Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Imputazione compenso liquidatori giudiziali liquidato e pagato nel Fallimento conseguente ad un concordato liquidatori r...

  • Giancarlo Corsi

    Ancona
    07/04/2021 10:51

    Imputazione compenso liquidatori giudiziali liquidato e pagato nel Fallimento conseguente ad un concordato liquidatori risolto per inadempimento

    Il sottoscritto, quale Curatore del Fallimento di una sas, si trova a predisporre un piano di riparto parziale, avendo venduto l'immobile ipotecato, la cui liquidità disponibile è derivata, oltre che dalla vendita del compendio immobiliare (parte preponderante), dalla riscossione di alcune indennità di occupazione, sempre riferibili al medesimo immobile prima della vendita, e dal residuo saldo attivo del conto corrente della precedente procedura di Concordato Preventivo risolto per inadempimento della proposta concordataria omologata. Preciso che, all'inizio della procedura fallimentare, i Curatori (già Liquidatori Giudiziali) hanno ottenuto la liquidazione del Tribunale del compenso dovuto per l'attività svolta nel precedente procedura concordataria che, sulla base delle disponibilità acquisite inizialmente (chiusura e trasferimento del saldo attivo del CC del CP risolto) e della successiva vendita del compendio immobiliare è stato attualmente integralmente corrisposto.
    Al riguardo ci si chiede se il compenso finale liquidato a favore dei Liquidatori Giudiziali possa essere imputato proporzionalmente ad entrambe le masse mobiliare ed immobiliare realizzate nella fase fallimentare, pur tenuto conto del fatto che tale compenso è maturato in pendenza del precedente Concordato Preventivo risolto per inadempimento (con contestuale dichiarazione di Fallimento anche del socio accomandatario) oppure si debba considerare, con trascinamento nella successiva fase fallimentare, il rapporto esistente fra le due masse (mobiliari ed immobiliare) che, invece, si è definitivamente concretizzato nella fase concordataria dove, in concreto, il rapporto fra le due masse era radicalmente diverso (essendo state le riscossioni riferibili alla massa immobiliare molto limitate in quanto esclusivamente riferibili alle riscossioni per le riferite indennità di occupazione oltre ad alcuni canoni locativi percepiti nella fase iniziale).
    Si ringrazia.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/04/2021 18:28

      RE: Imputazione compenso liquidatori giudiziali liquidato e pagato nel Fallimento conseguente ad un concordato liquidatori risolto per inadempimento

      I crediti in questione per il fatto di essere sorti in occasione a anche in funzione della procedura di concordato acquistano la qualifica di prededucibili, e, in tanto mantengono tale qualifica nel fallimento, in quanto tra concordato e fallimento vi sia un rapporto di consecuzione, in forza del quale è come se (semplificando al massimo) la seconda procedura (quella fallimentare) si fosse aperta al momento in cui è iniziata la prima (il concordato), di modo che i crediti sorti nella prima è come se fossero sorti nel corso della seconda. Questo criterio vale anche per i pagamenti, nel senso che il pagamento dei crediti prededucibili effettuati in pendenza di concordato è come se fossero stati eseguiti nel corso del fallimento, che richiede sempre un aggiornamento delle imputazioni delle spese tra le varie masse attraverso la tenuta dei conti speciali. Riteniamo pertanto che la spesa in questione vada imputata alle masse mobiliari e immobiliari attuali, come appunto sarebbe stato ove gli stessi creditori, non soddisfatti in precedenza, venissero pagati nel corso del fallimento.
      Zucchetti SG srl
      • Giancarlo Corsi

        Ancona
        08/04/2021 01:18

        RE: RE: Imputazione compenso liquidatori giudiziali liquidato e pagato nel Fallimento conseguente ad un concordato liquidatori risolto per inadempimento

        La prima parte della risposta è chiara, ma non riesco a comprendere la sua coerenza con la conclusone che sembra in contraddizione con la premessa in quanto si fa riferimento solo alle masse attuali, nonostante il principio della consecutio. In pratica, se in buona sostanza si applicasse il principio della consecutio anche nell'ambito di un riparto parziale in pendenza del Fallimento derivante da un CP risolto (questo mi sembra di avere inteso), le due masse (mobiliari ed immobiliari), indipendentemente da quanto le stesse siano state realizzate (nel risolto Concordato o nel successivo Fallimento dichiarato senza soluzione di continuità), dovrebbero essere aggregate e sulla base del loro rapporto, procedere al ribaltamento delle spese generali del solo Fallimento per la riduzione delle due masse da riconoscere ai creditore ipotecario ed agli altri creditori (privilegiati o chirografari che siano), diversamente, qualora si considerassero scisse le due fasi liquidatorie, le percentuale di ribaltamento deriverebbe solo dalle masse realizzate nella fase fallimentare. Personalmente propenderei per questa seconda impostazione, ma il dubbio mi era sorto sulla base della considerazione che il compenso come liquidatore giudiziale, indipendentemente dal fatto che era stato liquidato e pagato in sede fallimentare, era da riferirsi esclusivamente alla fase liquidatoria del Concordato Preventivo alla quale era esclusivamente collegato e quindi riterrei più logico, in sede di riparto fallimentare, imputarlo proporzionalmente al rapporto esistente fra le due masse realizzate nel CP fino alla sua risoluzione. Cordiali Saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/04/2021 19:59

          RE: RE: RE: Imputazione compenso liquidatori giudiziali liquidato e pagato nel Fallimento conseguente ad un concordato liquidatori risolto per inadempimento

          Probabilmente ci siamo espressi male quando abbiamo detto che la spesa in questione va imputata alle masse mobiliari e immobiliari attuali, in quanto volevamo dire, come specificato nel periodo precedente, che "il pagamento dei crediti prededucibili effettuati in pendenza di concordato è come se fossero stati eseguiti nel corso del fallimento, che richiede sempre un aggiornamento delle imputazioni delle spese tra le varie masse attraverso la tenuta dei conti speciali". Ossia, considerate le due procedure come una unica, l'imputazione delle spese non può essere cristallizzata in un determinato momento, ma va continuamente aggiornata, per cui se una spesa (generale, ovviamente) è stata pagata utilizzando il ricavato della vendita di beni mobili, unico attivo all'epoca disponibile, nel momento in cui si vende anche un immobile quella spesa va spalmata proporzionalmente anche sul nuovo ricavato, ed a questo servono i conti speciali.
          letta in tal modo, non vediamo contrasto tra la prima ela seconda parte della precednete risposta.
          Zucchetti SG srl