Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

pegno su quote srl del fallito

  • Roberta Gazzinelli

    Lierna (LC)
    27/06/2020 19:18

    pegno su quote srl del fallito

    Buongiorno,
    un fallito socio accomandatario di sas ha in proprietà luna quota di srl.
    1) E' obbligatoria la trascrizione del fallimento sulla quota al Registro Imprese?
    2) Nel caso in cui la trascrizione non venga effettuata e nessuno (ne il fallito, ne il curatore) ha comunicato alla srl l'intervenuto fallimento del socio chi ha diritto di partecipare all'assemblea e a votare. La convocazione per l'assemblea ovviamente in assenza di comunicazioni è stata effettuata al socio fallito.
    3) L'Amministratore della srl, venuto a conoscenza del fallimento ma in modo "informale" senza che comunque sia stata effettuata la trascrizione sulle quote , come deve comportarsi? Posto che il diritto di partecipare alle assemblee spetta di norma al socio come risultante da Registro Imprese. Attualmente al registro imprese risulta ancora la socia fallita senza annotazione del fallimento.

    Grazie.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/06/2020 17:27

      RE: pegno su quote srl del fallito

      A norma dell'art. 2471 c.c. la quota di partecipazione in una srl può formare oggetto di espropriazione e il pignoramento si esegue "mediante notificazione al debiore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese". Sembrerebbe, quindi che l'iscrizione nel registro delle imprese sia elemento costituivo del pignoramento per cui in mancanza di tale iscrizione il pignoramento non si perfeziona e tutto rimane come prima.
      Tuttavia, premesso che no abbiamo trovato giurisprudenza specifica sugli effetti della mancata trascrizione con riferimento al fallimento del socio di una srl, a nostro avviso, la conclusione di cui sopra non è del tutto condivisibile in considerazione della finalità della iscrizione al registro imprese. Questa, infatti ha lo scopo, come ogni trascrizione (cui è equiparabile l'iscrizione in questione, Trib. Milano 22/01/2020), di risolvere, il conflitto tra il creditore pignorante e l'acquirente della partecipazione stessa in applicazione dell'art. 2914, n. 1, c.c., con la conseguenza che non hanno effetto in pregiudizio del primo le alienazioni che siano state iscritte nel registro delle imprese successivamente all'iscrizione del pignoramento (Cass. 18/08/2017, n.20170). Orbene un tale conflitto, in caso di fallimento del socio non è ipotizzabile in quanto la vendita da parte del fallito della quota sarebbe comunque inefficace ai sensi della legge fallimentare (art. 44) e comunque non riguarda l'aspetto dei diritti collegati alla quota, quale il voto, il cui esercizio discende dalla legale disponibilità della quota, che fin dal fallimento compete al curatore. Pertanto, seppur permangono non pochi dubbi, riterremmo che il diritto di voto competa al curatore e che, quindi, l'amministratore della società partecipata, una volta venuto formalmente a conoscenza del fallimento e documentato lo stesso (almeno questo va fatto), debba ammettere al voto il curatore e non il fallito, anche se non ancora è stata effettuata la iscrizione al registro delle imprese dell'intervento fallimento del socio.
      Zucchetti SG srl