Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Prededuzione: spese legali di controparte nel fallimento e nella Liquidazione Coatta

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    16/06/2021 19:56

    Prededuzione: spese legali di controparte nel fallimento e nella Liquidazione Coatta

    Buonasera,
    vengo a proporre il seguente quesito.
    Nell'ambito di un contenzioso nato in seno ad una Procedura di liquidazione Coatta, la medesima è risultata soccombente sia nel giudizio di primo, di secondo e di terzo grado con rilevante condanna alla refusione delle spese legali ad oggi non corrisposte.
    Nell' evidente premessa che non è possibile ricorrere alle azioni esecutive e che trattasi di prededuzione chirografaria, è corretto ritenere tuttavia che le predette vadano soddisfatte dopo il legale nominato dalla Procedura?
    A mio avviso trattasi di prededuzione di eguale grado e misura che va soddisfatta in proporzione in eguale misura, ovviamente sempre nei limiti della capienza della Procedura.
    Diversamente, le Procedure sarebbero sempre legittimate a promuovere azioni infondate senza alcuna garanzia per chi le subisce e deve spendere risorse per difendersi.
    Ringraziando, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/06/2021 19:32

      RE: Prededuzione: spese legali di controparte nel fallimento e nella Liquidazione Coatta

      Applicando alla liquidazione coatta la stessa disciplina fallimentare sia perché l'art. 212 l. fall. richiama l'art. 111 sia perché le norme che regolano la prededuzione nel fallimento contengono principi genali applicabili in ogni ipotesi di concordo collettivo, deve dedursi che in caso di insufficienza dell'attivo a soddisfare integralmente tutte le prededuzioni, va effettuata una graduatoria tra le stesse, come dispone l'ult. comma dell'art. 111bis. . Orbene, come lei giustamente dice le spese liquidate a favore del vincitore della causa di cognizione nei tre gradi di giudizio hanno natura chirografaria nel mentre il credito del legale del la procedura è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.; pertanto essendo entrambi crediti prededucibili e dovendo effettuare una graduazione tra essi, non vi è dubbio che il credito privilegiato del professionista del fallimento debba essere preferito a quello chirografario.
      Lei dice bene che in tal modo le procedure sono favorite, ma è anche vero che il curatore è un organo pubblico e le azioni giudiziarie vanno autorizzate dal giudice delegato, per cui dovrebbe essere esclusa una gestione disinvolta delle azioni fallimentari, anche se purtroppo a volte si hanno esempi contrari.
      Zucchetti Sg srl