Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 – riconoscimento privilegio

  • Danilo Capone

    Mestre (VE)
    20/04/2020 12:21

    Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 – riconoscimento privilegio

    Buongiorno,
    scrivo la presente per un confronto sul tema del riconoscimento del privilegio del credito di natura pubblica derivante dall'intervento del Fondo di Garanzia ex L. 662/1996.
    Dall'esame di altre discussioni sul tema e dalla ricerca svolta mi pare di poter concludere – ma di ciò chiedo conferma – che tale privilegio (postposto alle spese di giustizia ed al privilegio ex art. 2751 bis c.c.) spetti anche nel caso in cui l'Istituto bancario che ha concesso il finanziamento sia già stato ammesso in chirografo e l'escussione della garanzia sia avvenuta nel corso della Procedura fallimentare.
    Questo mi sembra l'orientamento ritraibile, in particolare, dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione (Sentenza n. 2664/2019 del 30.1.2019 e Ordinanza n. 30621/2019 del 25.11.2019).
    Fermo quanto sopra sono a chiedere un Vs parere circa le modalità che devono essere seguite per il riconoscimento di tale privilegio.
    In particolare l'art. 8-bis della Legge 24.3.2015 n. 33 stabilisce che "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni"
    La comunicazione che ho ricevuto da Medio Credito Centrale, inviata anche all'Agente di Riscossione, non è del tutto chiara, in quanto da un lato viene richiesto alla Curatela il riconoscimento del privilegio, dall'altro viene autorizzato l'Agente di Riscossione, a porre in essere tutte le idonee e utili azioni.
    In sostanza si pone la questione di individuare, innanzitutto, quale sia il soggetto legittimato a chiedere il riconoscimento del privilegio: l'Agente di Riscossione ovvero Medio Credito Centrale.
    In seconda battuta ci si chiede con che modalità debba essere richiesto il riconoscimento del privilegio e cioè se sia sufficiente una comunicazione via PEC alla Procedura che potrebbe dare ingresso ad un'istanza, da parte del Curatore, al Giudice Delegato per la conseguente rettifica dello stato passivo ex art. 115 L.F. ovvero se il soggetto legittimato (Agente di Riscossione o MCC) debba procedere, tecnicamente, alla formalizzazione di un'insinuazione allo stato passivo ex art. 93 L.F. e conseguente fissazione di udienza di esame della stessa.
    Vi ringrazio anticipatamente per il contributo.
    Cordiali Saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/04/2020 19:55

      RE: Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 – riconoscimento privilegio

      La norma da lei richiamata della legge di conversione del 2015, come già l'art. 9 del dl.gs 31/03/1998, n. 123, concludo affermando che "Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni", per cui come per i crediti contributivi dell'INPS e quelli tributari dell'Agenzia Entrate, legittimato all'esercizio del diritto di ricupero del rimborso è l'Agenzia per la Riscossione, pur se non viene esclusa, in materia tributaria , la pòersistenza della legittimazione anche del titolare del credito.
      Quanto al diritto al privilegio la normativa di cui sopra e la giurisprudenza da lei richiamata, hanno eliminato qualsiasi dubbio sulla natura privilegiata del credito, anche se quello della banca aveva natura chirografaria; quanto alle modalità di azionare il credito, valgono le regole ordinarie. Pertanto se la banca è già stata ammessa al passivo dichiarato esecutivo, il nuovo creditore può chiedere di essere alla prima sostituito ex art. 115, dimostrando l'avvenuta escussione e la conseguente surroga nella posizione del creditore già ammesso in via chirografaria; poiché il privilegio è concesso anche nei confronti del beneficiario finale e la giurisprudenza ha avallato tale interpretazione la rettifica dello stato passivo, anche se comporta la sostituzione di un credito privilegiato al posto di uno chirografario, può essere lasciata al curatore. Ovviamente se la banca non è ancora ammessa al passivo il nuovo creditore dovrà presentare lui la domanda di ammissione.
      Zucchetti Sg srl
      • Paolo Bastia

        Bologna
        21/09/2020 15:18

        RE: RE: Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 – riconoscimento privilegio

        Buongiorno, intervengo in calce alla presente discussione per chiedere se, ai fini del riconoscimento del credito dell'Agenzia delle Entrate sia o meno sufficiente il ruolo emesso oppure se sia necessaria la produzione della quietanza di erogazione delle somme. Nella fattispecie che mi occupa, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto, oltre al ruolo, solo il contratto di MCC con l'istituto di credito e vari documenti relativi all'istruttoria del finanziamento, tra i quali compare la menzione della data di erogazione del finanziamento alla società, ma non è stata tuttavia fornita prova dell'erogazione effettiva dei finanziamenti (i.e. contabile bancaria et similia).
        Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          22/09/2020 20:33

          RE: RE: RE: Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 – riconoscimento privilegio

          Siamo assolutamente d'accordo con la perplessità che traspare dal quesito: il titolo per la surroga non può che essere la documentazione dell'avvenuto pagamento da parte di Mediocredito Centrale a seguito di escussione della garanzia.

          Non si tratta di materia fiscale, nella quale vigono regole e procedure particolari a favore del creditore Erario e del suo mandatario Agenzia delle Entrate Riscossione, conseguentemente l'Agenzia delle Entrate Riscossione è (mandatario di) un creditore come gli altri e, come tutti gli altri garanti, per surrogarsi deve dimostrare di aver estinto l'obbligazione principale.
    • Andrea Merlo

      Milano
      05/10/2020 11:10

      RE: Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 – riconoscimento privilegio

      Buongiorno, mi insinuo a mia volta nel dibattito.
      Nel mio caso, la banca è stata a suo tempo ammessa al passivo e il Mediocredito ha comunicato via pec la surroga, documentando non solo il diritto in base al contratto ma anche il pagamento che dà luogo al diritto di surroga. Ora si insinua l'Agenzia delle Entrate e Riscossione per il medesimo credito fatto valere dal Mediocredito, chiedendo anche aggio (al medesimo privilegio spettante per il capitale) ed al chirografo le spese di procedura (queste ultime andranno a mio avviso senz'altro escluse in quanto non opponibili alla massa).
      Pacifica (mi sembra) la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate, che ex lege è chiamata a gestire il credito del Mediocredito Centrale (e dunque si concretizza una ipotesi di sostituzione del surrogante) ho due quesiti:
      a) leggendo la disciplina legislativa richiamata ai fini del privilegio (art.8 bis DL n.3/2015, ed ancor prima art. 9 D.Lgs. n. 123/1998), evinco trattarsi di un privilegio generale "ante primo grado" posposto solo alle spese di giustizia e ai privilegi ex art. 2751 bis c.c.; nel sistema di Fallco mi sembra identificabile in quello di cui al codice A7.8 ("CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro"), ma essendo per me il primo caso vorrei conferma in tal senso non essendone assolutamente certo;
      b) riterrei che l'aggio vada riconosciuto, ancorchè degradandolo al chirografo.
      Grato sin d'ora, porgo cordiali saluti
      avv. Andrea Merlo del Foro di Milano
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        05/10/2020 20:44

        RE: RE: Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 – riconoscimento privilegio

        E' vero che è pacifica la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate, in quanto chiamata per legge a gestire il credito del Mediocredito Centrale, tuttavia, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che "In tema di fallimento, alla legittimazione del concessionario a far valere il credito tributario nell'ambito della procedura fallimentare deve essere attribuita una valenza esclusivamente processuale, nel senso che il potere rappresentativo attribuito agli organi della riscossione non esclude la concorrente legittimazione dell'Amministrazione finanziaria, la quale conserva la titolarità del credito azionato e la possibilità di agire direttamente per farlo valere in sede di ammissione al passivo" (Cass. sez. un. 15/03/2012, n. 4126, che spiega tale soluzione con ampia motivazione e richiami normativi). La decisione è emessa in materia tributaria, ma è applicabile nella fattispecie in cui il credito fa capo a Mediocredito e il concessionario è l0'Agente per la Riscossione, per cui, avendo entrambi trasmesso domanda di insinuazione per lo stesso credito, sorge preliminarmente il problema di stabilire quale domanda debba essere esaminata.
        Sebbene, come dicono le Sezioni unite, titolare del credito rimane Mediocredito, a noi pare che sia preferibile seguire un criterio cronologico, tenendo presente la domanda dell'Agenzia della Riscossione in quanto ultima presentata e, quindi, sostitutiva di quelle precedenti. Il fatto che Mediocredito conservi la titolarità del credito e anche la legittimazione alla riscossione, consente alla stessa di partecipare al concorso, ma se l'Agenzia per la riscossione presenta successivamente una eguale domanda, quest'ultima, proprio perché proposta da soggetto egualmente processualmente legittimato per legge, deve ritenersi che esprima la volontà definitiva di insinuarsi.
        Tanto premesso, è corretto l'utilizzo della voce della Tabella Fallco da lai indicata.
        Condividiamo la sua proposta circa l'aggio, conforme a quanto statuito da Cass. 02/10/2019, n.24588, per la quale, appunto, "L'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi "pro quota") a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: pertanto, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è quindi assistito dal relativo privilegio".
        Zucchetti SG srl
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/10/2020 21:01

          RE: RE: RE: Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 – riconoscimento privilegio

          Ci scusi è stata copiata una versione non rivista della risposta nella quale avevamo considerato due domande di insinuazione. In realtà, poi abbiamo visto che la banca finanziatrice era stata già ammessa al passivo e Mediocredito si è surrogata nella posizione della stessa ai sensi delll'art. 115 l. fall.. Questo ha modificato la risposta che avevano dato in un primo momento e la nuova rispossta non comprendeva più la parte della concorrenza tra le due domande giacchè Mediocredito aveva giustamente chiesto di surrogarsi nella posiione della banca ammessa e l'Agenzia ha presentato una inammisisbile domanda di insinuazione, per cui va esaminata la surroga di Madiocredito.
          Zucchetti SG srl
    • Ivan Perin

      Conegliano (TV)
      29/01/2021 12:26

      RE: Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 – riconoscimento privilegio

      Mi inserisco nella discussione perchè nel mio caso non si è insinuato il Mediocredito ma un Consorzio di Garanzia alla quale la banca ha escusso la garanzia.
      Il Consorzio si è insinuato per l'intero importo (100) versato alla banca anche se successivamente ha attivato la riassicurazione al Fondo di Garanzia presso il Mediocredito incassando l'importo richiesto (80).
      Chiedo a questo punto come valutare l'insinuazione del Consorzio.
      Grazie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        31/01/2021 11:09

        RE: RE: Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 – riconoscimento privilegio

        L'insinuazione del Consorzio è equivalente a quella della banca nella cui posizione si è surrogato; per cui, se documentato, il credito va ammesso al passivo in chirografo se tale collocazione competeva alla banca. Rimane poi il problema della riassicurazione e della possibilità per il Fondo presso il Mediocredito di surrogarsi al soggetto che lo escute e per la somma pagata con il privilegio di cui si è discusso nelle precedenti risposte.
        Zucchetti SG srl
        • Ivan Perin

          Conegliano (TV)
          17/02/2021 09:29

          RE: RE: RE: Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 – riconoscimento privilegio

          Il consorzio di garanzia mi eccepisce che il Fondo presso il Mediocredito ha fornito non una garanzia diretta ma una riassicurazione come scritto nel quesito.
          Ciò premesso il consorzio di garanzia insiste nella sua richiesta di insinuazione in privilegio per l'intero (100) in quanto - a norma delle Disposizione Operative disciplinanti il Fondo di garanzia per le PMI ex aLegge n. 662/1996 art. 2 c. 100 lettera a) - le azioni di recupero sono svolte dal consorzio di garanzia per conto del Fondo senza che sia prevista nè la surroga del Fondo nè l'attivazione delle azioni di recupero da parte dell'Agente della Riscossione.
          A questo punto mi confermate anche Voi che la richiesta del consorzio è legittima?
          Grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            17/02/2021 19:38

            RE: RE: RE: RE: Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 – riconoscimento privilegio

            La garanzia prestata dal Fondo per le PMI può essere di tre tipi:
            a-garanzia diretta, che è quella offerta direttamente dal Fondo per le PMI, in base alla quale la banca finanziatrice, nel caso il debitore-finanziato sia inadempiente, può escutere la garanzia, per lo più autonoma e a prima richiesta;
            b-garanzia con controgaranzia, che a differenza della precedente viene concessa dal Fondo non alla banca finanziatrice ma a favore di Confidi o di altri enti o consorzi, che garantiscono la banca. Si tratta, quindi, di una controgaranzia del Fondo alla garanzia data da Confidi alla banca finanziatrice;
            c-garanzia con co-garanzia, ove il Fondo garantisce il credito dellla banca finanziatrice congiuntamente a Confidi o altri enti sulla base una convenzione tra essi stipulata e finalizzata a regolamentare criteri, modalità e procedure di concessione ed attivazione della garanzia stessa.
            Nella specie dovrebbe ricorrere l'ipotesi di cui alla lett. b). Orbene, a norma dell'art. 2, comma 4 del DM 20 Giugno 2005, numero 18456 (ribadito dalla circolare BDM-MCC del 12 Maggio 2012, numero 620) l'escussione della garanzia del Fondo per le PMI genera un diritto di surrogazione legale ex articolo 1203 c.c., e della surroga èuò avvelrsi, in base alla norma civilistica anche Confidi o il Consorzio che abbia direttamente garantito la banca e sia riassicurata presso il Fondo.
            Quanto alla collocazione privilegiata del credito per la surroga, la fonte normativa va ricercata nel comma quinto dell'art. 9 d.lgs num. 123/98, il quale prevede che "per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni".
            A questa normativa si è sovrapposta quella di cui all'art. 8-bis dl. n. 3/2015, convertito nella l. 33/2015, il cui terzo comma stabilisce che "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, numero 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, numero 46, e successive modificazioni".
            In base a questa norma, sembra che il legislatore abbia inteso riconoscere il privilegio di cui sopra al solo Fondo a garanzia del proprio credito verso il debitore finanziato e degli altri terzi prestatori di garanzie, e non a costoro. E a questo principio ci siamo ispirati quando abbiamo detto nella risposta precedente che l'insinuazione del Consorzio è equivalente a quella della banca nella cui posizione si è surrogato; per cui, se documentato, il credito va ammesso al passivo in chirografo se tale collocazione competeva alla banca, fermo restando "il problema della riassicurazione e della possibilità per il Fondo presso il Mediocredito di surrogarsi al soggetto che lo escute e per la somma pagata con il privilegio di cui si è discusso nelle precedenti risposte".
            Confermiamo tale impostazione, dando comunque atto di una lettura non strettamente rigorosa del concetto di finanziamenti fatta dalla S. Corte, iniziata con Cass. 29 Gennaio 2019, n. 2664, che, però non sembra toccare direttamente l'argomento in discussione.
            Zucchetti Sg srl
    • Antonio Fusella

      Torrevecchia Teatina (CH)
      02/01/2023 16:33

      RE: Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 – riconoscimento privilegio

      qualora si arrivasse ad un riparto finale e ne Mediocredito ne l'agente di riscossione avessero fatto domanda di surroga ex art. 115 l.f., come dovrebbe comportarsi il curatore?. In questo caso la banca che aveva erogato il finanziamento covid era stata già ammessa al chirografo allo stato passivo, in questo caso ovviamente la banca molto probabilmente non sarà stata soddisfatta dal riparto trattandosi, per l'appunto, di un credito chirografario. La curatela potrebbe incorrere in responsabilità o problemi dopo aver fatto il riparto e chiuso il fallimento?. Grazie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        03/01/2023 18:44

        RE: RE: Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 – riconoscimento privilegio

        Il riparto riflette lo stato passivo nel senso che al riparto partecipano i creditori che siano stati ammessi al passivo e per l'importo ammesso, salvo che non vi sia stata cessione del credito ammesso o surroga, nei casi previsti dalla legge. Di conseguenza, ove non sia stata presentata alcuna surroga, il curatore paga bene i creditori che risultano dallo stato passivo, a meno che non sa per certo o gli è stato già comunicato che il creditore ammesso è stato in tutto o in parte soddisfatto da terzi; in tal caso, onde evitare di pagare due volte lo stesso creditore nell'imminenza della richiesta del solvens è opportuno, prima di procedere al riparto finale, sollecitare quest'ultimo ad azionare il suo credito.
        Zucchetti SG srl
    • Alessandro Belloni

      Pistoia
      30/01/2024 18:43

      RE: Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 – riconoscimento privilegio

      Buonasera mi inserisco nella discussione per sottoporre il mio caso trattandosi di una liquidazione giudiziale di cui sono curatore: la società in procedura ha richiesto un finanziamento, che è stato concesso da una banca, garantito da un consorzio; il consorzio a sua volta si è contro garantito con garanzia rilasciata ex L. 662/1996. Nelle more dell'indempienza del creditore la banca ha escusso la garanzia consortile che ha regolarmente pagato quanto dovuto ed a sua volta ha incamerato la somme spettanti dalla contro garanzia rilasciata dal Fondo. Nella domanda di ammissione al passivo la banca che ha erogato il finanziamento richiede in privilegio quanto pagato dal Fondo di garanzia al consorzio ed in chirografo quanto da loro incassato da parte del consorzio oltre alla differenza ancora da percepire a suo favore.
      Chiedo se tale modus operanti da parte della banca è corretto, oppure il sottoscritto in qualità di curatore dovrebbe proporre l'ammissione dell'intero importo in chirografo in attesa della domanda di ammissione da parte dell'Agente della Riscossione, che sembrerebbe essere l'unico soggetto legittimato a richiedere il privilegio.
      Ringrazio e porgo cordiali saluti.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        31/01/2024 19:42

        RE: RE: Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 – riconoscimento privilegio

        Il dato di partenza è che la banca che ha effettuato il finanziamento ammette con la sua domanda di aver ottenuto il rimborso di parte del credito finanziato (diciamo, per semplicità espositiva, che si tratti dell'80%, che è la quota normalmente garantita),per cui non si vede a che titolo pretenda di insinuare anche questa quota che ha già riscosso in cui succede per surroga il solvens; in sostanza, al momento, la banca, per sua stessa ammissione, è ancora creditrice verso il finanziato del 20% del residuo credito (o comunque della parte non riscossa), per cui solo questo importo può insinuare al passivo. La banca ha effettuato un finanziamento chirografario, di modo che questo residuo 20% (o quello che sarà la parte non soddisfatta) trova tale collocazione, come del resto la banca stessa ha chiesto per questa parte di credito.
        Quando il Fondo si insinuerà al passivo tramite l'Agente della Riscossione (che per legge è demandato alla riscossione) il giudice delegato in sede di verifica deciderà su tale domanda. La questione assume molta importanza in quanto la successiva insinuazione sarà tardiva o, molto più probabilmente super tardiva e per questa il nuovo codice pone dei limiti molto più ristretti di ammissibilità rispetto alla legge fallimentare.
        Zucchetti SG srl