Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

fallimento e fermo amministrativo autoveicolo

  • Silvia Pavanello

    Milano
    06/04/2022 10:50

    fallimento e fermo amministrativo autoveicolo

    Buongiorno.
    La società fallita risulta proprietaria di un vecchio autoveicolo , sul quale, in visura PRA, risulta trascritto ante fallimento un fermo amministrativo ( èper un importo di molto superiore rispetto all'ipotetico valore attuale del mezzo).
    L'autoveicolo è vendibile dal Fallimento, oppure no? In forza di quale disposizione ?
    Qualora sia vendibile, il provvedimento di revoca del fermo amministratrivo deve essere richiesto al Giudice Delegato e poi trascritto ? prima, contestualmente o dopo il passaggio di proprietà del medesimo ?
    Le spese sono da porsi a carico integrale dell'acquirente?
    Ringrazio e auguro a tutti buon lavoro
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/04/2022 19:25

      RE: fallimento e fermo amministrativo autoveicolo

      L'esistenza di un fermo amministrativo su un bene mobile registrano non ne impedisce la vendita (né privata né coattiva), ma il fermo amministrativo mantiene i suoi effetti anche dopo che il veicolo è stato ceduto, con tutti i limiti di circolazione, demolizione e radiazione; se si si vuole liberare il mezzo dal vincolo bisogna disporne la cancellazione, che segue il pagamento della violazione che aveva generato il fermo.
      Questo nelle vendite tra privati, ove una volta saldato il debito per il quale è stato iscritto il fermo, il soggetto (venditore o acquirente, a seconda dei patti conclusi) dovrà presentare, tra gli altri documenti, alla Direzione Provinciale ACI (che gestisce il PRA) il provvedimento di revoca in originale, che viene rilasciato dal concessionario della riscossione, contenente i dati del mezzo, del debitore e l'importo del credito di cui si chiede la cancellazione e, a seguito dell'esito positivo della richiesta, viene cancellato il fermo amministrativo e viene rilasciato il nuovo Certificato di Proprietà Digitale.;
      Discorso diverso è nelle vendite coattive, perché qui, il pagamento del debito che ha prodotto il fermo segue l'ordine della graduazione se esistono più creditori concorrenti (nel fallimento come nell'esecuzione individuale); inoltre il giudice dell'esecuzione, come il giudice del fallimento, poiché la vendita coattiva ha effetto purgativo, deve provvedere a disporre la cancellazione di tutti i gravami pregiudizievoli per chi acquista e, quindi le trascrizioni della sentenza di fallimento, le iscrizioni ipotecarie, i privilegi speciali, i pignoramenti e i sequestri conservativi; e il fermo amministrativo è un provvedimento di autotutela cautelare intrinsecamente provvisoria, attuato in garanzia dell'integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica, per cui riteniamo che di esso ne possa essere disposta la cancellazione; tant'è che, proprio perché misura amministrativa cautelare (secondo alcuni esecutiva), è comune opinione che essa sia inefficace o perda effetto per il disposto dell'art. 51 l.f., che colpisce anche le misure cautelari, preparatorie all'espropriazione di iniziativa individuale (Cass.13/01/2011, n. 711; Cass. 3/09/1996, n. 8053; App. Napoli, 21/10/1992; T.A.R. Lazio Roma, 11/10/2004, n. 10683).
      Zucchetti SG srl
      • Piero Fogu

        Olbia (SS)
        07/04/2022 09:27

        RE: RE: fallimento e fermo amministrativo autoveicolo

        Buongiorno, mi ricollego alla parte finale della vostra risposta nella quale scrivete che la misura amministrativa cautelare - tra cui il fermo amministrativo - è inefficace o perde effetto dopo la sentenza di fallimento.
        Conclusa la vendita dell'autoveicolo in sede concorsuale, una volta fatto il passaggio di proprietà, qualora si resti in attesa che il Giudice Delegato rilasci il Decreto purgativo dei gravami, l'acquirente può mettere comunque in circolazione il veicolo o deve necessariamente attendere il Decreto del GD e procedere alla cancellazione dei gravami prima della messa in circolazione?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/04/2022 18:26

          RE: RE: RE: fallimento e fermo amministrativo autoveicolo

          Nella precedente risposta abbiamo riportato la tesi secondo cui il fermo amministrativo proprio perché misura amministrativa cautelare (secondo alcuni esecutiva), sia inefficace o perda effetto per il disposto dell'art. 51 l.f., a sostegno della precedente argomentazione con la quale sostenevamo che il fermo è una misura cautelare, per cui può il giudice disporne la cancellazione all'esito della vendita ai sensi del secondo comma dell'art. 108 l. fall.
          Si tratta di problematiche diverse che probabilmente sono più facili da intendere se si pensa ad un pignoramento eseguito da un creditore prima del fallimento su un bene immobile del fallito; questo pignoramento, o meglio la procedura esecutiva iniziata con detto pignoramento non può essere proseguita a norma dell'art. 51 l. fall. , ed in questo senso si può dire genericamente inefficace, ma in realtà, la procedura è sospesa ( se, ad esempio il fallimento viene revocato, il creditore può riprendere l'esecuzione nel punto in cui si era fermata) e il pignoramento, trascritto sull'immobile, rimane, fino a quando, appunto il bene pignorato non viene venduto e il giudice dispone la cancellazione del pignoramento.
          La stessa cosa accade con il fermo amministrativo che, secondo la tesi riportata non può essere proseguito dopo la dichiarazione di fallimento, ma rimane fin quando non ne viene disposta, ed eseguita, la cancellazione; pertanto, per venire alla sua domanda, è necessario attendere il provvedimento del giudice.
          Zucchetti Sg srl
          • Pierluigi Bissa

            Riccione (RN)
            22/06/2022 12:31

            RE: RE: RE: RE: fallimento e fermo amministrativo autoveicolo

            Buon giorno e scusate se mi "intrometto" ma ritengo di dover affrontare un caso analogo, anche se con altre sfaccettature.
            Verifico infatti che il fallito (con cui no sono riuscito ad avere contatti) è intestatario di un autoveicolo gravato da molti provvedimenti di fermo amministrativo.
            Non ho reperito il bene mobile registrato e dalla visura devo immaginare che il suo valore sia pressoché nullo.
            Ho fatto annotare l'avvenuto fallimento al PRA.
            Ho alcune domande da sottoporre:
            - come mi comporto per recuperare il bene non rinvenuto?
            - devo indicare il bene tra i beni non inventariati? visto che quando mi sono recato presso l'abitazione del fallito non ho rinvenuto alcunché?
            - posso procedere per chiedere al G.D. l'autorizzazione a non acquisire o liquidare beni del fallito (art. 104-ter l.f.) stante l'ipotetico suo insussistente valore?
            - come posso infatti dare un valore al bene se non è stato rinvenuto?
            Vi ringrazio per il prezioso supporto

            • Zucchetti SG

              Vicenza
              23/06/2022 09:49

              RE: RE: RE: RE: RE: fallimento e fermo amministrativo autoveicolo

              Con l'annotazione della sentenza di fallimento al PRA lei ha acquisito il bene all0'attivo fallimentare, per cui a questo punto o si adopera per reperire il bene (facendo una denuncia contro ignoti in mancanza di informazioni da parte del fallito) o abbandona lo stesso ai sensi del comma ottavo dell'art. 104ter l. fall.
              La mancanza materiale dell'auto non è di ostacolo all'applicazione di tale disposizione in quanto sulla base dei più diffusi indicatori in uso (da Quattroruote e noicompriamoauto.it, ecc.) può calcolare, sulla base dell'età e del presumibile utilizzo in relazione all'attività svolta, il valore, quanto meno approssimativo dell'autoveicolo, da raffrontare con i costi del recupero, ammesso che ci riuscirà mai e del presumibile prezzo di vendita ricavabile, trattandosi peraltro di veicolo soggetto a più fermi amministrativi.
              Zucchetti SG srl
              • Pierluigi Bissa

                Riccione (RN)
                23/06/2022 09:55

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: fallimento e fermo amministrativo autoveicolo

                Intanto vi ringrazio per gentilezza e la tempestività.
                Vi chiedo se a questo punto lo devo inserire nei beni non inventariati, ma acquisiti.
                Grazie

                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  23/06/2022 19:52

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: fallimento e fermo amministrativo autoveicolo

                  Sostanzialmente è così e questa condizione le lascia le alternative di cui alla risposta che precede. Con la dismissione lei restituisce al fallito quella disponibilità giuridica del bene che aveva acquisito con l'inventariazione e non quella materiale non avendola questa mai avuta.
                  Zucchetti Sg srl
    • Davide Grasselli

      Reggio Emilia (RE)
      24/06/2022 09:48

      RE: fallimento e fermo amministrativo autoveicolo

      Mi inserisco nel discorso per chiedere nel caso di beni mobili registrati oggetto di fermo amministrativo/pignoramento mobiliare esattoriale di proprietà di una coop in liquidazione coatta amministrativa a chi debba essere richiesta la cancellazione dei gravami e con quale procedura (a seguito di vendita coatta effettuata mediante IVG). Grazie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        27/06/2022 11:44

        RE: RE: fallimento e fermo amministrativo autoveicolo

        La vendita effettuata con procedure competitive in una procedura concorsuale, compra la liquidazione coatta, è da considerare vendita coattiva. Se si segue la tesi, da noi in atre occasioni sostenuta con riferimento al fallimento, che il giudice delegato, a seguito della vendita del bene mobile registrato può disporre la cancellazione del fermo amministrativo, che è una forma di provvedimento cautelare, lo stesso può avvenire anche nella liquidazione coatta amministrativa ove la cancellazione va disposta dall'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, che, a norma dell'art. 201, co. 2, l. fall., esercita i poteri che nel fallimento competono al tribunale e al giudice delegato.
        Zucchetti SG srl