Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Liquidazione del compenso finale del curatore a carico del creditore fondiario

  • Marco Del Bianco

    MILANO
    06/07/2022 11:02

    Liquidazione del compenso finale del curatore a carico del creditore fondiario

    Il Fallimento è intervenuto nella proceduare esecutiva fondiaria, all'esito della quale, sono state assegnate, ai sensi dell'art. 41 TUB, tutte le somme al credito fondario (eccetto l'Imu riconosciuta in prededuzione al Fallimento). Il Fallimento, pagata l'Imu, è a zero.
    Il Tribunale fallimentare ha disposto, espressamente, con decreto, la parte di compenso del curatore a carico del creditore fondiario (che non ha adempiuto spontaneamente):
    Si puà agire direttamente in via esecutiva sulla base di tale decreto? od occorre agire in via monitoria o addirittura con azione ordinaria?
    Grazie per la cortese attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/07/2022 18:15

      RE: Liquidazione del compenso finale del curatore a carico del creditore fondiario

      Il creditore fondiario si è insinuato al passivo fallimentare? Il compenso è stato liquidato dal tribunale dopo l'assegnazione del ricavato al creditore fondiario o prima; in questo secondo caso è stato chiesto il pagamento del compenso in sede esecutiva ed è stata eventualmente fatta una qualche opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione?
      Sono circostanze rilevanti in quanto una recente giurisprudenza (Cass. 20/04/2022, n.12673) "Laddove il g.e., ancorché reso edotto del fallimento del debitore esecutato, dichiari l'esecutività del progetto di distribuzione, la curatela – che non ha proposto il relativo rimedio oppositivo – subisce l'irretrattabilità della distribuzione, con conseguente irripetibilità delle somme percepite dal creditore".
      Sia così gentile da precisare quanto richiesto.
      Zucchetti Sg srl
      • Marco Del Bianco

        MILANO
        07/07/2022 10:01

        RE: RE: Liquidazione del compenso finale del curatore a carico del creditore fondiario

        Buongiorno, e grazie.
        Il compenso è stato liquidato dopo l'assegnazione delle somme al fondiario, non è stato chiesto il pagamento del compenso in sede esecutiva e non è stata fatta opposizione ai provvedimenti del GE.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/07/2022 19:51

          RE: RE: RE: Liquidazione del compenso finale del curatore a carico del creditore fondiario

          Le specificazioni addotte sono, a nostro avviso, utili a superare la preclusione posta dalla citata Cassazione in quanto non poteva essere fatto valere nell'esecuzione individuale il credito per il compenso liquidato successivamente all'assegnazione della somma avvenuta in quella sede.
          Dato fondamentale diventa a questo punto l'insinuazione al passivo del creditore fondiario dato che è in sede fallimentare che vanno effettuati i conteggi definitivi dl dare e avere, ossia è in sede fallimentare che si calcola quanto quel creditore avrebbe potuto ricevere nel concorso fallimentare in considerazione delle prededuzioni e altri crediti prioritari su quello ipotecario e raffrontare questo risultato con quanto provvisoriamente attribuitogli in sede di esecuzione. Di conseguenza, se il creditore fondiario non si insinua al passivo, vuol dire che nel fallimento nulla gli compete per cui è tenuto a restituire l'intera somma ricevuta; se si insinua e viene ammesso al passivo si può fare il conto di cui si è detto, nel qual caso il creditore è tenuto a restituire solo la quota in più ricevuta rispetto a quanto gli sarebbe toccato nel fallimento; di modo che, in questo secondo caso, il titolo per ottenere la restituzione è dato da un prospetto di riparto in cui figura il creditore fondiario per un importo e il provvedimento di assegnazione del giudice dell'esecuzione di un importo maggiore.
          Nel suo caso, tuttavia, la situazione sembra diversa perché lei dice che "il Tribunale fallimentare ha disposto, espressamente, con decreto, la parte di compenso del curatore a carico del creditore fondiario", per cui lei già dispone di un titolo che stabilisce che il creditore fondiario deve versare al fallimento una certa somma, anche se ci riesce difficile inquadrare tale provvedimento in quanto è del tutto anomalo che il tribunale, nel liquidare il compenso al curatore, disponga a carico di chi debba essere posto il pagamento. Sembrerebbe che il creditore fondiario si sia insinuato al passivo, che sia stato appurato che aveva ricevuto in sede esecutiva una somma maggiore di quella che gli sarebbe spettata nel fallimento, che, poiché tale eccedenza è data dal fatto che non era stata considerata la quota del compenso del curatore, il tribunale abbia inteso disporre la restituzione dell'eccedenza ponendo a carico del creditore fondiario il compenso liquidato.
          Riteniamo che tale provvedimento bon abbia natura di titolo esecutivo, ma sicuramente può porlo a fondamento di una richiesta di decreto ingiuntivo.
          Zucchetti SG srl