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notifica atti tramite pec

  • Linda Priori

    Siena
    23/01/2023 23:51

    notifica atti tramite pec

    Buongiorno,
    vi contatto per la notifica degli atti ai sensi della legge 53/1994. Sono una commercialista e ho svolto finora la notifica degli atti al debitore esecutato e ai creditori tramite l'UNEP in quanto ho da sempre avuto il dubbio se poter o meno effettuare anche io, non essendo un legale, la notifica tramite pec.
    Vi è qualche giurisprudenza in merito oppure si rimette alla discrezionalità dei vari Tribunali?

    Vi ringrazio per l'aiuto

    LP
    • Zucchetti SG

      30/01/2023 11:07

      RE: notifica atti tramite pec

      A nostro avviso il professionista delegato non può utilizzare il procedimento di di cui alla L. 21/01/1994, n. 53 per eseguire le notifiche.
      L'art. 1 di questa legge prevede che "L'avvocato, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto… può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente". Aggiunge la norma che "Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.
      L'art. 3-bis, comma 5 let. c), che a proposito della notifica a mezzo pec prescrive che la relata di notifica debba contenere, tra l'altro, "il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti".
      L'art. 11 dispone inoltre che "Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica".
      Come si vede, la norma disciplina le notifiche che l'avvocato esegue quale difensore di una delle parti del processo (instaurato o suscettibile di essere instaurato) e richiede la procura ad litem.
      Essa dunque non può trovare applicazione per le notifiche eseguire nella diversa qualità di organo di una procedura o di ausiliario del giudice.
      Dunque, non possono utilizzarla i dottori commercialisti.