Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Canoni di locazione riscossi durante il fallimento. Successiva declaratoria di nullità atto di acquisto immobile. Istanz...

  • Ornella Barbara Battaglini

    Senigallia (AN)
    13/01/2021 13:10

    Canoni di locazione riscossi durante il fallimento. Successiva declaratoria di nullità atto di acquisto immobile. Istanza di ammissione al passivo in prededuzione per canoni di locazione.

    Buongiorno
    avrei bisogno di un vostro parere in relazione al seguente quesito:
    in epoca antecedente al fallimento la società A acquista dalla società B (anch'essa sucessivamente fallita) un immobile che concede in locazione. All'epoca della dichiarazione di fallimento era in corso una causa proposta dal fallimento della società B volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contatto di compravendita. Nel 2017 il Tribunale dichiara nullo il contratto di compravendita e il fallimento della società A non interpone appello. Solo nel 2020 il fallimento della società B con domanda di insinuazione al passivo richiede in prededuzione i canoni di locazione incassati dal fallimento della società A prima della predetta sentenza e anche quelli pagati dal conduttore alla società A in bonis. Il curatore della società A, che peraltro contesta anche l'ammontare richiesto, eccepisce l'inammissibilità della domanda perchè proposta dopo 3 anni dalla sentenza declaratoria di nullità e dopo 6 anni dall'esecutività dello stato passivo delle domande tempestive. Condividete l'operato del curatore della società A?
    Grazie per la risposta e cordiali saluti.
    Ornella B. Battaglini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/01/2021 19:21

      RE: Canoni di locazione riscossi durante il fallimento. Successiva declaratoria di nullità atto di acquisto immobile. Istanza di ammissione al passivo in prededuzione per canoni di locazione.

      La premessa del discorso è che la domanda di insinuazione non poteva essere presentata prima della passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità del contratto di compravendita perché solo con questa è stato accertato che, visto che la locazione del bene oggetto del contratto dichiarato nullo, è continuata come se nulla fosse, i frutti civili del bene competono al venditore.
      Orbene, la richiesta di ammissione dei crediti sopravvenuti non è soggetta, secondo la prevalente giurisprudenza (cfr. tra le ult.. Cass. 10/07/2019, n.18544; Cass., 31/07/2018, n. 20310; Cass., 18/01/ 2019, n. 1391; Cass., 31/07/2015, n. 16218), all'applicazione del termine decadenziale di 12 mesi (prorogabile a 18) dal deposito di esecutività dello stato passivo, ex art. 101, commi 1 e 4, l. fall., non potendosi penalizzare chi, senza sua colpa, non poteva presentare la domanda in un momento anteriore per essere i necessari presupposti fattuali maturati solo successivamente al decreto con cui il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo ed anche dopo il decorso dell'anno (o diciotto mesi) da questa data; resta tuttavia da stabilire se esiste un termine a decorrere dalla cessazione dell'impedimento entro cui il creditore debba presentare la domanda.
      Su questo punto la Cassazione sembra essersi attestata sul principio che l'inapplicabilità dell'art. 101 "non implica, però, che la possibilità di insinuazione del creditore sopravvenuto non incontri limiti temporali di sorta (se non quello indiretto rappresentato dalla sopravvenuta chiusura della procedura fallimentare), affermando che "lo spazio dell'anno - che è fissato come regola per le domande tardive dalla L. Fall., art. 101 - si mostra come la misura temporale espressiva dell'attuale sistema in materia. Con la conseguenza che le domande dei crediti sopravvenuti debbono essere presentate nel termine di un anno dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare", ove l'anno diventa il termine di portata valevole sia per le domande tardive che supertardive "non potendo riconoscersi al creditore sopravvenuto un termine più breve di quello a disposizione dei creditori preesistenti, alla luce del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio, di cui agli artt. 3 e 24 Cost."(In termini Cass. 10/7/2019, n.18544; conf. Cass. 7/11/2019, n. 28799; Cass. 17/02/ 2020, n.3872).
      Pertanto la sua idea di proporre nel progetto di stato passivo la inammissibilità della domanda per tardività è corretta, in quanto la stessa è stata deposutata tre anni dopo il momento in cui era cessato l'impedimento.
      Zucchetti SG srl