Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Riparto finale fallimento spese art. 2755 c.c.

  • Adelmo Predari

    LONATO DEL GARDA (BS)
    09/03/2020 09:56

    Riparto finale fallimento spese art. 2755 c.c.

    Il creditore istante al fallimento è stato ammesso per Euro 3.600,00 ai sensi dell'art. 2755 C.C., pur in presenza di pignoramento negativo.
    La procedura ha realizzato Euro 2.500,00 per la vendita di un automezzo ed Euro 16.000,00 per crediti ante procedura.
    Si chiede, al creditore istante spettano per intero le competenze ammesse ai sensi dell'art. 2755 per le spese sostenute per la dichiarazione di fallimento?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/03/2020 18:53

      RE: Riparto finale fallimento spese art. 2755 c.c.

      Nella prima parte della domanda lei parla di un creditore ammesso al passivo in privilegio ai sensi dell'art. 2755 c.c. "in presenza di pignoramento negativo", per cui la fattispecie che ci rappresentiamo è quella di un creditore che abbia tentato un pignoramento sui beni mobili del suo debitore, poi fallito, e il pignoramento sia risultato negativo, ossia non abbia trovato beni da pignorare, ed ora, insinua al passivo il credito per le spese di questa procedura esecutiva mancata (che per la verità sembra tanto alto), che è stato ammesso con il privilegio di cui all'art. 2755 c.c.
      Se è questa la fattispecie, l'ammissione privilegiata ex art. 2755 c.c. è sicuramente errata perché l'attività svolta dal creditore in questione non è stata di alcuna utilità per la massa dei creditori essendo il pignoramento dal quale derivava il credito per spese di giustizia risultato negativo; tuttavia, rimane il fatto che il privilegio riconosciuto è un privilegio speciale, che si esercita sui beni oggetto dell'espropriazione, per cui, al momento del riparto rimane ancora il potere di verificare l'esistenza dei beni su cui grava il privilegio e, in caso negativo, degradare il credito privilegiato al chirografo. Nel suo caso sicuramente l'incasso per crediti è estraneo alla procedura esecutiva promossa dal creditore interessato, ma lo è anche il ricavato dalla vendita dell'automezzo posto che il pignoramento è risultato negativo, ossia non è stato effettuato su alcun bene, di conseguenza il privilegio non trova l'oggetto su cui realizzarsi.
      Non ci nascondiamo che la fattispecie in esame è proprio border line, nel senso che se è pacifico in giurisprudenza che in sede di verifica del passivo i crediti assistiti da privilegio speciale vanno ammessi in via privilegiata, salvo a verificare al momento del riparto l'esistenza del bene gravato (si pensi al credito Iva di rivalsa, ove questa problematica è sorta ed è stata sviscerata), nel caso, essendo stato il pignoramento negativo, l'ammissione privilegiata già presupponeva la l'accertamento della mancanza del bene oggetto del privilegio speciale, per cui non sarebbe possibile una ulteriore verifica. Ci sentiremmo comunque di escludere una tale costruzione perché, in tal modo si attribuirebbe al giudice la facoltà di trasformare il privilegio speciale in un privilegio generale; escluso che ciò possa accadere, rimane ammesso al passivo un credito con privilegio speciale, che, in mancanza del bene gravato, non può che degradare al chirografo.
      Nella frase finale della sua domanda, invece, lei chiede se "al creditore istante spettano per intero le competenze ammesse ai sensi dell'art. 2755 per le spese sostenute per la dichiarazione di fallimento", che raffigura una situazione completamente diversa da quella precedente, perché ora non si tratta più delle spese di un pignoramento negativo, ma delle spese sostenute per la dichiarazione di fallimento.
      In proposito va ricordato che la Cassazione (Cass. 24 maggio 2000, n. 6787) ha così statuito: "Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. e 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale".
      Noi abbiamo espresso più volte le nostre perplessità su questa decisione, che attribuisce alle spese di per ottenere la dichiarazione di fallimento un super privilegio esercitabile su tutti i beni mobili e immobili del debitore, che meglio sarebbe inquadrabile nella prededuzione, come del resto si sono espressi più giudici di merito. Ad esempio, Trib. Treviso 7 marzo 2017, che ha statuito come "con riferimento alle spese processuali sostenute dal creditore istante per l'assistenza legale, ricorrono…i presupposti per il riconoscimento della prededuzione in chirografo ai sensi dell'articolo 111 L.F., considerata la funzionalità di quel credito alla procedura concorsuale e l'utilità per i creditori derivante dall'iniziativa del creditore"; o Trib. Terni, 22 marzo 2012, per il quale "il credito per le spese legali sostenute dal creditore istante nel procedimento per la dichiarazione di fallimento è funzionale alla procedura, di conseguenza esso va ammesso al passivo fallimentare in prededuzione con collocazione chirografaria. Del resto la stessa Cassazione è giunta a questa conclusione trattando del credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio, che "costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare e, come tale, è prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., che costituisce norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito.
      In sostanza, se si segue questa linea, nel suo caso e sempre che si discuta delle spese per l'istanza di fallimento, al privilegio ex art. 2755 c.c. (evidentemente non è stato richiamato quello ex art. 2770 c.c., per la mancanza di beni immobili) bisogna attribuire la valenza di una ammissione in prededuzione, per cui con le liquidità di cui dispone deve pagare prima di tutto i creditori prededucibili, secondo le regole di cui agli artt. 111 e segg. l. fall.
      Zucchetti Sg srl