Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Surroga Mediocredito Centrale

  • Daniele Bacalini

    Fermo
    31/05/2023 10:25

    Surroga Mediocredito Centrale

    Chiedo Vostro parere sul dubbio che nutro dal punto di vista meramente procedurale.
    Ho ricevuto da Mediocredito la comunicazione di surroga - senza alcuna documentazione a corredo - nel credito chirografario ammesso al passivo di un istituto bancario.
    Dopo qualche mese, ho ricevuto la notifica della relativa cartella da parte dell'agente della riscossione.
    Dopo di ciò, non ho ricevuto più alcun atto.
    Mi chiedo quindi se possa, o debba, già disporre la surroga ex art.115 LF senza attendere una formale richiesta in tal senso da parte dell'agente; in ipotesi positiva, se debba surrogare il creditore Mediocredito o l'agente della riscossione.
    Ringrazio anticipatamente.
    Daniele Bacalini - Fermo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/05/2023 20:16

      RE: Surroga Mediocredito Centrale

      Premesso che al recupero del coattivo degli importi erogati da MCC si procede attraverso l'iscrizione a ruolo prevista dall'art. 67, comma 2, D.P.R. n. 43/1998, la prima domanda da lei proposta presuppone lo scioglimento di un dubbio ancora non risolto; ossia il MCC, escusso dalla banca che ga effettuato il finanziamento ed è stata ammessa al passivo in chirografo, può utilizzare la procedura di cui al secondo comma dell'art. 115 l. Fall. per sostituirsi alla banca per la parte per cui è stata escussa (normalmente la garanzia ammonta all'80% del credito erogato) o deve formulare una domanda di insinuazione al passivo?
      La prima alternativa si giustifica col fatto che si tratta di una surroga di MCC alla banca, che una delle due fattispecie previste dal secondo comma dell'art. 115 l. fall., ma è anche vero che, nel caso, la surroga non avviene nella medesima posizione del surrogato – che è la ragione per cui è attribuito al curatore il potere di verificare la documentazione e procedere alla "rettifica formale dello stato passivo", essendo stata la posizione già vagliata dal giudice delegato in sede di verifica- dal momento che qui il surrogante chiede l'ammissione privilegiata (e con un privilegio di altro grado) al posto di una precedente ammissione in chirografo e sulla collocazione privilegiata il giudice non si è ami pronunciato.
      Noi, come detto in altre occasioni, preferiamo questa seconda soluzione, ma esiste incertezza in proposito, per cui bisognerebbe sapere come il giudice si è comportato in casi simili.
      Questa questione è importante perchè, se è necessaria una domanda di insinuazione, è pacifico che nel caso da lei rappresentato questa manca, essendosi MCC limitata a comunicare l''avvenuta surroga e l'AER a notificare la carella; se in vece si ritiene applicabile il secondo comma dell'art. 115 l. fall. non è necessaria una domanda che abbia le caratteristiche di cui all'art. 93, ma è sufficiente che vi sia una comunicazione di volersi surrogare alla panca già ammessa, per l'importo da indicare e con il privilegio preferito ad ogni altro di cui al comma 5 dell'art. 9 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123.
      Quasi certamente nel suo caso manca anche questa minima richiesta, ma bisogna verificare i particolari per capire se una domanda del genere si possa individuare negli atti presentati, salvo poi a rigettare la surroga qualora una tale domanda, come sembra al momento , sia priva della necessaria documentazione che dimostri l'avvenuto esborso in favore della banca.
      Quanto alla seconda domanda, il titolare del credito è MCC, ma una volta che la pratica è passata all'Agenzia riscossioni diventa questa legittimata (è superfluo qui appurare se esclusiva o per quali competenze) a chiedere il pagamento e sostituirsi alla banca, per cui, qualora si ritenesse di seguire la tesi della l'applicazione del secondo comma dell'art. 115 l. fall. e si ritenesse presente una domanda dell'AER (cosa che al momento, come detto, non sembra esserci) è quest'ultimo ente che, nella modifica dello stato passivo, bisognerebbe sostituire alla banca per avvenuta surroga.
      Zucchetti SG srl
      • Manuela Rossi

        Bassano del Grappa (VI)
        04/09/2023 09:12

        RE: RE: Surroga Mediocredito Centrale

        Buongiorno,
        mi inserisco nella discussione per sottoporVi il seguente quesito in qualità di curatore di un fallimento in via di chiusura.
        Nel 2014 la srl, ante fallimento, otteneva due linee di credito da un Istituto bancario con la garanzia dell'80% del Fondo garanzia a favore delle PMI previsto dalla legge n.662/96.
        La garanzia era subordinata al rilascio di una fidejussione omnibus a firma dei due Soci e della moglie di uno dei due.
        All'apertura del fallimento nel 2015 veniva tempestivamente inviata la comunicazione ex art. 92 l.f. all'istituto che aveva erogato le due linee di credito che però non ha mai provveduto alla presentazione dell'insinuazione al passivo.
        Mesi fa MCC inviava al fallimento ed ai fidejussori la comunicazione di surroga e contestuale dichiarazione di credito nei confronti della fallita ed invito di pagamento rivolto ai fidejussori in solido per avvenuta escussione della garanzia del Fondo per circa Euro 26.000,00.
        Al ricevimento della comunicazione di surroga in qualità di curatore comunicavo a MCC che la banca finanziatrice non rientrava tra i creditori ammessi al passivo.
        A questa comunicazione faceva seguito a giugno la notifica al fallimento della cartella di pagamento da parte di Agenzia Entrate Riscossione, per surroga MCC a seguito di escussione di garanzia del Fondo pubblico 662/96, con la precisazione nella cartella del nominativo dei fidejussori coobbligati in solido.
        Sollecitato un riscontro, a luglio la scrivente riceveva per conoscenza dapprima la messa in mora rivolta da MCC alla cessionaria del credito della banca finanziatrice, con la fissazione del termine di dieci giorni perché procedesse con l'insinuazione al passivo, pena la restituzione dell'importo liquidato.
        Decorso inutilmente il termine, a stretto giro l'Agenzia delle Entrate Riscossione presentava domanda di insinuazione ultratardiva per la cartella di pagamento per escussione della garanzia di MCC e sua richiesta di surroga alla banca finanziatrice "sostanziandosi (la domanda ultratardiva) nel mero completamento della procedura iniziata con l'ammissione della Banca finanziatrice".
        Pochi giorni fa la procedura ha ricevuto anche l'insinuazione ultratardiva del cessionario del credito della banca finanziatrice.
        Nell'istanza di insinuazione al passivo il cessionario specifica di non aver ricevuto nessuna comunicazione dell'intervenuto fallimento pertanto non gli è stato consentito insinuarsi tempestivamente nella procedura.
        La cessione del credito della banca finanziatrice è avvenuta però a fine 2017, oltre due anni dopo l'apertura del fallimento, pertanto la scrivente ha inviato l'avviso ai sensi dell'art.92 alla banca finanziatrice che in quel momento era l'unica titolare del credito.
        L'attivazione della garanzia del Fondo è stata richiesta dal cessionario nel 2021, sette anni dopo la messa in mora notificata nel 2014 alla società in bonis dalla banca finanziatrice.
        Mi chiedo però se la domanda ultratardiva del cessionario sia ammissibile perché, prima di richiedere la liquidazione della perdita al Fondo, in questi anni avrebbe avuto la possibilità di verificare l'intervenuto fallimento della società beneficiaria ed attivarsi con l'insinuazione al passivo.
        Se la sua domanda non superasse il vaglio di ammissibilità dovrei escludere anche l'insinuazione di MCC.
        Nel chiederVi cortesemente un parere sull'eventuale rigetto delle due ultratardive, Vi ringrazio anticipatamente e porgo i più cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/09/2023 12:52

          RE: RE: RE: Surroga Mediocredito Centrale

          Lei correttamente ha inviato l'avviso ex art. 92 l. fall. alla banca finanziatrice che, all'epoca della dichiarazione di fallimento risultava essere l'unica creditrice verso il fallito. La cessione del credito è avvenuta due anni dopo la dichiarazione di fallimento, e lei non ci dice se è stata data comunicazione della cessione o se è stata accettata oppure se rientrava in una cessione globale in cui la notifica al debitore dell'avvenuta cessione risulta dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Se non ricorre quest'ultima ipotesi la cessione è a lei inopponibile per non esserle stata notificata, tuttavia anche se le è stata notificata o se questa è avvenuta a mezzo pubblicazione sulla Gazz. Uff., lei non era tenuta a fare alla cessionaria una nuova comunicazione ex art. 92 l. fall. in quanto era essa tenuta ad informarsi della condizione del credito acquisito, tra cui rientra anche la verifica della situazione cin cui si trova il debitore e verificare, visto che questi era stato assoggettato a fallimento, se il creditore cedente si era insinuato al passivo perché, in mancanza (come è avvenuto nel caso) avrebbe dovuto presentare una domanda di insinuazione e non una domanda di surroga. Riteniamo pertanto che la cessionaria non possa lamentare di non essere stata avvisata e che la domanda super tardiva difficilmente possa, alla luce della tempistica da lei rappresentata, superare il vaglio di ammissibilità.
          Per il MCC la risposta è più difficile perché bisogna appurare quando è stata escussa la garanzia e quanto tempo è passato da tale evento alla presentazione della domanda supertardiva; dalle date indicate sembrerebbe che MCC si sia mossa tempestivamente, comunicando immediatamente l'avvenuta escussione e la surroga e presentando, a seguito della sua precisazione, domanda di insinuazione, ma, ripetiamo, l'accertamento va effettuato sulla base dei dati concreti.
          Zucchetti Sg srl
          • Manuela Rossi

            Bassano del Grappa (VI)
            05/09/2023 18:20

            RE: RE: RE: RE: Surroga Mediocredito Centrale

            Buonasera,
            Vi ringrazio molto per il sollecito riscontro. Confermo che il credito della banca finanziatrice è stato ceduto nell'ambito di una cessione globale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23.12.2017. Il 30.08.2023 il soggetto cessionario del credito ha inviato al fallimento una domanda ultratardiva, non una domanda di surroga, motivando il ritardo con il mancato ricevimento della comunicazione dell'intervenuto fallimento del debitore.
            La garanzia del Fondo PMI è stata escussa il 07.04.2022.
            A questo punto il mio dubbio è il seguente: in seguito all'escussione della garanzia MCC ha diritto di rivalersi direttamente sull'impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art.2 comma 4 del DM 20.05.2005.
            Mi sembra di capire che ciò avvenga in surroga della banca finanziatrice ammessa allo stato passivo.
            In questo caso la banca finanziatrice non ha presentato la domanda di ammissione al passivo ed il soggetto che ne ha acquisito il credito propone solo ora un'ultratardiva. Se quest'istanza ultratardiva non supera il vaglio di ammissibilità richiesto dall'art.101 co.4° l.f. può essere ammessa l'ultratardiva dell'Agenzia Entrate Riscossione per il credito in surroga di MCC? In altre parole, il credito di MCC è autonomo o subordinato all'ammissione del credito principale della banca finanziatrice (in questo caso del cessionario)?
            Vi sono molto grata per il prezioso supporto, ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              06/09/2023 19:22

              RE: RE: RE: RE: RE: Surroga Mediocredito Centrale

              E' autonomo. La surroga consente, a chi ha il diritto di surrogarsi nella posizione di altro creditore, di far valere appunto il credito del surrogato, ma poi bisogna calare tale diritto nella procedura in cui opera la surroga. Nel fallimento, i crediti vengono azionati mediante domanda di insinuazione al passivo e, nel caso in cui sia già insinuato il surrogato, si consente la domanda di sostituzione di cui al secondo comma dell'art. 115 (prima dell'introduzione del quale, infatti la Cassazione richiedeva per il surrogante come per il cessionario, anche in questo caso una domanda di insinuazione). Il MCC, quindi, come il cessionario, in mancanza della insinuazione del creditore banca cedente e surrogata, possono partecipare al concorso del fallimento del debitore finanziato solo attraverso una formale domanda di insinuazione al passivo.
              Zucchetti SG srl