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compenso custodia beni oggetto di sequestro in sede civile

  • Massimo Cinesi

    Viterbo
    16/06/2022 13:44

    compenso custodia beni oggetto di sequestro in sede civile

    Buongiorno, sono stato nominato custode di un compendio ereditario oggetto di contenzioso in sede civile, composto da beni mobili ( denaro-titoli) e beni immobili. In relazione al compenso, stante l'assenza di "usi locali", a quali parametri posso far riferimento. Od ancora se siete a conoscenza di protocolli applicati dai Tribunali di Roma o Milano.
    Vi ringrazio
    mc
    • Zucchetti SG

      17/06/2022 18:52

      RE: compenso custodia beni oggetto di sequestro in sede civile

      Il compenso dovuto al custode dei beni sequestrati è determinato dal D.M. 2 settembre 2006, n. 265 "Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Articolo 59 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115".
      Il regolamento prevede le indennità per la custodia dei veicoli a motore, dei natanti, secondo le tabelle indicate dall'art. 4.
      Precisa poi all'art. 5 che "per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'articolo 58, comma 2, del Testo Unico citato".
      In relazione a questa disposizione Cass., 27 gennaio 2022, n. 2507, ha osservato che "In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, probatorio o preventivo, e, nell'ambito del codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non già sulla base di criteri alternativi o dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali, i quali devono essere provati dalla parte che li allega, ove il giudice non ne sia a conoscenza, senza che tale dimostrazione possa essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità".
      Già in precedenza la Corte aveva osservato che "In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla base degli usi locali, senza che per questi occorra verificare la ricorrenza del requisito della "opinio iuris ac necessitatis", ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale". (Nella fattispecie, la S.C. aveva confermato la decisione gravata che, in sede di liquidazione, aveva attribuito valore al fatto che, pur in assenza di una raccolta degli usi della Provincia di Roma, da anni la Prefettura determinava le indennità di custodia dei beni in sequestro con riferimento all'Agenzia del Demanio, applicando le riduzioni di cui al d.P.R. n. 265 del 2006. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 06/11/2020, n. 24933).