Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Fatture ante fallimento

  • Corrado Arnaboldi

    Albinea (RE)
    07/12/2018 19:25

    Fatture ante fallimento

    Buonasera,
    relativamente ad un fallimento dichiarato nell'ottobre 2016, in alcune domande di insinuazione ammesse al passivo, ricevute successivamente alla scadenza per l'invio della dichiarazione 74bis, erano presenti fatture relative al 2015. E' stato proceduralmente corretto registrare ai fini IVA tali fatture nel 2017, facendo in tal modo confluire l'IVA a credito nel Modello IVA 2018 anno 2017?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      05/01/2019 18:34

      RE: Fatture ante fallimento

      L'art. 2, comma 2-bis, del D.L. n. 50 del 2017 stabilisce che "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 [ovvero quelle che hanno drasticamente ridotto i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti] si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017".

      Conseguentemente la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/2018, dopo aver ribadito che "la nuova disciplina si applica alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal 1°gennaio 2017 sempreché le stesse siano relative ad operazioni ... effettuate, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla medesima data" contempla proprio il caso esposto nel quesito: "Ne consegue che per gli acquisti effettuati nel corso del 2015 l'esercizio del diritto alla detrazione può essere esercitato entro il 30 aprile 2018".

      Fa confluire tali fatture nella dichiarazione IVA relativa al 2017 è stato quindi certamente corretto.


      Ricordiamo, per completezza di informazione, ciò che abbiamo ripetuto in vari interventi su questo Forum, ovvero che l'IVA a credito derivante dalle fatture in questione deve però essere considerata "IVA ante fallimento", dato che la sua "causa genetica" risale a tale periodo.

      Ciò significa, esattamente come per gli altri casi di IVA a credito ante fallimento, che essa è compensabile ex art. 56 l.fall. con eventuali debiti erariali parimenti ante procedura: di ciò deve essere tenuto debito conto in caso di richiesta a rimborso ovvero, ipotesi più frequente, utilizzo in compensazione, orizzontale o verticale, in corso di procedura.
      • Corrado Arnaboldi

        Albinea (RE)
        11/03/2019 16:28

        RE: RE: Fatture ante fallimento

        Buongiorno,
        chiedo conferma del fatto che anche l'IVA relativa alle fatture/note di accredito emesse dai fornitori successivamente alla data di fallimento, riguardanti prevalentemente utenze telefoniche, luce e gas, noleggi etc. non tempestivamente interrotti, debba essere fatta confluire nell'"IVA ante fallimento".
        Grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          22/03/2019 07:03

          RE: RE: RE: Fatture ante fallimento

          Se il "fatto generatore" di tali documenti è ante procedura, se cioè si riferiscono a forniture effettuate ante fallimento, la risposta è positiva.
          • Emanuele Sabella

            Forli (FC)
            05/05/2020 07:00

            RE: RE: RE: RE: Fatture ante fallimento

            Buongiorno, partendo dall'assunto che per il principio della "causa genetica", la relativa IVA a credito, ancorché evidenziatasi in corso di procedura, ai fini fallimentari sarà comunque da considerare credito ante procedura; pertanto, nel caso in cui alcune fatture elettroniche (ma anche note di credito) siano trasmesse o recepite (dal SDI) subito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, ma sono relative ad operazioni compiute dalla fallita in bonis o comunque riferite ad un periodo ante fallimento, la relativa iva a credito (o a debito per le note di variazione) non è da considerarsi nella "gestione" iva endoconcorsuale. Ma operativamente occorre registrare tali fatture con iva indetraibile al fine di non farla confluire nella liquidazione di periodo "fallimentare" e non generare un credito iva / non compensare un debito iva della gestione "fallimentare"? Ci sono altre soluzioni operative? Nel mio caso specifico avrei fatture con data sia ante che post sentenza fallimentare, ma transitate dal SDI successivamente alla dichiarazione di fallimento. Ringrazio anticipatamente per il confronto. Cordiali saluti
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              15/05/2020 11:21

              RE: RE: RE: RE: RE: Fatture ante fallimento

              Purtroppo le procedure e la modulistica IVA non consentono di tenere distinta l' "IVA ante" da quella "post".

              Di conseguenza l'unico comportamento a nostro avviso corretto è quello di :
              - registrare regolarmente le fatture e note di credito ricevute e considerare l'IVA a credito o debito da esse portate nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale
              - tenere memoria extracontabilmente della distinzione fra IVA ante e post.

              Poiché i versamenti e/o le richieste di rimborso e/o gli utilizzi in compensazione che il Curatore effettuerà non coincideranno con le risultanze di tali dichiarazioni, verrà probabilmente trasmesso un avviso di irregolarità e solo in tale sede il Curatore potrà dimostrare e documentare la correttezza del suo comportamento.
              • Sara Terpin

                BRESCIA
                27/11/2023 10:12

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fatture ante fallimento

                Buongiorno,

                consultandomi con altri professionisti mi risulta in realtà che prassi diffusa sia quella di indicare nelle liquidazioni periodiche solo l'IVA "post liquidazione giudiziale", così da far combaciare quanto ivi risultante con quanto versato mensilmente.

                Confermate che in realtà il comportamento corretto sarebbe quello di indicare nelle liquidazioni anche l'IVA prefallimento e poi attendere l'avviso di irregolarità come sopra indicato?
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  27/11/2023 22:28

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fatture ante fallimento

                  La prassi che viene segnalata è certamente una buona soluzione sotto il profilo pratico, per evitare il dispendio di tempo ed energie del gestire gli avvisi di irregolarità.

                  Personalmente preferiamo però la strada a nostro avviso più rigorosa che abbiamo indicato, principalmente per due motivi:

                  a) ben sappiamo le problematiche derivanti dall'impossibilità di tenere separate in dichiarazione "IVA ante" e "IVA post", la necessità quindi di tenere prospetti extracontabili e la probabilità che siano notificati avvisi di irregolarità, ma:

                  - i primi due commi dell'art. 74-bis del D.P.R. 633/72 sono chiari nel porre a carico del Curatore gli obblighi di registrazione secondo le regole ordinarie (e quindi senza distinguere fra le fattura con causa genetica ante e post fallimento)

                  - le istruzioni alla dichiarazione IVA sono altrettanto chiare nello stabilire che nel modulo relativo al periodo anta fallimento vadano indicate "le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento" e nel secondo "le operazioni registrate successivamente a tale data"

                  - le istruzioni alle liquidazioni periodiche stabiliscono che debba essere indicato "l'ammontare complessivo degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell'IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti"

                  b) indicando solo l'IVA "post liquidazione giudiziale", quella relativa al periodo ante non viene mai comunicata all'Agenzia; da un lato ciò crea una discontinuità in quanto indicato nelle liquidazioni periodiche, dall'altro crea squilibrio fra quanto dichiarato dal Curatore e quanto dichiarato dalle controparti.

                  Certo, se e quando la modulistica verrà modificata sarà tutto molto più semplice e certo ...
      • Corrado Arnaboldi

        Albinea (RE)
        11/03/2019 16:49

        RE: RE: Fatture ante fallimento

        Dimenticavo di segnalare che nel mio caso specifico l'IVA a credito ante fallimento è rilevante ma completamente assorbita da debiti erariali ante procedura, dunque non compensabile. Il prossimo 18 marzo andrò quindi a versare l'intera IVA a debito derivante dalla gestione della procedura ed in particolare dalla vendita di alcuni beni inventariati.
        Grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          22/03/2019 07:04

          RE: RE: RE: Fatture ante fallimento

          Esatto.