Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
credito da revocatoria
-
Pierangelo Arcangioli
AREZZO06/11/2025 12:12credito da revocatoria
Desiderei conoscere la Vs opinione sulla ammissibilità di un credito derivante da una precedente rinuncia effettuata dal fallito , sorto a seguito di azione revocatoria ,in cui è risultata evidente la consapevolezza dell'acquirente del pregiudizio arrecato.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/11/2025 18:27RE: credito da revocatoria
Dovrebbe essere così gentile da esporci con qualche ulteriore particolare la vicenda in quanto dalla sinteticità della domanda non siamo in grado di capire quale sia stato l'oggetto della revocatoria; intuiamo che questa avrebbe avuto ad oggetto la rinuncia fatta dal fallito ad un proprio credito, per cui sarebbe riemerso il credito del fallito ed ora della curatela, ma lei parla di ammissibilità di un credito al passivo, e, quindi, di un debito.
Zucchetti SG srl -
Pierangelo Arcangioli
AREZZO07/11/2025 09:23RE: credito da revocatoria
Ad integrazione del quesito preciso che :
Nell'anno 2013 l'imprenditore (poi fallito)vende alcuni immobili ad un prezzo vile pattuendo modalità di pagamento irragionevoli.
Nell'anno 2014 con scrittura privata con data certa rinuncia a parte del credito vantato verso l'acquirente degli immobili,collegandola alla rinuncia al credito verso di lui effettuata da altra società in cui è socio l'acquirente degli immobili .
Nell'anno 2015 viene dichiarato il fallimento dell'imprenditore e nel 2025 la Corte di Cassazione finalmente sancisce l'inefficacia delle cessioni effettuate nel 2013 ,confermando la consapevolezza dell'acquirente di arrecare pregiudizio.
Nel 2025 l'acquirente degli immobili ha presentato istanza di ammissione al passivo per quanto l'imprenditore poi fallito aveva rinunciato nel 2014.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/11/2025 12:41RE: RE: credito da revocatoria
Il fallito ha rinunciato nel 2014 ad un credito che avrebbe dovuto riscuotere dall'acquirente dell'immobile, essendo stato rateizzato il pagamento del prezzo della vendita che è stata definitivamente dichiarata inefficace a seguito di azione evocatoria della curatela del fallimento del venditore. Con la dichiarazione di inefficacia della vendita il bene oggetto della stessa va consegnato al fallimento perché possa provvedere alla sua liquidazione in favore della massa dei creditori, ma detta decisione non incide sulla rinuncia del credito, che rimane. Ed è corretto che rimanga la rinuncia in quanto corrispondendo il credito rinunciato al prezzo della vendita, la dichiarata inefficacia di questa esclude che, comunque, quel credito (seppur non riannunciato) possa essere azionato nei confronti del compratore soccombente nella revoca.
Intendiamo dire che, qualunque ipotesi si faccia dello sviluppo della vicenda, non capiamo quale possa essere il credito del compratore collegato alla rinuncia dell'imprenditore poi fallito, posto che, come avevamo anticipato nella precedente risposta, qualunque sorte abbia la rinuncia, al più può derivarne un credito del fallito, ed ora del fallimento, e non dl compratore, il quale dalla vicenda revocatoria ricava il diritto ad ottenere la restituzione di quanto pagato per la vendita, ma non la restituzione di quanto non ancora pagato.
Zucchetti SG srl
-
-