Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato Fallimentare-Votazioni

  • Umberto Di Pede

    MATERA
    18/01/2021 17:03

    Concordato Fallimentare-Votazioni

    Nella richiesta di concordato fallimentare, è stata fatta la seguente proposta:
    - pagamento integrale somme in prededuzione pari al 100%;
    - pagamento parziale dei creditori ipotecari pari al 50%
    - pagamento parziale altri creditori privilegiati (non garantiti da ipoteca) pari al 30%
    - pagamento parziale di tutti i creditori chirografari (creditore chirografario, creditore ipotecario declassato a creditore chirografario per il 50% e creditore privilegiato declassato a creditore chirografario per il 70%) pari al 10%.

    Ora, si pone il problema del corretto calcolo delle percentuali in relazione al voto dei creditori privilegiati relativamente alla parte del loro credito declassato a chirografario.

    Considerato che il creditore privilegiato/ipotecario partecipa al voto per la quota del suo credito non assistita da privilegio, e che dunque tale quota deve essere declassata, e pagata in chirografo, è necessario costituire una apposita classe o è sufficiente inserire la loro quota tra quella degli altri chirografari, che, in realtà formano una classe solo apparente perché tutti coloro che si trovano nella stessa situazione giuridica (nel nostro caso chirografario) sono unificati nel medesimo trattamento economico, senza differenziazioni.

    Nella remota e denegata ipotesi in cui fosse necessaria la suddivisione in classi, quante classi bisognerebbe fare in relazione ai creditori declassati?
    Es.:
    - classe 1: quota credito declassato derivante da creditore privilegiato;
    - classe 2: quota credito declassato derivante da creditore ipotecario;
    - classe 3: credito chirografario.
    oppure:
    nella remota e denegata ipotesi in cui sia necessaria la detta suddivisione, è sufficiente costituire solo 2 classi, ovvero:
    - classe 1 comprensiva delle categorie di crediti di cui all n. 1 e n. 2 di cui sopra;
    - classe 2 relativa ai creditori chirografari.
    Grazie
    Dott. Umberto Di Pede - Matera
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/01/2021 20:05

      RE: Concordato Fallimentare-Votazioni

      Il comma terzo dell'art. 177 l. fall. stabilisce che " I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito". Questa disposizione è, a nostro avviso, riferita sia al trattamento sostanziale che va riservato a questa categoria di creditori sia al trattamento al momento del voto; comunque se qualche dubbio è stato sollevato quanto alla prima questione non si dubita che, ai fini del voto, i creditori prelatizi dei quali, a seguito della stima disposta ai sensi del secondo comma dell'art. 160, non viene contemplato il pagamento integrale, partecipano al voto pe rla parte di credito ammessa in chirografo.
      Né questa norma, né altre prevedono l'obbligo di formare le classi (questo è previsto per alcune categorie di creditori dal nuovo codice della crisi all'art. 85 co. 5); l'art. 160 prevede, infatti, che la proposta di concordato può contenere la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei e trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. In mancanza di un obbligo può non effettuare alcuna divisione in classi, tanto più che offre lo stesso trattamento a tutti i crediti chirografari. In ogni caso, ove pensasse di effettuare la classazione dovrebbe prevedere un numero dispari, e quindi seguire il primo esempio da lei fatto.
      Zucchetti Sg srl