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Esecuzione immobiliare SRL cancellata dopo il pignoramento

  • Debora Gambineri

    Arezzo
    08/09/2016 18:04

    Esecuzione immobiliare SRL cancellata dopo il pignoramento

    Vi sottopongo la seguente questione. La società esecutata è stata cancellata di ufficio dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2490 c.c. successivamente alla trascrizione pignoramento.
    Che effetti ha detta cancellazione nel processo esecutivo?
    a mio avviso il processo prosegue analogamente a quello che avviene in caso di decesso dell'esecutato persona fisica e il decreto di trasferimento andrà comunque trascritto contro la società che tuttavia non potrà esercitare opzione iva.
    Concordate? non ho trovato nessuna pronuncia in merito.
    Vi ringrazio per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/09/2016 19:47

      RE: Esecuzione immobiliare SRL cancellata dopo il pignoramento

      Concordiamo perfettamente con lei, ritenendo che giustamente la cancellazione dal registro delle imprese di una società sia equiparabile alla morte del soggetto fisico esecutato, che non preclude la continuazione dell'esecuzione.
      Zucchetti SG srl
      • Giuseppe Greco

        Novoli (LE)
        23/01/2020 19:58

        RE: RE: Esecuzione immobiliare SRL cancellata dopo il pignoramento

        Buonasera a tutti,
        intervengo nella discussione per chiedere una ulteriore specificazione.
        Nel momento in cui la società, ai danni della quale è GIÀ stata attivata una procedura esecutiva, viene cancellata, TECNICAMENTE l'esecuzione (che come sappiamo non si estingue) nei confronti di chi procede?? Della cancellata o dei soci?
        Questa eventuale modifica viene effettuata d'ufficio dal Tribunale o deve attivarsi il creditore procedente o il custode/professionista delegato?

        Ancora, la titolarità dell'immobile pignorato, liquidata e cancellata la società, resta sempre in capo a questa?
        Nel momento in cui io, custode giudiziario, devo avviare una procedura di sfratto per occupazione senza titolo da parte di terzi (i contratti di locazione cessano nel momento in cui viene cancellata la società...) come mi devo muovere? La società, proprietaria dell'immobile ed esecutata, non esiste più..... io agisco in qualità di custode giudiziario nella procedura esecutiva contro una società cessata?
        Spero di essere stato chiaro.
        Grazie a tutti
        • Zucchetti SG

          28/01/2020 07:09

          RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare SRL cancellata dopo il pignoramento

          Rispondiamo all'interrogativo formulato premettendo che la cancellazione della società è probabilmente intervenuta impropriamente, essendo la stessa ancora proprietaria dei beni.
          Ciò detto, osserviamo che ai sensi dell'art. art. 2487, allorquando si verifica una causa di scioglimento della società, occorre procedere alla nomina dei liquidatori, i quali debbono provvedere, tra l'altro, alla "alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi". La deliberazione della messa in liquidazione deve essere resa nota mediante iscrizione nel registro delle imprese, e la denominazione sociale deve essere modificata con l'aggiunta che la società è "in liquidazione", per cui, ad esempio, la "tizio s.r.l." diviene "tizio s.r.l. in liquidazione" (così l'art. 2487 bis c.c.).
          A norma dell'art. 2495 c.c., "approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta la quale i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".
          Ciò detto, si è affermato in giurisprudenza (Cass. Sez. V, 16.6.2017, n. 15035) che "In tema di contenzioso tributario, qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali", aggiungendosi che (sez. I, 15.11.2016, n. 23269) "L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione".
          I dati normativi e giurisprudenziali sin qui rappresentati consentono allora di affermare che, avvenuta l'estinzione della società, i beni che ne costituiscono il patrimonio e che non sono stati liquidati diventano proprietà comune dei singoli soci.
          Sul versante processuale occorre aggiungere che secondo il condivisibile orientamento della Cassazione, il decesso del debitore esecutato (e quindi anche l'estinzione della persona giuridica) non determina l'interruzione del processo esecutivo (a differenza di quanto avviene per il processo di cognizione in forza dell'art. 299 c.p.c.) e dunque, come correttamente rilevato nella domanda, la procedura segue comunque il suo corso (Cass. 13 giugno 1994, n. 5721), con l'unica avvertenza che le comunicazioni e le notificazioni previste nei confronti del debitore dovranno eseguirsi nei confronti degli eredi.
          Sulla scorta di questo dato, possiamo affermare che nel prosieguo della procedura tutte le comunicazioni e le notificazioni andranno eseguite nei confronti dei soci.
          Chiaramente, questo vale a maggior ragione se, come prospettato nella domanda, occorre introdurre un giudizio autonomo (il procedimento di sfratto).