Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

modifica stato passivo per surroga inps

  • Lorenzo Ducci

    Foligno (PG)
    04/03/2010 09:57

    modifica stato passivo per surroga inps

    In un fallimento nuovo rito l'INPS - che ha anticipato ai dipendenti il TFR tramite il fondo di garanzai - redige una formale istanza di ammisisone tardiva al passivo che invia per racc. Ar esclusivamente al curatore chiedendo "che il credito venga ammesso al passivo ... con conseguente modifica ai sensi dell'art. 115 L.F.". La surroga INPS dovrebbe pienamente rientrare nel'ultimo periodo del secondo comma art. 115 L.F. e pertanto credo sia da ritenere corretta la richiesta e l'iter seguito.
    Chiedo conferma di ciò e del fatto che, per rendere effettiva la modifica, basti una istanza di variazione del curatore depositata in cancelleria o sia necessaria una istanza da rivolgere al Giudice Delegato che provveda a modificare lo stato passivo con apposito decreto di variazione.
    Grazie. Cordiali saluti.
    Lorenzo Ducci.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/03/2010 17:28

      RE: modifica stato passivo per surroga inps

      Surroga INPS modifica stato passivo
      In nome della speditezza e celerità della procedura, il legislatore del 2006 ha introdotto nell'art. 115 un secondo comma, a detta del quale "se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo".
      Con il decreto correttivo n. 169/07 è stata aggiunto allo stesso comma l'ulteriore precisazione secondo cui "Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di surrogazione del creditore", che è la disposizione che si attaglia all'INPS che anticipa il TFr o le ultime tre mensilità surrogandosi, appunto nella posizione del creditore.

      Non vi è più bisogno, quindi, dell'insinuazione tardiva da parte del cessionario o del surrogante, ma basta la comunicazione dell'avvenuta cessione che abbia le forme indicate dall'art. 115 citato o dell'avvenuta surroga fatta al curatore, senza alcun intervento del giudice delegato, in quanto si tratta di rendere efficace la cessione o la surroga riguardo al debitore, a norma dell'art.1264 o 1203 c.c.; il legislatore ritiene, cioè, che il subentro del cessionario al posto del cedente attui una mera rettifica dello stato passivo, che non richiede ulteriore accertamento giurisdizionale (ed in effetti il giudice si è già pronunciato sull'ammissione), per cui è previsto che è lo stesso curatore a provvedere alla "rettifica formale dello stato passivo".
      Zucchetti SG Srl
      • Paolo Dal Monico

        Vicenza
        02/04/2010 17:01

        RE: RE: modifica stato passivo per surroga inps

        Nella mia esperienza, nel caso in cui l'INPS chieda la surroga ex art. 115, non vi sono mai le formalità ivi richieste (firma autentica), ma la semplice quietanza (in copia) con la quale il lavoratore dichiara di aver ricevuto somme.
        Questa carenza di formalità impedirebbe la surroga (Ferro: "la legge fallimentare" vol. II pag. 233)
        Nessuna apertura semplificatoria giunge nemmeno dalla relazione governativa al D.Lgs 169/2007.
        Ciononostante io ritengo che dette formalità dovrebbero valere solo in caso di cessione del credito e non anche in caso di surroga legale ex 1203 cc. L'INPS infatti è surrogato ai diritti del lavoratore ex art. 2 della L. 297/82 e art. 2 del D.L. 80/92. In questo caso non vi è un atto di cessione sottoscritto tra le parti.
        Il curatore è a conoscenza della richiesta di attivazione delle tutele ex DL 80/92 e L. 297/82 in quanto è il curatore stesso a sottoscrivere i modelli TFR 3bis, è a conoscenmza che l'INPS dispone l'ordine di pagamento ad istituto di credito in quanto gli viene vomunicato; da ultimo riceve le quietanze rilasciate dal dipendente.
        Cosa ne pensate?
        Paolo Dal Monico Vicenza
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/04/2010 17:46

          RE: RE: RE: modifica stato passivo per surroga inps

          Siamo perfettamente d'accordo con lei; infatti nel testo da lei citato del Ferro si richiede la documentazione di cui parla la prima parte del secondo comma dell'art. 115 per la surroga volontaria non per quella legale, che è quella che interviene nel caso di accollo e pagamento del credito per tfr e ultime tre mensilità dei lavoratori da parte dell'INPS. In questi casi, come lei giustamente rilevano non vi è una cessione o un pagamento volontario che debba essere consacrato in unatto con autentica di firma, ma è sufficente, anche anostro parere, la comunicazione della quietanza del lavoratore.
          Zucchetti Sg srl
          • Pierino Postacchini

            FERMO
            13/07/2011 14:30

            RE: RE: RE: RE: modifica stato passivo per surroga inps

            A mio avviso non può essere così interpretato l'art. 115.
            Le parole "le stesse disposizioni" non lasciano lo spazio per ritenere obbligatoria l'autentica delle firme solo per le cessioni e non per le surroghe legali o non, anche in considerazione del fatto che tale rettifica dello stato passivo, viene fatta dal curatore senza l'accertamento giudiziale.
            Pertanto anche in caso di mutamento della titolarità del credito a seguito di surroga legale o volontaria, sarà obbligatorio produrre al curatore, l'atto di quietanza autenticato con la contestuale rinuncia all'insinuazione da parte del surrogato.
            Cordiali saluti
            Pierino Postacchini
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              13/07/2011 17:28

              RE: RE: RE: RE: RE: modifica stato passivo per surroga inps

              La norma di cui all'art. 115 si presta indubbiamente a più interpretazioni. La sua è quella strettamente letterale, mentre noi preferiamo una interpretazione più ampia in cui si tiene conto della differenza tra surrogazione volontaria- che, appunto risale ad un atto tra le parti o di una parte- e la surrogazione legale che opera automaticamente per legge in presenza delle situazioni descritte nell'art. 1203 c.c. o di altre richiamate dalla legge; in questi casi non vi è un atto risalente alla volontà delle parti o di una parte, ma da un lato un obbligo di legge di intervenire in favore di determinati soggetti e dall'altro un diritto concesso a chi interviene di surrogarsi nella posizione del soggetto soddisfatto, per cui non si capisce cosa dovrebbe essere autenticato. Lei parla della quietanza, ma a voler essere rigorosi- come fa lei nella sua interpretazione- questa è solo l'atto che fornisce a colui che ha pagato la prova dell'avvenuto pagamento e non è l'atto che surroga il solvens nella propria posizione; in ogni caso si ha anche a che fare con un ente pubblico.
              Riteniamo infine non necessaria la rinuncia all'insinuazione da parte del surrogato, perchè la surroga porta alla sostituzione, per la quota pagata, del solvens nella posizione del surrogato, tant'è che l'INPS che ha anticipato il TFR o le ultime tre mensilità, surrogandosi riceve il trattamento che riceverebbe il creditore lavoratore se non avesse ricevuto nulla.
              Zucchetti SG Srl
              • Vita Lanzilotti

                CAROVIGNO (BR)
                09/04/2015 17:23

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: modifica stato passivo per surroga inps

                Sto esaminando le domande di rettifica dello stato passivo presentate dall'Inps ai fini della surroga, per aver liquidato ad un dipendente il Tfr e le ultime tre mensilità. Per quanto detto sopra,quale curatore, non devo fare alcuna istanza nè alcuna modifica allo stato passivo per renderla efficace. Giusto? Al momento del riparto devo solo fare la rettifica formale dello stato passivo e attribuire le somme all'Inps. Chiedo una vostra conferma. grazie mille.
                • Pierino Postacchini

                  FERMO
                  10/04/2015 09:40

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: modifica stato passivo per surroga inps

                  La surrogazione legale dell'Inps opera nei limiti di cui agli artt. 54/55/59 l.f. ( Cass. n.16447/2011, interessi fino alla vendita e la rivalutazione fino alla data di esecutività dello stato passivo); trattasi di una rettifica formale dello stato passivo, l'unico dubbio consiste nella documentazione che deve essere prodotta dall'Inps. A mio avviso come già segnalato, la quietanza (atto da cui viene provato l'adempimento dell'Inps, fatto da cui scaturisce in base all'art. 2 settimo comma legge n. 297/82, la surroga legale) deve essere autenticata e vi deve essere la rinuncia del lavoratore, non essendo prevista dalla norma fallimentare una capacità autocertificativa dell'ente pubblico.
                  La Cass. n. 15660/2011 ha ritenuto applicabile tale nuova normativa anche ai fallimenti ante riforma.
          • Maria Cristina Bongiorno

            Milano
            10/04/2015 12:04

            RE: RE: RE: RE: modifica stato passivo per surroga inps

            Nel mio caso, non ho la quietanza dei lavoratori ma solo un prospetto dell'Inps con i conteggi delle somme versate e delle ritenute applicate, che ho compensato (al lordo) nel riparto parziale già eseguito. Ho però la corrispondenza pec con il legale dei lavoratori che conferma il versamento dell'Inps.
            Dovrò quindi surrogare l'Inps per la somma versata nel riparto finale pur senza un'insinuazione formale, è corretto?
            E nel caso di altro riparto con molti lavoratori che non hanno rilasciato alcuna quietanza e con i soli prospetti dell'Inps, come devo comportarmi?
            Grazie.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              10/04/2015 16:51

              RE: RE: RE: RE: RE: modifica stato passivo per surroga inps

              Il secondo comma dell'art. 115, come già ricordato, stabilisce che "Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore".
              Ci riesce pertanto difficile capire le tante perplessità che i curatori prospettano circa il loro compito in caso di surroga, dal momento che, essendo stata la surroga equiparata dalla norma alla cessione, anche in questo caso non è necessaria una formale domanda di insinuazione né un intervento del giudice; anzi la norma ha voluto chiaramente semplificare la posizione del cessionario e del surrogante, in contrasto con la giurisprudenza che si era formata nel vigore della precedente legge, che richiedeva appunto una formale domanda di insinuazione tardiva.
              E' il curatore, quindi che deve provvedere alla sostituzione e sicuramente potrebbe limitarsi a farlo in sede di riparto, come dice la dott.ssa Lanzilotti. Tuttavia se usa Fallco e desidera che, anche in questo caso, il programma effettui il riparto, deve necessariamente intervenire sulle registrazioni già effettuate (non a caso nella tabella dei privilegi sono previste voci autonome per il TFR e le ultime tre mensilità) e può operare in due modi:
              -o elimina fisicamente il record già ammesso e inserisce il nuovo creditore surrogante;
              -ovvero, se vuol lasciare traccia di quanto accaduto, può attivare il campo "Esclusione credito dal riparto" nel record del creditore surrogato (il dipendente), e attivare il campo "Esclusione credito dal passivo" nella ammissione del nuovo creditore surrogante (Inps). In tal modo l'importo del credito rimane memorizzato in testa al vecchio creditore ed entra nei conteggi che il programma effettua, ma al riparto partecipa il nuovo nominativo.
              Problema diverso è quello relativo al merito, ossia cosa è necessario per procedere alla sostituzione; per la cessione la norma richiede che sia presentata documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione, nel mentre nulla è detto per la surroga, ma è chiaro che il curatore non può procedere alla sostituzione ove non abbia la prova dell'intervenuta anticipazione da parte dell'Inps delle quote di credito in cui si surroga.
              Questa prova è data dalla quietanza dei lavoratori, come richiede il dott. Postacchini? Noi pensiamo che si possa trarre anche da altri elementi e non sia indispensabile la quietanza per i motivi detti in una delle risposte che precedono ad una eguale domanda dello stesso utente, e non possiamo che confermare detta risposta..
              Ci dispiace che questa non abbia convinto chi aveva posto la domanda, ma, come spesso ripetiamo, il nostro compito non è convincere i nostri interlocutori a seguire una linea piuttosto che un'altra, perché non diamo pareri, ma partecipiamo, certamente da protagonisti, ad un dibattito collettivo in cui ognuno esprime la propria opinione, e ognuno, poi, si regola in concreto come meglio crede. tanto più quando, come nel caso, si tratta di una valutazione di merito che incide sulla convinzione dell'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio.
              Zucchetti SG Srl

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              • Pierino Postacchini

                FERMO
                13/04/2015 10:30

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: modifica stato passivo per surroga inps

                L'interpretazione e la sua conseguente applicazione dell'art. 115 è già stata ampiamente esposta nella risposta precedente e in quella del 13/7/2011, ciò che conta non sarà l'opinione del sottoscritto o del dettato normativo, ma sarà la prassi che verrà seguita dai Tribunali, in ogni caso il curatore dovrà sempre accertarsi che si sia verificata la surrogazione dell'Inps, evento che nel caso in esame, si verifica solo con il pagamento (art. 2 legge 297/82).
                Nel momento che al curatore viene comunicata l'avvenuta surroga dell'Inps, in base ad una documentazione ritenuta sufficiente per la prova della mutazione soggettiva del credito, lo stesso dovrà obbligatoriamente effettuare una rettifica formale dello stato passivo, al fine di rilevare il sub ingresso di un nuovo soggetto al credito già accertato. Il curatore potrà sempre chiedere al creditore ulteriore documentazione inerente la surroga, se non ritiene soddisfacente quella prodotta.
                La comunicazione della surroga con i soli prospetti dell'Inps, è una procedura un po' semplicistica, va bene che si potrebbe riconoscere di "fatto" una capacità autocertificativa dell'Inps, ma che si rinunci ad avere la certezza del pagamento mi sembra troppo.
                La rettifica formale è un atto del curatore che non necessità di un preventivo provvedimento del giudice.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  13/04/2015 20:11

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: modifica stato passivo per surroga inps

                  Bene. Il dibattito rimane aperto, come è giusto che sia.
                  Zucchetti Sg Srl
                • Luca Crisanti

                  Treviso
                  30/10/2015 11:52

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: modifica stato passivo per surroga inps

                  Rilevo anch'io che la documentazione prodotta dall'Inps risulta spesso insufficiente, in quanto la prova della surroga è affidata esclusivamente ad una dichiarazione del dirigente che attesta l'avvenuto pagamento. Ritengo che siffatte istanze di surroga vadano respinte. L'Inps di Treviso, interpellato in tal senso, si è detto impossibilitato a produrre altra documentazione. Sarebbe interessante conoscere se nel resto d'Italia il modus operandi dell'istituto sia analogo.
                  Luca Crisanti
      • Riccardo Dal Monte

        livorno
        10/07/2017 17:11

        RE: RE: modifica stato passivo per surroga inps

        Buonasera, nel mio caso l'Inps ha chiesto la surroga ex art. 115 ma i pagamenti effettuati nei confronti dei dipendenti sono stati inferiori a quanto ammesso e quindi il dipendente continua ad avere un posizione di credito verso il fallimento.
        Come lo modifico lo stato passivo non potendo sostituire integralmente l'INPS al posto dei dipendenti liquidati?
        Grazie, cordiali saluti
        Riccardo
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/07/2017 21:05

          RE: RE: RE: modifica stato passivo per surroga inps

          Normalmente l'Inps non si sostituisce all'intero credito perché tale ente anticipa il TFR e le ultime tre mensilità, per cui il lavoratore rimane creditore per le restanti voci di credito (le altre mensilità, indennità varie, risarcimento danni ecc.). Di conseguenza lei decurta dal credito del dipendente la quota anticipata dall'Inps e par la quale si è surrogata, e per il resto rimane creditore il la voratore.
          Zucchetti SG srl
      • Giuseppe Correggi

        Modena
        02/03/2022 14:59

        RE: RE: modifica stato passivo per surroga inps

        Sto predisponendo la rettifica allo SP per inserire la surroga Inps per due dipendenti di cui però uno non si è insinuato, quindi le somme corrisposte dall'Istituto e richieste in surroga non trovano riscontro nello SP. Cosa devo fare? E se devo riconoscere tali somme come faccio a formalizzarle?
        Grazie
        Correggi Giuseppe
        Modena (MO)
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/03/2022 19:14

          RE: RE: RE: modifica stato passivo per surroga inps

          La fattispecie regolata dal secondo comma dell'art. 115 l. fall. riguarda i casi in cui i crediti ammessi al passivo siano stati ceduti o in cui altri sia subentrato, per surroga, nella posizione del creditore già ammesso; e tale norma, proprio perché presuppone la cessione o la surroga di un credito già ammesso al passivo, ossia già esaminato e deciso, dal giudice delegato all'atto della formazione dello stato passivo, consente che sia il curatore che "provvede alla rettifica formale dello stato passivo", dovendo il curatore solo controllare che sia intervenuta la surroga o la cessione.
          Ne discende, pertanto, che lo strumento di cui al secondo comma dell'art. 115 l. fall. non è utilizzabile per quei crediti che non risultino dallo stato passivo, o perché esclusi o perché non insinuati o per qualsiasi altro motivo, dato che in casi del genere, se si applicasse la norma, si demanderebbe al curatore la formazione dello stato passivo in quanto con la rettifica ammeterebbe un credito in precedenza non vagliato dal giudice.
          Quanto detto sta a significare soltanto che, nel suo caso, l'Inps, per il lavoratore non insinuato al passivo, non può limitarsi a domandare la surroga ai sensi del citato secondo comma dell'art. 115 l.fall. , ma facendo valere nel fallimento per la prima volta quel credito deve proporre una normale domanda di insinuazione al passivo (tardiva o super tardiva) ed ovviamente dimostrare, in tal caso, non solo l'intervenuta surroga, ma la stessa esistenza del credito che avrebbe potuto azionare il lavoratore dipendente per la parte per la quale opera la surroga.
          Zucchetti Sg srl
          • Ermanno Sgaravato

            Verona
            17/10/2022 20:12

            RE: RE: RE: RE: modifica stato passivo per surroga inps

            Nel caso prospettato ovvero di credito non ammesso ma oggetto di surroga (o, nel caso ritengo analogo, di credito non ammesso ma oggetto di cessione), il curatore è tenuto a comunicare formalmente al creditore surrogatosi (o al cessionario) modi e tempi e/o quant'altro indicato nell'art.92, per un'eventuale domanda tardiva o ultratardiva?
            Grazie.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              18/10/2022 20:21

              RE: RE: RE: RE: RE: modifica stato passivo per surroga inps

              Il curatore, se ha fatto la comunicazione ex art. 92 l. fall. all'originario creditore, non deve fare altro, anche se gli viene notificata la cessione del credito. Dovrà essere il creditore cessionario ad insinuarsi tardivamente o, eventualmente, ultra tardivamente se il cedente non si è insinuato al passivo.
              Zucchetti SG srl
    • Massimo Paoni Saccone

      Pescara
      31/10/2015 11:24

      RE: modifica stato passivo per surroga inps

      Quale è il termine di prescrizione applicabile alla surroga dell'INPS o meglio alla comunicazione da inviare al Curatore affinchè provveda alla surroga per TFR ed ultima trimestralità?
      In attesa della risposta saluto cordialmente.
      Massimo Paoni Saccone
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        02/11/2015 19:18

        RE: RE: modifica stato passivo per surroga inps

        Non esiste un termine di prescrizione per la surroga dell'Inps nell'ambito del fallimento perché, con la surroga, l'Ente si sostituisce nella posizione del creditore già insinuato e questi, avendo presentato la domanda di insinuazione, ha interrotto la prescrizione fino alla chiusura del fallimento, per il disposto dell'art. 94 l.f..
        Zucchetti SG Srl
    • Antonello Buttaroni

      GENZANO DI ROMA (RM)
      17/01/2023 14:23

      RE: modifica stato passivo per surroga MCC

      Buonasera,
      ho ricevuto una comunicazione di surroga ai sensi dell'art. 1203 cc da parte del Medio Credito Centrale. Al riguardo il credito originario è stato ammesso in chirografo, mentre ora giustamente la surroga richiesta dal MCC è in privilegio per un importo inferiore.
      Come devo tecnicamente gestire la situazione si a livello gestionale che a livello di procedura con il G.D.?
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        17/01/2023 19:58

        RE: RE: modifica stato passivo per surroga MCC

        Il credito di MCC va ammesso in privilegio se ovviamente è stata fornita la prova del pagamento effettuato alla banca per l'importo azionato.
        Dal punto di vista processuale la questione è più dubbia e molto dipende dalla linea che segue il giudice delegato in quanto si può ritenere o che, anche in questo caso, trovi applicazione il secondo comma dell'art. 115 l. Fall.- per cui è sufficiente la richiesta del surrogante e provvede il curatore alla rettifica formale dello stato passivo-, oppure che, poiché il nuovo creditore ha una collocazione (privilegio) diversa da quella del creditore originario (chirografo) su cui il giudice delegato non si è mai pronunciato, debba essere presentata una domanda di insinuazione (tardiva o ultra tardiva); se si segue questa via, il credito della banca, già ammesso in chirografo, per la parte pagata dal MCC deve essere espunto formalmente dallo stato passivo, e ciò può essere fatto o con rinuncia della banca o attraverso la procedura di revocazione di credito ammesso ai sensi del comma quarto dell'art. 98 l. fall..
        A nostro avviso, teoricamente è più corretta la seconda alternativa, ma nella prassi si segue preferibilmente la prima, che è sicuramente più semplice e meno dispendiosa e non ci risulta abbia finora dato luogo a problemi.
        Zucchetti SG srl