Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

compensazione ex art. 155 CCII debiti crediti Agenzia Entrate Riscossioni

  • Alessandro Tantardini

    CREMONA
    19/03/2026 13:15

    compensazione ex art. 155 CCII debiti crediti Agenzia Entrate Riscossioni

    Buongiorno,
    L'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce in compensazione ex art. 155 CCI, in sede di richiesta di rimborso di crediti IVA sorto post procedura ma oggetto di contenzioso che è terminato a favore della procedura solo successivamente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, suoi crediti ammessi al passivo.
    Mi chiedo:
    1 - se sia possibile eccepire in compensazione del rimborso IVA divenuto certo, liquido ed esigibile solo a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza tributaria successiva alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, un credito anteriore ammesso al passivo;
    2 - se, nel caso di risposta positiva del precedente punto 1, la compensazione sia possibile per crediti dell'Agenzia delle Entrate per tributi che hanno collocazioni al passivo diverse (privilegi di grado diverso IVA, IRES, o chirografi);
    3 - se sia possibile che l'Agenzia delle Entrate Riscossioni possa eccepire in compensazione al credito IVA della liquidazione giudiziale, crediti di natura diversa (ad esempio contributi previdenziali, contravvenzioni, tributi locali, contributi consorzi irrigazione, ecc), posto che, a mio parere, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non è titolare del credito originario, ma solo mandataria per il recupero di detto credito.
    Grazie
    Alessandro Tantardini

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      30/03/2026 06:14

      RE: compensazione ex art. 155 CCII debiti crediti Agenzia Entrate Riscossioni

      1) Come si ripete costantemente in questo Forum, ciò che rileva ai fini della compensazione ex art. 155 CCII è la collocazione temporale della causa genetica dei crediti/debiti.

      Dalla descrizione della fattispecie esposta nel quesito non siamo certi di aver ben compreso quando si sia verificata tale causa genetica, perché si parla di un credito IVA "sorto post procedura ma oggetto di contenzioso che è terminato ... solo successivamente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale":

      Riteniamo che "ma" vada letto come "ma solo perché"; se così è, la causa genetica del credito è ante procedura, e correttamente l'Agenzia lo ritiene compensabile con debiti parimenti ante procedura.


      2) Ai fini della compensazione ex art. 155 CCII, il grado di privilegio ha rilevanza solo ai fini di quanto previsto dall'art. 1249 c.c. e dall'art. 1193, secondo comma c.c. da esso richiamato: in presenza di più crediti, si estingueranno per compensazione i meno garantiti, quindi quelli con grado di privilegio inferiore.


      3) Come correttamente scritto nel quesito, e per i motivi indicati sempre nel quesito, a un credito verso l'Erario, qual è il credito IVA, potranno essere eccepiti in compensazione solo debiti verso l'Erario, e non debiti verso istituti previdenziali, enti locali, o altri soggetti che abbiano affidato all'Agenzia delle Entrate Riscossione l'incarico di riscuoterli.