Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

RISCATTO POLIZZA

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    16/06/2021 16:58

    RISCATTO POLIZZA

    Buonasera nell'ambito di un fallimento, mi si viene a porre il seguente quesito.
    Sono stata contattata da una Agenzia di una Compagnia di Assicurazione, la quale mi riferisce che la Società prima del suo fallimento nel 1989 ebbe a stipulare una polizza (di cui non si ritrova la copia) che prevedeva in sintesi un piano di accumulo per il pagamento del Tfr dei dipendenti al momento della loro cessazione dal rapporto di lavoro.
    Nel 2000, la Società ebbe a smettere di pagare i premi; nel 2015 la Società è fallita e i dipendenti sono stati licenziati e successivamente nel fallimento si sono insinuati sia i dipendenti che l'Inps in surroga che ha già pagato interamente i dipendenti per la spettanza del TFR.
    Premesso, che la polizza prevedeva che comunque i premi venissero pagati dalla Società senza gravare sui dipendenti beneficiati e che, altresì, le somme al momento della verificazione dei presupposti dovevano essere corrisposte direttamente alla Società, non senza poche difficoltà sono riuscita a riscuotere e a fare accreditare il riscatto di detta polizza sul conto corrente del Fallimento.
    Ciò tuttavia nella distinta di liquidazione, vi è il riferimento specifico al nominativo di due dipendenti con imputazione specifica di detto importo; a questo punto si viene a porre il seguente quesito: l'importo così riscosso lo attribuisco come entrata da imputare a tutta la massa mobiliare attiva, salva la surroga dell'Inps, oppure diversamente lo devo imputare ai due dipendenti specifici e dunque all'inps in surroga dei soli n°2 predetti lavoratori?
    Ringraziando, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/06/2021 20:02

      RE: RISCATTO POLIZZA

      Se, come crediamo, la polizza in questione aveva lo scopo di consente di accantonare le risorse economiche per far fronte agli impegni per TFR nei confronti dei dipendenti o collaboratori, si trattava di assicurazione nell'interesse della società contraente fallita, tant'è che al pagamento dei premi provvedeva esclusivamente quest'ultima e a questa, per contratto, dovevano essere corrisposte le somme dovuto al momento della verificazione dei presupposti, ossia alla cessazione del rapporto di lavoro, dei vari dipendenti cui la polizza faceva riferimento, che faceva sorgere l per la datrice di lavoro l'obbligo di corrispondere il TFR.
      Se è così, il pagamento effettuato dalla Compagnia assicuratrice al fallimento costituisce una entrata mobiliare che si confonde con il restante attivo mobiliare, da distribuire ai creditori secondo l'ordine delle prelazioni, senza alcuna preferenza per i dipendenti nominativamente indicati solo come riferimento, né per l'Inps che ha anticipato il pagamento del TFR.
      Zucchetti Sg srl