carico io o la posso lasciare al fallito? Osservo che il fallimento è in fase di chiusura e che quindi la stessa non era allora, nè adesso, di alcuna utilità.
    grazie
    dott.anna baldassari
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/10/2011 16:50

      RE: custodia contabilità del fallimento

      La contabilità la deve conservare lei per almeno dieci anni. In molti tribunali si fanno accordi con ditte varie, pubbliche o private, per conservare in scatoloni le documentazioni dei fallimenti a prezzi modesti, e la locazione dello spazio costituisce una spesa della procedura che viene pagata prima della chiusura.
      Zucchetti SG Srl
      • Elisabetta Ascari

        Modena
        07/10/2011 11:57

        RE: RE: custodia contabilità del fallimento

        Quindi non ritenete corretto nominare il falllito quale custode dei documenti ritenuti senza alcuna utilità?
        Dott.ssa Elisabettta Ascari
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/10/2011 17:35

          RE: RE: RE: custodia contabilità del fallimento

          No, riteniamo che l'obbligo di cui all'art. 2220 c.c. ricada sul curatore per la contabilità della sua gestione e questa non può essere consegnata al fallito nè a questi si può delegarne la custodia, in quanto responsabile della tenuta della stessa è il curatore. La contabilità ante fallimento può esesre restituita al fallito, ove non sia di supporti a provevdimenti presi nel corso del fallimento.
          Zucchetti SG Srl
          • Claudia Storari

            ANCONA
            30/05/2013 15:21

            RE: RE: RE: RE: custodia contabilità del fallimento

            CASO: conservazione della contabilità ante fallimento di un fallimento nuovo rito attualmente nella fase antecedente il piano di riparto finale e in vista della chiusura.
            DOMANDE: 1) La conservazione presso una struttura apposita deve essere autorizzazata dal Comitato dei creditori e comunicata al Giudice Delegato per ottenere il mandato di pagamento?
            2) Se autorizzato, come effettuare materialemente il pagamento periodico alla struttura apposita? (Il c/c o libretto della procedura deve essere chiuso quando si chiede la chiusura del fallimento. Si paga tutto in anticipo alla struttura apposita - con il problema di come fare se la struttura apposita prima che trascorrano i 10 anni chiude o non svolge più tale attività, o si paga con un bonifico periodico dal conto del curatore - oltre alla scomodità, la fattura deve essere intestata al curatore data la chiusura della P. Iva e la cancellazione della società dal Registro delle Imprese dopo il decreto di chiusura del fallimento).
            Ringrazio anticipatamente per ogni suggerimento.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              30/05/2013 19:53

              RE: RE: RE: RE: RE: custodia contabilità del fallimento

              Come lei ben dice il giudice interviene soltanto per l'emissione del mandato in quanto ll contratto di deposito se si considera di ordinaria amministrazione può essere compiuto dal curatore senza alcuna autorizzazione e se di straordinaria amminsitrazione necessita, a norma dell'art. 35. dell'autorizzazione del comitato dei creditori. noi consigliamo di seguire questa seconda via più tranquillizzante.
              Il miglior sistema è il pagamento anticipato dell'intero compenso perché, a parte i problemi di natura fiscale cui lei accenna, con la chiusura del fallimento il curatore cessa dal proprio incarico- la ultrattività è prevista soltanto per alcuni casi specifici ed eccezionali- per cui non può gestire danaro della procedura. E' chiaro che , data la durata, potranno esserevi delle modifiche nel corso del tempo, ma anche nel caso di pagamento rateale potrebbero sopravvenire novità tali da rendere irrealizzabile il pagamento.
              Zucchetti Sg srl
    • Domenica Stigliano

      Pesaro (PU)
      01/03/2021 10:29

      RE: custodia contabilità del fallimento

      Mi collego al quesito principale per confrontarmi su questo problema.
      La documentazione contabile della società fallita si trova depositata presso la ex sede della stessa, occupando un intero magazzino. La proprietaria dei locali ha necessità di disporre di questo magazzino e mi chiede di sgomberarlo. Considerata la mole di documentazione risulterebbe eccessivamente oneroso per la procedura affidarne la gestione alle ditte specializzate, soprattutto se si considera che si tratta di documenti molto vecchi (anche oltre 10 anni). Poichè il curatore non ha la possibilità di distruggere alcunchè avrei pensato di procedere in questo modo:
      - affidare la conservazione dei registri contabili, delle fatture e delle bolle degli anni dal 2011 in poi, a ditta specializzata (ho necessità di questa documentazione perchè sono ancora in corso delle verifiche sui crediti);
      - restituire al fallito (al Liquidatore), tutto il resto della documentazione.
      Cosa ne pensate?
      Grazie

      • Zucchetti SG

        Vicenza
        01/03/2021 19:53

        RE: RE: custodia contabilità del fallimento

        Lei si riallaccia a dialoghi di circa dieci anni fa; nel frattempo abbiamo in altre occasioni (la situazione da lei descritta è alquanto frequente), più dettagliatamente esposto la nostra opinione in materia, distinguendo per tipologie la documentazione da conservare.
        Il curatore, come al momento dell'inventario, prende in consegna i beni insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito, così, al momento della chiusura del fallimento, deve riconsegnare queste scritture ed i relativi documenti al fallito tornato in bonis, esattamente come vanno restituiti e consegnati all'ex fallito tutti i beni ancora sussistenti al termine dello spossessamento. Quando, però, il fallito è una società che viene cancellata con la chiusura del fallimento, per cui non vi è un soggetto cui fare riferimento, o quando, come nel suo caso, il materiale serve per accertamenti in corso, è da presumere che debba essere il curatore a conservare detta documentazione in via sostitutiva.
        La relativa spesa è ovviamente in prededuzione e, poiché con la chiusura del fallimento, gli organi decadono, il curatore deve- come giustamente fa lei- pensare al problema prima della chiusura; normalmente, specie quando la documentazione è ponderosa, i curatori si rivolgono a società specializzate, con cui preferibilmente sono stati fatti accordi con il tribunale, facendosi rilasciare un preventivo in modo da accantonare la relativa somma o pagarla anticipatamente.
        La documentazione originale compresa nel fascicolo fallimentare (domande di insinuazione, istanze del curatore, ordinanze di vendite, decreti di trasferimento, relazioni del curatore, ecc.) va conservata, dopo la chiusura del fallimento, presso gli archivi del tribunale.
        La documentazione riguardante invece la contabilità del fallimento (le scritture contabili richieste per la procedura, gli originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture ricevute e copia di quelle spedite ecc.), copie degli atti del curatore ecc. vanno conservate dal curatore per l'ordinario termine decennale fissato dall'art. 2220 c.c., ed anche oltre, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta. I messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti vanno conservati dal curatore per il periodo di due anni dalla chiusura del fallimento, per il disposto dell'ult. comma dell'art. 31bis.
        Alla luce di tanto, il programma da lei proposto ci sembra corretto.
        Zucchetti Sg srl