Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    22/02/2018 18:00

    insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

    Buonasera,

    mi trovo a dover analizzare domande di insinuazione allo stato passivo di dipendenti trasferiti con contratto d'affitto d'azienda in data antecedente al fallimento i quali richiedono la quota di tfr maturato ( presso la società affittante ora fallita) fino alla data del contratto d'affitto. Si precisa che contrattualmente è stata prevista la responsabilità solidale ex art 2112 cc e non risulta che i dipendenti abbiano consentito alla liberazione dell'affittante con le modalità di cui all'art, 2112 co. 2 cc.
    Da una lettura delle precedenti discussioni nel forum ho inteso che l'orientamento prevalente sia quello di ammettere il dipendente nel passivo del fallimento per la quota in carico alla società fallita anche se di fatto il dipendente non è stato licenziato e quindi il TFR non è ancora divenuto esigibile. A seguito dell'ammissione il dipendente potrà richiedere l'accesso al fondo di garanzia suppongo.
    Vi è giurisprudenza al riguardo?

    grazie in anticipo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/02/2018 19:45

      RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

      Esatto. La giurisprudenza è quella eventualmente citata nelle precedenti risposte che ha visto, non essendoci novità recenti.
      Zucchetti Sg srl
      • Alessandro Civati

        Milano
        12/07/2018 17:32

        RE: RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

        Buonasera.
        mi trovo in una situazione analoga.
        contratto di affitto d'azienda, con passaggio lavoratori all'affittuaria.
        successivamente alla stipula l'affittante fallisce.
        posto che i lavoratori (ora in carico all'affittuaria) possono chiedere l'ammissione al passivo per il TFR maturato sotto la fallita, come da giurisprudenza richiamata, mi chiedo se il successivo accesso al Fondo di Garanzia INPS presenti problematiche, dato che un conto è l'ammissione al passivo , altro conto è il Fondo, che potrebbe anche rigettare la richiesta del lavoratore poiché non risulta licenziato, né dimissionario. Se ben ricordo, l'INPS esegue tali verifiche, quindi il lavoratore ammesso potrebbe vedere rigettata la propria domanda, in quanto per l'INPS non sarebbe maturato il diritto alla percezione del TFR. Ci sarebbe, poi, un problema burocratico (o comunque legato a tale aspetto), giacché nel modulo SR52, che il curatore rilascia per consentire l'accesso al Fondo, si richiede anche l'inserimento della data di cessazione/licenziamento, ma in questa ipotesi quale data potrebbe/dovrebbe essere indicata, non essendoci stato licenziamento, né dimissione alcuna? forse quella di passaggio in carico all'affittuaria? il quesito è se risulti che una volta ammesso al passivo per tale causale il lavoratore (tuttora in forza all'affittuaria, per contratto di AFFITTO) possa accedere al Fondo (forse qualche collega ha maturato esperienze al riguardo).
        Ringrazio anticipatamente.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/07/2018 19:57

          RE: RE: RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

          Non sappiamo come si comporta l'Inps in casi del genere e l'invito da lei lanciato è utile per capire anche se c'è omogeneità di trattamento. Ma detto questo, non vediamo quale sia il problema per il fallimento e per il curatore. in passato era in discussione se il dipendente potesse frazionare la richiesta di TFr e chiederne una quota anche in pendenza del rapporto, ma ora la giurisprudenza ha superato questa problematica ed ammette, proprio nei casi di trasferimento di azienda, la possibilità per il dipendente trasferito all'affittuario, di chiedere nel fallimento dell'affittante la quota di TFR maturata fino alla data dell'affitto. Una volta ammesso il credito in questione,, per la curatela è irrilevante che lo stesso venga anticipato dal Fondo dell'Inps perché se questa operazione non viene fatta, rimane insinuato il lavoratore, se viene fatta, l'inps si surroga nella posizione del dipendente e il fallimento invece di pagare costui pagherà l'ente anticipatore.
          Per quanto riguarda il dato formale della compilazione del modello SR52 può mettere come data di cessazione del rapporto con la ditta affittante quella della stipula del contratto di affitto di azienda.
          Zucchetti SG srl
          • Roberto Cherchi

            Gallarate (VA)
            13/07/2018 16:05

            RE: RE: RE: RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

            Buongiorno
            l'INPS, di norma, rigetta la domanda sul presupposto che il TFR non è ancora liquido ed esigibile in quanto il contratto di lavoro è proseguito con il trasferimento dell'azienda.
            Abbiamo avuto (rari) casi di alcune sedi INPS che hanno comunque erogato il TFR al dipendente e poi si sono surrogate nella posizione del dipendente.
            Pertanto ai fini del passivo nulla cambia per la procedura e per il curatore.
            La questione semmai è relativa al riparto: il fallimento pagherà quel TFR, sì ammesso al passivo ma formalmente non ancora liquido ed esigibile?
            Ovviamente in ipotesi in cui vi sia stata la vendita dell'azienda affittata con passaggio dei dipendenti e senza accollo liberatorio del TFR dall'acquirente.
            Buon lavoro
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              13/07/2018 18:29

              RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

              Prendiamo atto della sua segnalazione e la ringraziamo. Per quanto riguarda il riparto, se si ammette i dipendenti possono insinuare al passivo la quota di TFr maturata fino alla stipula del contratto di affitto, il resto viene di conseguenza.
              Zucchetti SG srl
      • Vincenzo Grimaldi

        Salerno
        25/01/2020 16:51

        RE: RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

        Buonasera, potete gentilmente indicarmi la citata giurisprudenza?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/01/2020 20:32

          RE: RE: RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

          Le saremmo grati se chiarisse a quale risposta si riferisce perché ci sembra di aver citata sempre la giurisprudenza cui abbiamo fatto riferimento.
          Zucchetti SG srl
    • Angela Gaziano

      LUCCA
      16/11/2018 14:11

      RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

      Buongiorno,
      vorrei segnalare la recente Sentenza della Cassazione sez. lav. n. 19277 del 19/07/2018 che, a mio avviso, ribalta quanto affermato sino ad ora.
      Alla luce della citata Sentenza come devono essere trattate le domande presentate dai dipendenti della concedente poi divenuta cedente a titolo definitivo per la quota di TFR e dei ratei ferie/permessi/rol maturati sino alla data di affitto di azienda?
      Preciso che alla data di presentazione della domanda di insinuazione parte dei dipendenti sono ancora alle dipendenze dell'affittuaria/cessionaria, mentre per alcuni il rapporto è cessato. Per il resto il caso è simile a quelli già trattati.
      Vi ringrazio molto per le indicazioni che quotidianamente ci date.
      A.Gaziano
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        16/11/2018 20:15

        RE: RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

        La ringraziamo per la segnalazione di questa interessante sentenza, che ci era nota, e ne avremmo parlato alla prima occasione in cui si fosse posto il problema In effetti Cass. 19/07/2018, n.19277 ha statuito che, "L'art. 2 della I. n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturate per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l'INPS, che è estraneo alla procedura e che perciò deve pater contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 l. n. 297 del 1982".
        Per la verità la questione oggetto di esame della Corte riguardava l'Inps e la possibilità di rifiutare il pagamento del credito per tfr ammesso al passivo del fallimento del cedente l'azienda e, solo indirettamente la Corte ha ritenuto che tale credito non possa essere ammesso al passivo perché non esigibile.
        Prendiamo atto di tanto, ma rileviamo anche che non è mutata l'interpretazione offerta dalla Cassazione, in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., secondo cui, posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà, e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione. Alla luce di questa considerazione si è detto che il lavoratore è legittimato a chiedere il fallimento del cedente l'azienda (Cass. 08/01/2016, n. 164, Cass. 14/05/2013, n. 11479), per cui vi è da chiedersi a cosa serve la dichiarazione di fallimento del cedente ove poi il lavoratore non posso, attraverso l'ammissione frazionata del TFR maturato fino alla cessione, ottenere il pagamento dall'Inps. Il dipendente che, per far valere il TFR maturato prima della cessione dell'azienda, deve attendere che l'intero credito per TFR diventi esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro, subisce un pregiudizio non solo per il prolungamento dei tempi di pagamento, ma anche perché vede vanificata la possibilità di agire nei confronti di uno dei soggetti obbligati, dato che nel frattempo che dura il rapporto di lavoro, il fallimento del cedente può essere chiuso e la società eventuale datrice di lavoro cancellata dal registro delle imprese.
        Saremo attenti a vedere cosa succede.
        Zucchetti SG srl
    • Filippo Rasile

      REGGIO EMILIA (RE)
      25/01/2019 16:33

      RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

      Anche io mi stavo interrogando come risolvere il problema della verifica e dell'ammissione al passivo del credito dei dipendenti passati al cessionario e ancora in forze, riuscendo anche a rispettare le ultime pronunce della Cassazione (dopo quella segnalata, ne sono seguite altre sulla stessa scia, l'ultima 23775/2018). Soprattutto considerando anche che, per dare un numero preciso (certo e opponibile, anche per fare i conti col cessionario) al debito maturato ante fallimento/affitto, forse è proprio necessario verificarlo (art. 52 LF).
      Anche se il TFR non fosse insinuabile in quanto non maturato (secondo la più recente cassazione)…..
      HP1: se il cessionario se lo accolla integralmente (con contestuale accordo protetto col quale il dipendente libera il fallimento dalla solidarietà ) … secondo voi lo si può considerare debito scaduto ed esigibile verso il fallimento, con conseguente insinuazione al passivo da parte del cessionario accollante?
      HP2: Oppure avevo pensato ad un accordo a tre (con cessionario e dipendente) che prevede anticipo TFR con insinuazione dipendente al passivo per tali somme (ma con rinuncia del dipendente ad ACCEDERE AL FONDO GARANZIA, per non far arrabbiare l'INPS, che altrimenti va in cassazione e vince), sempre per rendere la pretesa esigibile, quindi insinuabile al passivo, e con la possibilità di verificarlo e quantificarlo (senza andare contro alla recente cassazione, che forse non si è preoccupata dei risvolti pratici di quanto affermato).
      insomma, non è semplice … e tutto sommato la procedura dovrebbe anche pagare integralmente i privilegi dei lavoratori.
      Attendo vostra autorevole opinione al riguardo.. o anche soluzioni alternative per verificare nel passivo il credito (che credo indispensabile.
      Grazie per l'attenzione
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        28/01/2019 20:18

        RE: RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

        La questione è molto complessa e ricordiamo che la posizione da noi assunta nelle risposte che precedono faceva applicazione dei principi espressi nelle sentenze della S.Corte nn. 24730 e 23258 del 2015, che, facendo leva sul consolidato orientamento secondo cui l'INPS subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui risulta in quella sede accertato, hanno affermato l'incontestabilità, da parte dell'Istituto, di tale accertamento, a torto o a ragione, avvenuto in sede fallimentare, ancorchè l'Istituto sia rimasto estraneo alla procedura stessa avendo forza di cosa giudicata.
        La Cassazione, poi, con le sentenze n. 19277 del 19/07/2018 e n. 23775 dell'1/10/2018 si riproposto il problema se l'obbligo del Fondo di garanzia possa scaturire, incondizionatamente, dalla sola ammissione al passivo della domanda del lavoratore, anche se ciò che si è domandato in sede fallimentare è la sola quota di t.f.r. maturata presso il precedente datore di lavoro assoggettato a fallimento, successivamente alla cessione dell'azienda, unitamente al credito per le tre ultime mensilità, ed a prescindere dalla verifica dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro intercorso con il cedente. Attraverso una articolata motivazione l'ultima decisione richiamata perviene alla conclusione di dover riaffermare "il principio secondo cui la L. n. 297 del 1982, art. 2 e il D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2 si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poichè il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l'Inps, che è estraneo alla procedura e che, perciò, deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia della L. n. 297 del 1982, art. 2".
        Tale conclusione, per la verità, a noi sembra in contrasto con il principio applicato in sede di decorrenza della prescrizione e condiviso anche dalle sentenze appena citate, secondo cui il diritto del lavoratore di ottenere dall'Inps, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva); tuttavia la ripetizione dell'affermazione che, da un lato, l'ammissione al passivo del fallimento del cedente dell'azienda della quota di TFR maturata fino alla data di cessione, è errata e, dall'altro che l'Inps non è tenuta a rispettare una eventuale ammissione in tal senso, pone chi si trova a gestire quotidianamente queste problematiche di fronte ad una nuova configurazione alla quale occorre adeguarsi, come fa giustamente lei, che propone, costruttivamente due ipotesi operative.
        La prima ci sembra da scartare sicuramente perché se il cessionario si accolla integralmente il debito (con contestuale accordo protetto col quale il dipendente libera il fallimento dalla solidarietà ), non esiste più un debito del cedente fallito né un credito dei dipendenti verso il fallito, ormai liberato, da ammettere al passivo.
        La seconda soluzione costituisce un ritorno al passato in quanto presuppone l'ammissione al passivo del credito anche per TFR, che la Corte ritiene errata; la novità starebbe nella rinuncia del dipendente ad accedere al Fondo di garanzia, ma, ammesso che tale rinuncia sia possibile e coercibile, è necessario trovare consenziente il giudice delegato ad ammettere tale credito alla luce della nuova giurisprudenza della Corte, e che nessun creditore impugni l'ammissione ai sensi dell'art. 98, co. 3, l.f..
        Zucchetti SG srl
        • Roberto Cherchi

          Gallarate (VA)
          15/02/2019 18:53

          RE: RE: RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

          Ritorno su questa discussione perché la non ammissione del debito per TFR dei dipendenti trasferiti con contratto di affitto di azienda, come statuito dalla recente Cassazione, potrebbe porre un problema nel momento in cui l'azienda viene ceduta dal fallimento e l'acquirente intende pagare parte del prezzo mediante accollo (liberatorio per il fallimento e con accordo protetto) del TFR maturato ante affitto di azienda in capo al soggetto fallito.
          Infatti se detto debito non è ammesso al passivo non è un debito della procedura.
          E se non è un debito della procedura non posso scomputarlo dal prezzo di cessione dell'azienda (lederei i diritti degli altri creditori ammessi al passivo).
          Forse la via (tortuosa e articolata) potrebbe essere fare una verifica crediti ad hoc tra l'aggiudicazione dell'azienda e l'atto di trasferimento per accertare il debito da TFR maturato in capo al soggetto fallito oggetto di accollo.
          Non è però una soluzione lineare (che forse neanche esiste) e non supera le problematiche evidenziate in chiusura da Zucchetti SG.

          Buon lavoro
          Roberto Cherchi
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            16/02/2019 13:19

            RE: RE: RE: RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

            Le ricadute in sede fallimentare dell'indirizzo della S. Corte di cui si è parlato nelle risposte precedenti sono varie. Tuttavia, la non ammissibilità del credito per TFR del dipendente che continua la sua attività con l'affittuario o l'aggiudicatario dell'azienda è data dalla non esigibilità del credito, nel senso che, maturando il TFR alla cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso non è riscuotibile prima di tale evento, ma questo non significa che il TFR non possa essere quantificato giorno per giorno e che di esso si possa tenere conto nella trattativa per la vendita. Importante è che ci sia la partecipazione sindacale in modo da evitare future pretese dei dipendenti nei confronti del cedente l'azienda.
            Zucchetti SG srl
    • Rosella De Santis

      BERGAMO
      01/04/2019 11:47

      RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

      nel caso in cui i dipendenti trasferiti decidano di non rinunciare alla solidarità ex art. 2112 rifiutandosi di sottoscrivere l'accordo in sede protetta, che conseguenze ci sono a carico del fallimento cedente, soprattutto relativamente alla chiusura?
      Grazie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        01/04/2019 20:03

        RE: RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

        Secondo la costante giurisprudenza, in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., applicabile anche all'affitto, posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale (cfr. per tutte Cass. 11/09/2013, n.20837 ed ivi richiami).
        Tanto chiarito si pone il problema di stabilire se il lavoratore, in caso di affitto o trasferimento di azienda, possa pretendere nei confronti del cedente o affittante la quota di TFR rimasta a suo carico.
        Alle tendenze verso un frazionamento si è opposto la Cassazione 19/07/2018, n.19277 (cfr. anche Cass. n. 23775/2018) che ha ricordato che, siccome il trattamento di fine rapporto diviene esigibile esclusivamente nell'istante della cessazione della relazione, il credito per TFr non è azionabile prima di tale evento e il fatto che il credito che è maturato per TFR fino al momento della cessione dell'azienda sia stato ammesso allo stato passivo fallimentare del datore di lavoro che cede l'azienda, non è elemento utile per poter vincolare l'Istituto nazionale di previdenza sociale, il quale è da ritenersi come soggetto estraneo alla procedura, e che può dunque contestare il credito per liquidazione sostenendo che non è ancora esigibile, nemmeno in parte.
        Lei non ci dice se i lavoratori si sono insinuati al passivo del fallimento dell'affittante né se sono stati ammessi al passivo, comunque alla luce di questa giurisprudenza, se non sono stati ancora ammessi, possono essere esclusi, se, invece ammessi, sono dei creditori privilegiati che vanno pagati ove vi siano le disponibilità, e sicuramente non interverrà il Fondo di garanzia.
        Quanto alla chiusura del fallimento il debito o anche l'ammissione al passivo dei dipendenti non incide; solo che, visto che parla di affitto di azienda, dovrà certamente definire la questione affitto prima di chiudere la procedura o con la retrocessione e successiva vendita o con la cessione all'affittuario.
        Zucchetti SG srl
        • Rosella De Santis

          BERGAMO
          02/04/2019 09:08

          RE: RE: RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

          Ringrazio innanzitutto per il pronto riscontro.
          Quanto alla questione che ho proposto preciso che in pendenza di affitto di azienda i dipendenti hanno presentato istanza di ammissione al passivo per il TFR maturato anteriormente all'affitto e sono stati esclusi non essendo intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
          Ora, come ultimo atto di liquidazione dell'attivo, sto definendo la cessione dell'azienda all'attuale affittuario (risultato aggiudicatario da procedura competitiva), disposto ad accollarsi tutto il TFR dei dipendenti, i quali però non intendono sottoscrivere alcuna liberatoria in favore della procedura.
          La mia domanda è: posto che a cessione d'azienda avvenuta avrò ultimato la liquidazione dell'attivo, posso chiudere comunque il fallimento anche senza avere avuto la liberatoria da parte dei dipendenti?
          Grazie.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            02/04/2019 18:26

            RE: RE: RE: RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

            Terminata la liquidazione lei può chiudere il fallimento. La mancata liberatoria fa sì che il cedente rimane debitore per la parte di TFR anteriore all'affitto di azienda, cui è seguita la cessione, ma processualmente i creditori hanno già fatto valere questo credito, sono stati esclusi e probabilmente non hanno fatto opposizione visto che lei non ne parla, sicchè la questione è chiusa. Ma anche se non si fossero insinuati, la chiusura non sarebbe pregiudicata, altrimenti si dovrebbe mantenere aperto il fillamento fino a che l'ultimo dei dipendenti "ceduti" non cessi il rapporto di lavoro.
            Zucchetti SG srl
            • Carla Chiola

              PESCARA
              30/04/2019 19:45

              RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

              Intervengo nella discussione per rappresentare la situazione che interessa un fallimento nel quale sono stata nominata curatore.
              Durante la procedura di concordato preventivo la società aveva concesso in fitto l'unica azienda la quale, a seguito di procedura competitiva ex art.163 bis L.F. è stata aggiudicata, prima dell'udienza fissata per l'adunanza dei creditori, alla stessa conduttrice.
              Con l'affitto d'azienda i lavoratori sono stati tutti trasferiti all' affittuaria e così in via definitiva con l'aggiudicazione.
              In conseguenza del mancato raggiungimento delle maggioranze il concordato è stato dichiarato inammissibile e, poiché pendenti diverse istanze, è stato dichiarato il fallimento della società.
              Pur premettendo che nel mio caso il fallimento sarebbe in grado, ove i lavoratori fossero ammessi al passivo, di soddisfare integralmente le loro ragioni creditorie con le liquidità realizzate con la cessione dell'azienda, mi sono convinta della correttezza dei principi sanciti dalle più recenti pronunce di Cassazione, già rappresentati nei precedenti interventi, e, dovendo a breve esprimere il motivato parere sull' insinuazione dei crediti per TFR, sono determinata a pronunciarmi per la non ammissione.
              E' mia opinione che depongono a favore di tale conclusione anche ulteriori problemi tecnici che potrebbero incontrarsi in sede di riparto delle somme eventualmente ammesse al passivo.
              Ci si domanda se tecnicamente le somme ripartite dal fallimento debbano passare comunque tramite il datore cessionario con il quale è in corso il rapporto di lavoro (come potrebbe mai il curatore assumere la veste di sostituto d'imposta nel pagamento di un compenso riferito ad un rapporto in corso con altro sostituto?) e con quale causale (le ipotesi per la corresponsione di un acconto – unica opzione rinvenibile - sono disciplinate dalla legge, che non mi sembra contempli la fattispecie in argomento).
              Inoltre, per quelle situazioni, come la mia, in cui siano stati impiegati nella fallita più di 49 dipendenti, accade che, ove anche si volesse considerare possibile l'ammissione al passivo, la stessa sarebbe in ogni caso preclusa per la parte di TFR lasciata dai lavoratori in azienda dall'01.01.2007 e versata al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS, in quanto non costituisce un credito nei riguardi dell'ex datore.
              Dubito, peraltro, che l' importo del TFR confluito nella Tesoreria possa essere diversamente incassato dal lavoratore, in quanto la società fallita non è il datore di lavoro al momento della dichiarazione di fallimento e, pertanto, al curatore sarebbe preclusa sia la relativa anticipazione, non potendone curare il recupero mediante il conguaglio con eventuali altre somme mensili a debito, che la dichiarazione di incapienza, volta a favorire l'intervento diretto dell'istituto.
              Esclusa, quindi, l'ammissione al passivo del credito dei lavoratori, rilevo che il datore cessionario - che è obbligato, per la quota di TFR maturata sino alla data del fitto d'azienda, in ragione del vincolo di solidarietà con l'affittante/cedente ex lege previsto – sarà tenuto al pagamento, all'atto della cessazione dei rapporti di lavoro, dell'intero TFR, ivi inclusa la quota della tesoreria, vedendosi preclusa, per il caso in cui la cessazione intervenga successivamente alla chiusura del fallimento, la possibilità di ottenere la restituzione della quota di competenza della procedura.
              Mi chiedevo, allora, se sia ragionevole ipotizzare che il datore cessionario formuli istanza di ammissione al passivo e ottenga l'ammissione con riserva ex art.96 L.F. per l'intero importo del debito per TFR di competenza del fallimento e con privilegio ex art.2751 bis n.1 e art.2776 c.c.– esclusa la quota della Tesoreria e ferma l'indeterminatezza della rivalutazione monetaria, in quanto non nota la data di cessazione dei singoli rapporti di lavoro – ed il conseguente accantonamento delle corrispondenti somme, che verranno distribuite solamente al verificarsi delle cessazioni dei rapporti di lavoro.
              Qualora il fallimento venga chiuso prima che tutti i rapporti di lavoro siano cessati, nel provvedimento di chiusura sarebbero regolamentate le modalità delle successive distribuzioni.
              Diversamente opinando potrebbe verificarsi la distribuzione di somme a favore di creditori di rango successivo, con evidente violazione della par condicio creditorum.
              Ci tengo tantissimo a conoscere la vostra autorevole opinione e mi scuso anticipatamente se, nel mio ragionare, stante la grande (per me) complessità della questione, ho potuto commettere degli errori di valutazione.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                02/05/2019 18:29

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda


                Il suo discorso è molto interessante, ma crediamo che non sia fattibile che il datore cessionario sia ammesso al passivo con riserva ex art.96 L.F. per l'intero importo del debito per TFR di competenza del fallimento perché questa fattispecie non rientra nella previsione dell'art. 96. Probabilmente lei si riferisce all'ipotesi di cui al n. 1 del secondo comma di detta norma, che ammette l'ammissione riservata per "i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 55" che, a sua volta comprende "tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale". Il credito per TFR è sottoposto a termine e non a condizione in quanto la sua nascita è data dal verificarsi di un evento futuro e certo quale la cessazione del rapporto di lavoro, cui, appunto, l'ordinamento giuridico, secondo la giurisprudenza più recente, subordina l'effetto giuridico di rendere esigibile detto credito. Naturalmente la certezza si attiene al verificarsi dell'evento (ossia l'an, e la cessazione del rapporto di lavoro è certo che dovrà avvenire) non al momento in cui avverrà (il quando), per cui si dice che il termine può essere certo nell'an e nel quando (il 31 dicembre del 2020), ma anche certo nell'an e incerto nel quando (il giorno della morte di un individuo, il giorno della cessazione del rapporto di lavoro), a differenza della condizione, il cui verificarsi è legato ad un evento incerto nell'an, seppur non necessariamente nel quando.
                Zucchetti SG srl
    • Gianluca Spadoni

      Pesaro (PU)
      02/05/2019 10:01

      RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

      Mi permetto di dare un contributo a questa interessante discussione su una questione di fondamentale importanza nelle procedure fallimentari (per la quale sarebbe comunque auspicabile un intervento chiarificatore da parte del legislatore!).
      Ad ogni buon conto, seguendo l'orientamento della giurisprudenza oramai consolidata e preso atto della posizione da parte dell'INPS sull'erogazione del TFR tramite il Fondo di Garanzia, io mi sono orientato nel modo che illustro di seguito.
      AZIENDE CON MENO DI 50 DIPENDENTI
      Considerato che l'INPS nega al dipendete - il cui contratto di lavoro prosegue con cessionaria della fallita - la possibilità di accedere al Fondo di Garanzia, in quanto questo è attivabile esclusivamente al realizzarsi della interruzione del rapporto di lavoro, ritengo che la richiesta di ammissione al passivo per TFR (ed anche per crediti diversi dal TFR) da parte del dipendente trasferito tramite affitto/cessione d'azienda debba essere accolta tuttavia con l'eccezione di subordinazione al mancato pagamento del credito da parte della società affittuaria/cessionaria che è obbligata in solido con la fallita. In sede di riparto, se i dipendente non è stato pagato della cessionaria, il fallimento dovrà comprendere il dipendente nel progetto ed effettuare il pagamento estinguendo il debito verso il dipendente e (conseguentemente) il vincolo di solidarietà della cessionaria. Se la cessionaria avesse corrisposto al dipendente tutto o parte del TFR sarebbe invece titolata ad insinuarsi al passivo per vedersi soddisfatta in sede di riparto. Stessa cosa per i crediti diversi dal TFR che sono stati trasferiti. E' evidente che se il fallimento non fosse in grado di pagare il TFR per mancanza di attivo il dipendente sarebbe comunque tutelato per effetto del vicolo di solidarietà della cessionaria.
      AZIENDE CON PIU' DI 50 DIPENDENTI
      Dipendente richiede l'ammissione al passivo per mancati versamenti al Fondo di Tesoreria prima del contratto di affitto: la domanda va dichiarata INAMMISSIBILE in quanto, come evidenziato dall'INPS stessa nelle diverse circolari emanate (es. n. 74 del 15/07/2008), il Fondo di Tesoreria interviene direttamente anche in caso di fallimenti di datori di lavoro che abbiano omesso, in tutto in parte, il versamento delle quote di TFR che hanno per legge natura di obbligazione contributive e pertanto si applicherebbe il principio generale di automaticità di cui all'art. 2116 c.c.
      Va invece ammessa la richiesta, per l'eventuale quota di TFR rimasta in azienda (eventualmente maturata prima del superamento di quota 50 dipendenti) con le modalità dette in precedenza.
      FONDI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORI PER LEGGE (Fondo Est, Fondo Negri, ecc..)
      La domanda va dichiarata inammissibile per mancanza di legittimazione passiva. Il credito è assistito da privilegio ex art. 2753 c.c. ed è il fondo che deve presentare domanda di insinuazione.
      MANCATI VERSAMENTI DEL TFR AI FONDI COMPLEMENTARI NEL PERIODO PRECEDENTI L'AFFITTO
      Legittimazione del dipendente alla presentazione dell'insinuazione al passivo. Ammissione al ricorrere dei requisiti e accertamento del credito come segue:
      - In privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per la quota a carico del dipendente;
      - In chirografo per la quota a carico dell'azienda.
      Rinnovando i miei complimenti per questo utilissimo Forum, spero che mi mio contributo possa essere utile alla discussione.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        02/05/2019 18:25

        RE: RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

        Grazie per il suo contributo.
        Zucchetti SG srl
    • Vittorio Sarto

      Cesena (FC)
      10/07/2020 15:09

      RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

      Buonasera, mi inserisco nuovamente nella discussione per chiedere un aggiornamento.

      Preciso che in sede di stato passivo il GD ha ammesso le quote tfr maturate ( presso la società affittante ora fallita) fino alla data del contratto d'affitto.in seguito all'ammissione i dipendenti hanno richiesto l'accesso al Fondo di garanzia ma è stato negato.
      Ora taluni dipendenti sono ancora in carico e quindi il TFR non è ancora divenuto esigibile mentre taluni si sono nel frattempo dimessi. Considerata l'ammissione allo stato passivo chiedo come debba comportarmi in sede di riparto?
      io procederei sicuramente al pagamento delle somme di TFR ammesse relative ai dipendenti che si sono nel frattempo dimessi versando la relativa ritenuta irpef ( aliquota media del 23%) ma anche le quote di TFR relative ai dipendenti ancora assunti presso l'affittuaria anche se il TFR non è ancora divenuto esigibile in quanto ammessi allo stato passivo ( anche in questo caso versando la relativa ritenuta irpef). Inoltre l'affittuaria è insinuata al passivo per alcune somme anticipate a titolo di stipendi arretrati e TFR per il periodo ante contratto d'affitto in virtù della responsabilità solidale ex art 2112 cc. che non sono state già oggetto di ammissione al passivo da parte dei dipendenti in quanto pagate dall'affittuaria antecedentemente al fallimento e per le quali si è insinuata direttamente per le somme nette corrisposte ( in tal caso da riparto corrisponderei pertanto le somme nette spettanti senza operare alcuna ritenuta irpef).

      grazie in anticipo per la risposta
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        11/07/2020 12:20

        RE: RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda


        Condividiamo il modo di procedere indicato, che corrisponde a quanto da noi sostenuto nei precedenti interventi. abbiamo, infatti, sempre detto che una cosa è il rifiuto dell'Inps di anticipare il TFR in caso di affitto o cessione di azienda ai lavoratori che continuano il rapporto di lavoro, altro è il credito dei dipendenti per TFR, che una volta ammesso al passivo, va pagato al momento del riparto (come peraltro suggerito anche nello schema proposto dal dott. Spadoni, che precede).
        L'affittuario, essendo solidalmente obbligato, può insinuare al passivo, in applicazione degli art. 61 e 62 l.fall., le quote corrisposte al creditore prima del fallimento del coobbligato, per cui giustamente per questi importi i dipendenti non si sono insinuati. Nel suo caso l'affittuario ha evidentemente effettuato non la surroga ma il regresso, facendo valere il suo credito anticipato, per cui ha chiesto il netto e tale importo va corrisposto.
        Zucchetti Sg Srl
    • Antonella Sbalchiero

      Vicenza
      10/05/2023 18:47

      RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

      Buonasera
      solo per avere un aggiornamento sulla giurisprudenza nel frattempo creatasi.
      Sono il curatore del fallimento di una società che ha dato in affitto l'azienda comprendenti i dipendenti.
      Il contratto è proseguito ed è ancora in corso.
      Uno dei suddetti dipendenti si è ora licenziato e chiede la corresponsione dell'intero suo TFR al conduttore (sia la quota ante affitto che quella successiva).
      L'ex dipendente non si è insinuato nel fallimento.
      Mi chiedevo se invece avesse presentato la domanda e questa fosse stata accolta, se l'ex dipendenti avrebbe ora maturato il requisito per la richiesta al Fondo di Garanzia Inps, posto l'intervenuto licenziamento.
      Grazie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        10/05/2023 19:17

        RE: RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

        La richiesta del dipendente è legittima in quanto l'affittuario risponde in solido con il concedente dei debiti di questi verso i dipendenti e, quindi, della quota di TFR fino a quel momento maturata, e risponde in via esclusiva per le quote di TFR maturate nel corso dell'affitto di azienda, giusto il disposto dell'art. 2112 c.c.; pertanto il dipendente, cessato il rapporto, può rivolgersi a ciascuno dei condebitori solidali per ottenere il pagamento di quanto dovuto, fermo restando che ovviamente può rivolgersi solo all'affittuario pe rla parte del TFR successivo all'affitto. Di conseguenza quel dipendente avrebbe potuto insinuare anche al passivo del fallimento del concedente l'affitto la quota del TFR maturato fino all'affitto di azienda.
        L'Inps interviene con il Fondo di garanzia in caso di fallimento del datore di lavoro, ma richiede l'ammissione al passivo del credito del TFR che anticipa, per cui, mancando l'insinuazione, il dipendente non può avvalersi del Fondo.
        Zucchetti SG srl
        • Antonella Sbalchiero

          Vicenza
          11/05/2023 09:27

          RE: RE: RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

          Grazie.
          Dal tenore della risposta deduco che l'orientamento dei giudici delegati non è nel frattempo variato prevedendo che il dipendente possa insinuare il suo credito per TFR maturato ante affitto d'azienda, salvo verifica, al riparto di eventuali pagamenti effettuati dal conduttore in forza della solidarietà.
          A questo punto l'ex dipendente verrà pagato dal conduttore il quale, per la parte maturata ante affitto, maturerà un diritto di surroga nei confronti del fallimento.
          Gli altri dipendenti che si sono insinuati e che verranno ammessi al passivo, qualora dovessero interrompere il rapporto lavorativo, potranno richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia dell'Inps oppure questo non sarà possibile perchè il loro datore di lavoro "ultimo" non è fallito ?

          • Zucchetti SG

            Vicenza
            11/05/2023 18:49

            RE: RE: RE: RE: insinuazione tfr dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

            Giusta la sua deduzione che il dipendente possa insinuare il suo credito per TFR maturato ante affitto d'azienda, salvo verifica, al riparto di eventuali pagamenti effettuati dal conduttore in forza della solidarietà.
            Esatto anche che se l'affittuario se paga al dipendente la quota di TFR maturata prima dell'affitto, di cui risponde in solido, può, effettuare il regresso nei confronti del'affittante, ovviamente con lo strumento della insinuazione.
            Corretta anche la sua ultima considerazione in quanto nel dare attuazione alla direttiva (n. 80/987), il legislatore italiano, con la legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha istituito presso l'INPS il fondo di garanzia - gestito dall'Istituto medesimo - per assicurare ai lavoratori, nel caso di insolvenza del datore di lavoro - di soggezione, cioè, a fallimento o ad altra procedura concorsuale - la soddisfazione effettiva del credito a titolo di trattamento di fine rapporto. Ne risulta, quindi, stabilito che condizione per l'operatività del Fondo è che il datore di lavoro sia assoggettato al fallimento (o altre procedure concorsuali) in cui il lavoratore si sia insinuato al passivo e sia stato ammesso. La stessa disposizione di legge citata stabilisce, contestualmente, (comma 5), che, qualora il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali (di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267) - alle quali risulta subordinata, per quanto si è detto, la "tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro",- "il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti". Pertanto il Fondo non opera per i rapporti di lavoro con datori di lavoro in bonis e soggetti al fallimento.
            Nel caso di specie, come detto, il lavoratore non può chiedere l'intervento del fondo se il suo datore di lavoro ultimo al quale si è rivolto si trovi nella predetta condizione, ma potrebbe insinuare al passivo del fallimento del affittante il credito per la quota di TFR maturata prima della dichiarazione di fallimento e per questa chiedere l'intervento del Fondo.
            Zucchetti SG srl