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creditore vincitore in revocatoria ordinaria

  • Simone Ventura

    Roma
    03/05/2018 09:42

    creditore vincitore in revocatoria ordinaria

    Il creditore vincitore in revocatoria ordinaria ha pignorato al terzo cessionario un immobile gravato contestualmente nell'atto di compravendita dal diritto d'abitazione a favore del cedente che ha pertanto ceduto la nuda proprietà.
    L'immobile è gravato anche da ipoteca a favore di una banca, iscritta precedentemente alla cessione dell'immobile con trascrizione del diritto d'abitazione.
    Il creditore ipotecario è intervenuto sine titulo in via accessoria ex art. 499 cpc nella procedura esecutiva incardinata dal revocante, sulla base del credito risultante dalle scritture contabili di cui all'estratto notarile notificato al debitore.
    Il debitore esecutato nell'udienza di comparizione non contesterà l'ammontare del credito ipotecario per cui non si rende necessaria la costituzione del titolo esecutivo in capo al creditore ipotecario per l'accantonamento.
    In sede esecutiva il pignoramento del creditore revocante al quale solo giova ex art. 2901 c.c.l'azione revocatoria, è chirografario rispetto al creditore ipotecario che può infatti far valere il diritto di prelazione sul ricavato d'asta in relazione al titolo esecutivo del creditore revocante che può aggredire il bene gravato dal diritto d'abitazione ad esso opponibile, oppure il creditore ipotecario, sprovvisto di titolo esecutivo, può comunque pretendere che l'esecuzione intervenga libera dal diritto d'abitazione che non è ad esso opponibile.
    In sintesi, il consenso dato dal debitore al credito vantato dal creditore ipotecario che pertanto non si costituisce il titolo esecutivo, preserva il debitore limitando l'espropriazione del bene alla nuda proprietà con effetto purgativo nei confronti del creditore ipotecario?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/05/2018 18:19

      RE: creditore vincitore in revocatoria ordinaria

      A cede a B la proprietà di un immobile mantenendo il diritto di abitazione. C, creditore di A agisce in revocatoria ordinaria chiedendo l'inefficacia della vendita della nuda proprietà ed, essendo vittorioso nella causa, effettua il pignoramento dell'immobile oggetto del contratto revocato, sul quale esiste ipoteca della banca D, iscritta prima del trasferimento e, quindi prima dell'inizio dell'azione revocatoria. D interviene nell'esecuzione in corso senza essere fornita di titolo esecutivo.
      Va premesso che C in tanto può agire in esecuzione sull'immobile trasferito a B in nuda proprietà in quanto vittorioso nella causa revocatoria; vittoria che, come è noto produce una inefficacia solo relativa, in quanto operante soltanto nei confronti del creditore che propone l'azione, senza incidere, quindi, sulla validità dell'atto. Questo significa che l'esperimento di tale azione non ha effetto restitutorio, ossia non determina il ritorno del bene nella sfera giuridico economica del debitore, ma comporta solo un effetto di tipo conservativo in quanto l'atto dispositivo nonostante l'esperimento dell'azione in esame rimane valido ed efficace ed il bene oggetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore resta nel patrimonio del terzo (B), potendo essere aggredito dal creditore che ha esperito vittoriosamente l'azione revocatoria (C). Comporta, inoltre, che ciò che può essere aggredito è il diritto di cui dispone B, ossia la nuda proprietà, e non la proprietà piena, visto che rimane lil diritto di abitazione di A.
      La nuda proprietà di B, oltre che dal creditore vittorioso in revocatoria, può essere aggredita anche dai creditori di B e da coloro che, pur creditori di A, vantano un diritto di seguito sul bene, come i creditori assistiti da ipoteca iscritta anteriormente al trasferimento, quale è la banca D.
      Stabilito il principio che D ha il diritto di far valere le sue pretese sull'immobile gravato, anche se il suo credito è verso A e il bene è stato trasferito a B, terzo nel rapporto tra A e D, si può passare alla parte processuale.
      Non vi è dubbio che D avesse il diritto di intervenire nell'esecuzione promossa da C in quanto secondo l'attuale formulazione del primo comma dell'art. 499 cpc "possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonchè i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 c.c.".
      La tendenza, rispetto al passato, è stata quella di limitare i soggetti legittimati all'intervento nel processo esecutivo, consentendolo ai creditori muniti di titolo esecutivo (sinteticamente chiamati creditori titolati), ai quali sono stati aggiunti specifici soggetti, ben individuati, privi di titolo esecutivo (creditori non titolati), quali i creditori sequestranti (coloro, cioè, che al momento del pignoramento, hanno già eseguito un sequestro conservativo sugli stessi beni, per cui il sequestrante non ancora dispone di un titolo esecutivo ma si era già garantito con la misura cautelare in vista della futura esecuzione), i pignoratizi ed quelli aventi un diritto di prelazione sui beni pignorati risultante da pubblici registri (si tratta prevalentemente dei soggetti ai quali si deve fare l'avviso ex art. 498, e cioè i creditori ipotecari) ai quali, nell'ultima versione, sono stati aggiunti i titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 c.c. (i crediti vantati dagli imprenditori risultanti dalle scritture che la legge obbliga a tenere, per cui non possono giovarsi della norma i piccoli imprenditori).
      Queste ultime categorie di creditori, accomunate dalla mancanza di titolo esecutivo, per poter partecipare alla distribuzione del ricavato devono provocare un subprocedimento al fine di ottenere il riconoscimento, totale o parziale, del loro diritto da parte del debitore, potendo beneficiare, in caso contrario, soltanto di un diritto dell'accantonamento; subprocedimento che diventa superfluo quando vi sia da parte dell'esecutato il riconoscimento espresso o tacito del credito azionato (sesto comma art. 499 cpc), che rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione, giusta l'espressa disposizione legislativa.
      Qualora il debitore riconosca, in modo espresso (come nel caso è avvenuto) o tacito, i crediti degli intervenuti non titolati, costoro hanno diritto a concorrere alla distribuzione del ricavato, secondo le norme degli artt. 500, 563 e 564 c.p.c. per l'intero credito o, comunque, per la parte riconosciuta. I creditori intervenuti non titolati, quindi, in mancanza del titolo esecutivo, non possono provocare i singoli atti del processo, ossia non possono assumere iniziative processuali neanche nell'inerzia del creditore pignorante, ma essi, seppur privi di titolo esecutivo, ove il creditore pignorante porti avanti l'esecuzione, hanno diritto di partecipare all'espropriazione dell'immobile pignorato e alla distribuzione del ricavato della vendita con la collocazione che la causa di prelazione loro attribuisce, prevalendo, quindi, se preferenziali, sui chirografari anche se questi abbiano promosso l'esecuzione.
      Peraltro, per i creditori ipotecari, quale è D, diventa irrilevante anche stabilire la tempestività o tardività dell'intervento perché l'art. 566 cpc prevede che i creditori iscritti ipotecari e privilegiati che intervengono tardivamente, purchè prima della formazione del progetto di distribuzione (dopo questo evento nessun ulteriore intervento è possibile), concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, a differenza dei chirografari, i quali, a norma dell'art. 565 cpc, se intervengono tardivamente, "concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente".
      Irrilevante, ai fini giuridici, è la presenza in capo ad A del diritto di abitazione, in quanto oggetto dell'espropriazione è, come detto, la nuda proprietà che è stata trasferita a B e solo entro questi limiti opera la revocatoria e, quindi l'espropriazione sia per il creditore procedente che per gli intervenuti. Ovviamente ben diversa è la situazione sul piano economico perché il valore della nuda proprietà è inferiore a quello della proprietà piena.
      Zucchetti SG srl