Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

ESECUZIONE IMMOBILIARE E FATTURAZIONE ATTIVA

  • Ottavia Simili

    Roma
    01/02/2021 10:02

    ESECUZIONE IMMOBILIARE E FATTURAZIONE ATTIVA

    Buongiorno. Ho un quesito un po' particolare che spero di riuscire a spiegarmi in maniera comprensibile.
    La società X aveva alcuni immobili e li aveva ceduti ante fallimento a una società terza Y.
    Quando X è fallita, su tali immobili pendeva una procedura immobiliare promossa contro la società X da creditore non fondiario Z, cui la vendita a Y non poteva essere opposta, in quanto aveva trascritto antecedentemente un pignoramento.
    Ora, tra le varie iniziative da intraprendere per recuperare gli immobili, il mio fallimento X ha deciso di subentrare nella procedura esecutiva immobiliare in luogo di Z, cosi che la vendita a Y non potesse essere opposta nemmeno a noi. Sia il GD sia il GE hanno condiviso la nostra posizione.
    Quindi il Fallimento X si è trovato ad essere sia creditore procedente, sia debitore esecutato.
    Ora gli immobili sono stati venduti in seno alla procedura esecutiva, ed il ricavato della vendita, detratte le spese, verrà ripartito in favore del mio fallimento X.
    Chi deve fatturare la vendita degli immobili?
    Come faccio io Fallimento X ha emettere fattura considerato che gli immobili non sono miei ma risultano intestati a Z? Se invece fattura l'esecuzione, ma sempre a nome mio, in qualità di debitore esecutato, si pone lo stesso problema. Dovrebbe forse fatturare Y? Ma Y è sparita, è una società fantasma...
    Di che parere siete?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      22/02/2021 10:22

      RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE E FATTURAZIONE ATTIVA

      Il punto di partenza per inquadrare la questione è la precisazione fornita dalla Corte di Cassazione sulla sorte dell'esecuzione individuale in caso di fallimento: "In caso di dichiarazione di fallimento, l'esecuzione individuale si trasforma in esecuzione collettiva, i cui effetti sostanziali e processuali decorrono dal pignoramento, sicché il curatore può giovarsi dell'inopponibilità prevista contro gli atti traslativi trascritti posteriormente al pignoramento ma prima della sentenza dichiarativa di fallimento".
      In sostanza, nel caso in esame l'esecuzione individuale del creditore Z è divenuta esecuzione concorsuale sul patrimonio di X, e l'intestazione dei beni diviene irrilevante: sarà quindi il Curatore a dover emettere la fattura, indipendentemente dal fatto che essi risultino intestati a Y, perché il passaggio da X a Y è per lui irrilevante.