Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Rinuncia al credito nei confronti dell'amministratore della società fallita

  • Edoardo Palma Camozzi

    Milano
    23/11/2020 00:33

    Rinuncia al credito nei confronti dell'amministratore della società fallita

    Spettabile Zucchetti,

    sottopongo questo quesito.

    Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale dell'amministratore della società fallita al pagamento di una somma a titolo di provvisionale per i danni arrecati alla società. Effettuate le ricerche patrimoniali ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. non risulta conveniente procedere esecutivamente nei confronti dell'amministratore.
    Tenuto conto che tale somma costituisce l'ultimo credito azionabile dalla curatela al fine di ricostruire l'attivo fallimentare, mi domandavo se fosse possibile rinunciare al credito lasciando però la possibilità ai creditori, che vogliano procedere a proprie spese al recupero della somma, così da poter dar via alle operazioni di riparto finale e chiusura.
    In particolare, mi domandavo se la scelta corretta fosse procedere ai sensi dell'art. 104 ter, comma 8, L.F. interpretando estensivamente la nozione di beni così da ricomprendere anche i diritti di credito. Se così fosse, però, come potrebbe essere gestito il tema della titolarità del diritto di ricorrere nei confronti dell'amministratore al fine di riscuotere quanto dovuto?

    Ringrazio in anticipo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/11/2020 19:37

      RE: Rinuncia al credito nei confronti dell'amministratore della società fallita

      Effettivamente il comma ottavo dell'art. 104ter l. fall. parla di beni e non di diritti, da cui può nascere il dubbio se nella sua previsione rientrino anche i crediti irrecuperabili. Tuttavia se si considera la ratio della norma, che è quella di indurre il curatore a valutare caso per caso l'effettiva convenienza per la massa di procedere all'acquisizione e alla liquidazione delle attività, si può dedurre che il concetto di liquidazione dei beni deve essere interpretato in senso lato, come riferito a qualsiasi entità che faccia parte dell'attivo fallimentare il cui realizzo potrebbe risultare non conveniente, incluse, quindi, le attività potenziali di liquidazione, quale la riscossione dei crediti. Il riferimento ai beni si può agevolmente spiegare col fatto che i diritti obbligatori, a differenza del diritto reale di proprietà, sono rinunciabili e alla rinuncia si ricorreva prima dell'introduzione del comma ottavo (all'inizio settimo) dell'art. 104ter, per cui ciò che premeva introdurre era il principio della derelictio per i beni materiali, la cui liquidazione si imponeva per chiudere il fallimento. Introdotta, comunque, la nuova norma, a nostro avviso, non vi è motivo, per quanto detto, per non estenderla anche ai crediti, con il vantaggio che il credito che il fallimento avrebbe potuto recuperare passa al fallito.
      Questo dà la risposta alla sua seconda domanda. Se, infatti, il credito del fallimento verso l'amministratore diventa un credito del fallito, i creditori- poiché la derelictio li autorizza ad agire nei confronti del fallito, anche se insinuati nel fallimento- potranno far valere il loro credito verso il fallito mediante espropriazione presso terzi (l'amministratore debitore verso il fallimento ed ora verso il fallito) pignorando appunto il credito che il fallito vanta verso il terzo.
      Zucchetti SG srl