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Decesso dell'esecutato / Beni mobili

  • Lauretta Pol Bodetto

    Portogruaro (VE)
    07/10/2021 12:29

    Decesso dell'esecutato / Beni mobili

    Buongiorno,

    sottopongo alla Vostra attenzione il seguente quesito.

    Sono stata nominata professionista delegato alla vendita di un immobile abitativo di proprietà di persona fisica che, successivamente alla pubblicazione del primo bando d'asta, è deceduta.

    Dagli approfondimenti normativi ho appurato che la Procedura prosegue regolarmente, non costituendo il decesso del debitore esecutato causa di estinzione, e pertanto l'esperimento d'asta si terrà alla data fissata nel relativo bando.

    Tuttavia, si pone il problema della liberazione dell'immobile dai beni del de cuius, in considerazione del fatto che i chiamati all'eredità intendono rinunciarvi. Trattasi di beni mobili di buona fattura e in ottimo stato, libri ed effetti personali.

    Come procedere?
    Non ho ancora interessato il G.E. del problema, ma riterrei di non poterli consegnare ai familiari, stante la predetta intenzione di rinuncia. Nel contempo, l'imminenza della vendita e i numerosi interessi ricevuti mi impongono di procedere celermente allo sgombero al fine di consegnare l'immobile libero.

    Vi ringrazio dell'attenzione.

    Lauretta Pol Bodetto
    • Zucchetti SG

      10/10/2021 08:44

      RE: Decesso dell'esecutato / Beni mobili

      Come correttamente osservato nella domanda, il decesso del debitore avvenuto successivamente al pignoramento è evento del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione della procedura, che pertanto segue il suo corso senza soluzione di continuità.
      La giurisprudenza ha infatti osservato che la sopravvenuta incapacità processuale del debitore esecutato (nella specie si trattava di una ipotesi di interdizione) "non determina l'interruzione del processo esecutivo, la cui insensibilità ad eventi siffatti discende dal fatto che in esso - quale che sia la fase in cui si trova, ivi compresa, quindi, quella di versamento delle somme di conversione del pignoramento - non si svolge un accertamento che richieda la costante attuazione di un formale contraddittorio, ma più semplicemente si attua un procedimento senza giudizio" (Cass. civ., sez. III, 13 giugno 1994, n. 5721).
      I chiamati all'eredità potranno tuttavia, intervenuta l'accettazione dell'eredità o accertata la loro qualità di eredi, partecipare al processo divenendo titolari delle medesime prerogative spettanti al debitore esecutato.
      Venendo alle modalità operative attraverso le quali procedere alla liberazione, suggeriamo di operare nei termini che seguono.
      In primo luogo andrà acquisito presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza del debitore deceduto uno stato di famiglia integrale per accertare chi siano i chiamati a succedere.
      Compiuta questa verifica, andrà rivolto nei loro confronti il procedimento di liberazione dai mobili, a norma dell'art. 560, comma sesto, c.p.c., il quale prevede a questo proposito che "Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione".
      In applicazione di questa disposizione, in mancanza di prova esplicita dell'eventuale accettazione dell'eredità da parte dei chiamati a succedere, a nostro avviso il modo più corretto per procedere è quello di notificare loro (ove non presenti al momento della liberazione) l'intimazione ad asportare i beni mobili dall'immobile, previa dimostrazione dell'intervenuta accettazione dell'eredità.
      Ove ciò non avvenisse, non resterà che chiedere al giudice di essere autorizzati alla vendita o allo smaltimento. È altresì utile, prima di procedere in questa direzione, eseguire una visura ipotecaria sull'immobile per verificare che non siano trascritte (contro il defunto e sull'immobile medesimo) dichiarazioni di accettazione dell'eredità.
      A questo proposito, potrebbe porsi il dubbio che l'apprensione dei beni mobili presenti nell'immobile equivalga ad accettazione tacita dell'eredità, ma la cosa ci sembra da escludere.
      In giurisprudenza, infatti, è ricorrente il principio per cui "per aversi accettazione tacita di eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede" (Cass., sez. II, 30.9.2020, n. 20878) e che tale accettazione non può identificarsi con l'immissione in possesso dei beni ereditari poiché essa non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare (Cass., sez. II, 23.7.2020, n. 15690, dove si precisa comunque che, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice).
      • Lauretta Pol Bodetto

        Portogruaro (VE)
        11/10/2021 17:57

        RE: RE: Decesso dell'esecutato / Beni mobili

        Buonasera,

        mi ricollego alla Vostra esaustiva risposta, di cui Vi ringrazio molto.

        In caso di rinuncia all'eredità (verosimile), chiederò al G.E. l'autorizzazione allo smaltimento o all'alienazione dei beni mobili e alla destinazione del ricavato della vendita, in quanto il compendio mobiliare non è oggetto di pignoramento.

        Cordialmente,

        Lauretta Pol Bodetto
        • Zucchetti SG

          16/10/2021 08:53

          RE: RE: RE: Decesso dell'esecutato / Beni mobili

          Perfetto, ci sembra la soluzione corretta. Ci permettiamo di suggerire un solo ulteriore accorgimento: quando farà istanza al giudice, fornisca indicazioni in ordine alla convenienza di agire per la vendita piuttosto che per lo smaltimento; dunque, se per esempio si dovesse rendere conto che non vale la pena vendere in quanto il valore del ricavato sarebbe esiguo e i beni sono scarsamente appetibili sul mercato, lo rappresenti.
          • Lauretta Pol Bodetto

            Portogruaro (VE)
            18/10/2021 15:29

            RE: RE: RE: RE: Decesso dell'esecutato / Beni mobili

            Vi ringrazio molto.

            Lauretta Pol Bodetto
            • Zucchetti SG

              20/10/2021 08:45

              RE: RE: RE: RE: RE: Decesso dell'esecutato / Beni mobili

              grazie a lei