Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Cumulo azione di responsabilità e revocatoria

  • Giuseppe Miraglia

    NAPOLI
    07/07/2020 23:45

    Cumulo azione di responsabilità e revocatoria

    Buonasera, vorrei sottoporre il seguente quesito.
    Sono curatore di una società che non deposita i bilanci dal 2016, che non ha depositato le scritture contabili e l'amministratore è praticamente irreperibile.
    Nel 2016 la società fallita conferì la propria azienda in una newco ricevendo per effetto del conferimento il 100% del capitale sociale della newco.
    Successivamente vendette le quote della newco al padre degli originari soci della conferente e questi, con atto di poco successivo, rivendette ai suoi figli (originari soci della conferente) le predette quote della conferitaria.
    In estrema sintesi l'azienda (di proprietà della newco) è ritornata ad essere di proprietà degli originari soci della conferente.
    Va altresì precisato che questo tipo di operazione venne compiuto al fine sperato di sottrarsi a due importanti avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che, all'esito di indagini investigative, avevano accertato la mancata denuncia di redditi percepiti.
    Orbene, fatta tale doverosa premessa i quesiti che sottopongo sono i seguenti.
    Fuor di dubbio che siano autonomamente revocabili, sia l'atto di conferimento dell'azienda, sia le cessioni delle quote societarie; mi chiedo però, in primo luogo, se si possano proporre congiuntamente le azioni revocatorie e l'azione risarcitoria ex art. 146 l.f..
    Cioè, una volta vinta la revocatoria (e quindi dichiarato inefficace l'atto di conferimento d'azienda, piuttosto che la cessione di quote prima al padre e poi ai figli) sarà possibile per il fallimento soddisfarsi su detti beni (azienda o quote della conferitaria) e, poi, spiegare anche in aggiunta un'azione ex art. 146 l.f. in danno dell'amministratore (che è proprietario di altre quote societarie in un'altra e differente società particolarmente patrimonializzata). Il timore di una duplice azione del genere è che una volta recuperato il bene per effetto della revocatoria non ci sia più il danno, ovvero non ci sia un danno ulteriore.
    L'intenzione di spiegare un'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti dell'amministratore in aggiunta alla revocatoria discende dal fatto che l'azienda conferita nella newco è essenzialmente costituita da un immobile che era già ipotecato e pignorato da alcuni creditori, ragion per cui le possibilità satisfattive all'esito della liquidazione dell'azienda per i restanti creditori del fallimento si riducono significativamente se non si azzerano del tutto addirittura.
    In sostanza, se l'azione revocatoria mira a ricostituire la garanzia patrimoniale della società fallita, una volta che essa è stata ricostituita sussiste ancora un danno ulteriore imputabile all'organo amministrativo visto che la società prima degli atti dispositivi non aveva altri beni all'infuori di quello recuperato?
    La seconda questione è questa.
    Laddove fosse possibile (come presumo) cumulare l'azione revocatoria con quella di responsabilità ex art. 146 L.F. sussiste la differente competenza del tribunale fallimentare ex art. 24 L.F. per la revocatoria e quella del Tribunale delle Imprese per l'azione ex art. 146 L.F. (con la conseguenza di dover proporre due differenti causa), oppure la revocatoria viene considerata causa connessa all'azione di responsabilità e quindi viene attratta dalla competenza funzionale di quest'ultima?
    Si ringrazia fin da ora per l'attenzione
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/07/2020 18:56

      RE: Cumulo azione di responsabilità e revocatoria

      Chiara la descrizione dell'intera operazione, ma sarebbero necessari alcuni dati ulteriori. In primo luogo, specie ai fini della revocatoria, è necessario sapere quando ciascuna delle operazioni descritte è stata effettuata e la data esatta del fallimento; inoltre sarebbero utili elementi per capire se, come pare dalla sua descrizione, le tre operazioni (conferimento azienda, vendita quote al padre dei soci e da questo ai figli) possano essere configurate come in attuazione di un unico piano;, infine sarebbe opportuno capire quale imputazione intende rivolgere all'amministratore e se il conferimento dell'azienda sia stato deliberato dall'assemblea; se parte dei beni conferiti erano pignorati, cosa hanno fatto i creditori pignoranti?.
      Grazie
      Zucchetti SG srl
      • Giuseppe Miraglia

        NAPOLI
        08/07/2020 21:57

        RE: RE: Cumulo azione di responsabilità e revocatoria

        Fallimento anno 2000.
        Conferimento d'azienda anno 2016.
        Prima cessione di quote anno 2016.
        Seconda cessione di quote anno 2017.
        Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria è chiaro che si debba far riferimento all'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e 66 L.F. non essendo ancora spirato il quinquennio.
        Quanto ai profili di danno la società risulta essere stata colpita da un avviso di accertamento perchè sulla base di una serie di indagini compiute dall'Agenzia delle Entrate venne accertata la produzione di redditi da parte della società che non sono stati mai denunciati. Quindi, siccome l'accertamento è divenuto definitivo, si potrebbe senz'altro ipotizzare una sottrazione di utili destinati alla società da parte dell'organo amministrativo che, poi, avrebbe generato sanzioni, interessi e quant'altro (questa una voce di danno).
        Ulteriore profilo di danno potrebbe individuarsi nella sottrazione/distrazione dell'azienda.
        Il punto è se l'utile e vittorioso esperimento dell'azione revocatoria che ripristina la situazione quo ante (cioè quella antecedente l'atto dispositivo e revocabile), non consenta il configurarsi di un danno risarcibile, visto che la società fallita ritorna in possesso del bene che aveva prima dell'atto revocando.
        Per quanto riguarda i creditori ipotecari essi stanno agendo esecutivamente sul bene immobile facente parte dell'azienda conferita; al momento non si sono insinuati nel passivo presumibilmente perchè il loro credito è assistito da prelazione ipotecaria che garantisce una loro ipotetica soddisfazione.
        La seconda questione è quella di comprendere se per l'azione revocatoria e per quella di responsabilità, sussistendo la competenza territoriale di uffici giudiziari diversi, vi siano ragioni di connessione che possano derogare la competenza ex art. 24 L.F..

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          09/07/2020 19:14

          RE: RE: RE: Cumulo azione di responsabilità e revocatoria

          Ci scusi, ma crediamo che ci sia un errore. Lei dice che la società è stata dichiarata fallita nel 2000 ed ha conferito l'azienda nella new co nel 2016, e l'ultimo trasferimento nel 2017. Orbene, se questi dati sono esatti (anche se ne dubitiamo considerando operazioni del genere dopo 16 anni dall'inizio della procedura) il conferimento e le altre operazioni sarebbero state effettuate dopo la dichiarazione di fallimento per cui sarebbero inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. e la revocatoria sarebbe completamente estranea alla vicenda, dato che la revocatoria colpisce gli atti compiuti dal fallito anteriormente alla dichiarazione del fallimento.
          Prima di affrontare la questione basandoci sul presupposto che il fallimento sia stato dichiarato in data diversa da quella da lei indicata, è meglio che precisi questo punto determinante.
          Zucchetti SG srl
          • Giuseppe Miraglia

            NAPOLI
            10/07/2020 13:31

            RE: RE: RE: RE: Cumulo azione di responsabilità e revocatoria

            Si, si.
            E' chiaramente un errore di trascrizione.
            Il riferimento temporale è al 2020.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/07/2020 12:19

      RE: Cumulo azione di responsabilità e revocatoria

      Premesso che il conferimento dell'azienda della srl poi fallita nella newco integra un negozio traslativo, a titolo oneroso dal momento che come corrispettivo è stato dato alla conferente l'intera quota del capitale della newco. Tale atto è soggetto alla revocatoria ordinaria (quella fallimentare non è possibile perché l'operazione è fuori del periodo sospetto). Qualche dubbio sussiste sull'effettivo pregiudizio per i creditori visto che alla società conferente non è stata attribuita una quota, ma l'intero capitale sociale della società conferitaria, per cui la disponibilità dell'azienda è solo formalmente passata di mano; tuttavia l'eventus damni è pacificamente rinvenuto dalla giurisprudenza nel dato stesso per cui la sostituzione, nel patrimonio del debitore, di un bene immobile con una quota societaria realizza una modificazione peggiorativa per le ragioni creditore, considerata la maggiore aleatorietà della partecipazione societaria, di più agevole alienazione; ed è proprio ciò che è avvenuto nella fattispecie.
      Poco dopo, infatti, la società ora fallita vendette le quote della newco ad A ed anche questa vendita potrebbe essere oggetto di revocatoria. Il successivo trasferimento delle quote da A a B è fuori dalla portata della revocatoria, autonomamente considerata, perché trattasi di operazione compiuta da un soggetto non sottoposto a fallimento a favore di altro soggetto in bonis, ma può essere considerata nell'ambito della revocatoria della vendita dalla società ad A ai sensi dell'ult. comma dell'art. 2901 c.c., ossia quale terzo acquirente.
      Tutto ciò considerando autonomamente le singole operazioni, che, a parte la difficoltà ad impugnare due o addirittura ter atti, avrebbe l'ulteriore complicazione dettata dalla revocatoria di due atti (del conferimento e della vendita delle quote ad A e subvendita a B) nascenti dalla stessa operazione da cui il fallimento ne avrebbe un ingiustificato arricchimento in quanto se ottiene la declaratoria di inefficacia della cessione delle quote può agire sulle stesse e se ottiene anche l'inefficacia del conferimento può agire sull'azienda oggetto del conferimento.
      Orbene, nel caso il conferimento è stato fatto dalla srl fallita ad una new co, il cui capitale passa integralmente nelle mani della conferente, questa poi cede le quote ad A, che è il padre degli originari soci della conferente; poi A, con atto di poco successivo, rivende ai suoi figli (originari soci della conferente) le predette quote della conferitaria, e tutto questo gire al fine di sottrarsi a due importanti avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che, all'esito di indagini investigative, avevano accertato la mancata denuncia di redditi percepiti. E' evidente allora l'intento comune che lega le tre operazioni, per cui esse vanno considerate nel loro insieme sia sotto il profilo simulatorio (potrebbe essere promossa in via principale una azione di simulazione dei vari atti dell'intera operazione), sia sotto il profilo revocatorio, in via subordinata, dei tre atti unitariamente considerati , in modo da consentire, alla fine, di agire sui beni costituenti l'azienda conferita.
      Questa azione, a nostro avviso, non interferisce con l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società, perché quest'ultima ha buna causa petendi (cattiva gestione), un petitum (risarcimento danni) e soggetti (gli amministratori) completamente diversi da quella della simulazione o revocatoria; pertanto, ciascuna azione segue le regole di competenza proprie (tribunale fallimentare una e tribunale delle imprese l'altra). In caso di eventuale riscontro di pregiudizialità, si procederà con la sospensione della causa che richiede la preventiva decisione dell'altra.
      Zucchetti SG srl