Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

  • Fabrizio Verdi

    22/02/2017 14:56

    ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

    Torno su questo tema perché ho necessità di fare chiarezza su quale sia il provvedimento più corretto da assumere.
    Istanza di ammissione al passivo presentata da una società finanziaria a cui il dipendente della fallita ha ceduto il quinto dello stipendio nonché il credito per TFR (evidentemente per l'ipotesi in cui alla cessazione del rapporto di lavoro il debito verso la finanziaria non sia stato completamente estinto).
    Premetto che la cessione è opponibile alla procedura in quanto stipulata e notificata alla società fallita prima del fallimento. Premetto altresì che il dipendente è ancora in forze alla procedura.
    Con l'istanza la società finanziaria chiede non solo i ratei del quinto dello stipendio trattenuti dalla busta paga del dipendente e non versati alla data del fallimento, ma anche l'ammissione al passivo per tutto il debito residuo derivante dal contratto di finanziamento stipulato con il lavoratore, che intende soddisfare sul TFR.
    Ciò che mi chiedo è:
    - se in corso di procedura il fallimento debba continuare a trattenere somme dalla busta paga del lavoratore e a versarle alla finanziaria (come se fosse un credito in prededuzione). Riterrei di sì, in quanto se non ci fosse la cessione quelle somme confluirebbero nella normale busta paga da versare al dipendente.
    - ferma l'ammissione al passivo del credito della finanziaria relativo ai ratei del quinto dello stipendio già scaduti alla data del fallimento, come regolarsi con la domanda di ammissione del credito residuo. Infatti questo credito residuo - ipotizzando che il fallimento continui a versare somme alla finanziaria mese per mese per effetto delle trattenute del quinto - andrebbe progressivamente a ridursi e, al momento della cessazione del rapporto e di esigibilità del TFR, potrebbe essere inferiore a quello oggetto di domanda o addirittura essere completamente estinto. Immagino che la soluzione possa essere una ammissione condizionata ma in che termini esattamente?
    - come si conciliano poi tutti i discorsi di cui sopra con l'istanza di ammissione al passivo presentata dal lavoratore nell'ambito della stessa verifica dello stato passivo e relativa anche al TFR maturato fino alla data del fallimento? Anche qui dovrebbe forse procedersi ad un'ammissione condizionata ma vorrei intenderne bene i termini.

    Grazie fin da ora per le delucidazioni.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/02/2017 20:50

      RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

      Preso atto che il dipendente ha ceduto il quinto dello stipendio nonché il credito per TFR (come lei giustamente dice, per l'ipotesi in cui alla cessazione del rapporto di lavoro il debito verso la finanziaria non sia stato completamente estinto) e che lo stesso dipendente è ancora in forza alla procedura, la sua prima deduzione di continuare a corrispondere alla Finanziaria il quinto da trattenere sulla retribuzione da corrispondere al lavoratore, appare corretta. O meglio sarebbe corretta se i la Finanziaria avesse fatto una domanda in tal senso; invece la creditrice (che molto probabilmente ignora la continuazione del rapporto di lavoro) ha sostanzialmente applicato il secondo comma dell'art. 55, per il quale "i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento", sicchè la Finanziaria, pensando alla cessazione del rapporto di lavoro a causa del fallimento- da cui la cessazione per il datore di lavoro dell'obbligo di corrispondere una retribuzione e, quindi, di versare parte della stessa, invece che al dipendente, al cessionario del credito- ha chiesto il pagamento dei ratei del quinto dello stipendio trattenuti dalla busta paga del dipendente e non versati alla data del fallimento, nonché, in forza dell'art. 55, l'ammissione al passivo per tutto il debito residuo derivante dal contratto di finanziamento stipulato con il lavoratore; e, poiché il rapporto di lavoro è cessato (nel suo presupposto), ha chiesto di soddisfarsi sul TFR; ossia che sia corrisposta a lei la quota di TFR ceduta (il credito per TFR è liberamente cedibile) fino alla soddisfazione del suo credito per il finanziamento effettuato.
      A questo punto lei può o fornire informazioni alla Finanziaria circa la condizione del dipendente, in modo che la creditrice possa modificare la domanda, oppure esaminare la domanda come pervenuta e se, come dice, la cessione è opponibile al fallimento, può ammettere il credito come richiesto (facendo i dovuti conteggi, con scorporo degli interessi inglobati nei ratei del finanziamento in applicazione dell'art. 2749 c.c.), sempre che , facendo un calcolo previsionale il credito del dipendente per TFR sarà superiore (come dovrebbe essere) al credito ammesso in favore della Fiduciaria.
      E' chiaro che se e quando il dipendente insinuerà al passivo il suo credito per TFR, questo dovrà essere decurtato della quota per la quale è stata ammessa la cessionaria Finanziaria, altrimenti il dipendente prenderebbe, oltre al finanziamento già avuto, una quota del credito ceduto per il pagamento e il fallimento pagherebbe due volte lo stesso debito.
      Zucchetti SG srl
      • Fabrizio Verdi

        27/02/2017 01:56

        RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

        ma - ipotizzando che la Finanziaria non modifichi la domanda - come potrei ammettere il credito come richiesto e dunque anche la parte relativa al debito residuo? Quel debito residuo non è, ancora, debito della fallita, perché fin quando non interviene la cessazione del rapporto di lavoro non sorge l'obbligo della fallita di versare alla finanziaria il TFR (o sbaglio?).
        Non sarebbe più corretto, allora, continuare comunque a versare la trattenuta mensile alla finanziaria anche in corso di procedura ed in ordine alla domanda di ammissione al passivo o rigettare la stessa (per questa parte) o ammettere al passivo il debito residuo oggetto di richiesta con riserva, ossia "condizionatamente alla sua effettiva esistenza al momento della cessazione del rapporto di lavoro"? Considerando cioè l'eventualità che quel debito venga medio tempore estinto (grazie ai versamenti mensili del quinto, ma anche, in ipotesi, per effetto di pagamenti volontari che il dipendente potrebbe effettuare)
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/02/2017 19:57

          RE: RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

          Come abbiamo già detto, la soluzione da lei proposta sarebbe corretta, ma non è quella scelta dal creditore e lei non può modificare la domanda della Finanziaria. La può accogliere perché il creditore ha attualizzato il credito del finanziamento fatto al dipendente e ceduto da questi alla Finanziaria; poiché a pagamento di questo finanziamento il lavoratore ha ceduto un quinto dello stipendio, il fallimento nulla dovrebbe più versare della quota dello stipendio se fosse intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, cosa che non è stata ma che il creditore evidentemente ignora, altrimenti avrebbe formulato la sua domanda in altro modo, sicchè, alla luce della domanda che si ritrova, il curatore del fallimento non può corrispondere alla Finanziaria la quota di un quinto sulla retribuzione che periodicamente paga al dipendente ancora in forza.
          Il dipendente ha però ceduto anche il TFR fino a esaurimento del proprio debito, e quindi quando verrà pagato il TFR al dipendente, una quota dello stesso dovrà essere corrisposta alla Finanziaria cessionaria, fino alla integrale soddisfazione del suo credito.
          Non crediamo, pertanto, che sia necessaria una ammissione con riserva, essendo implicito che il pagamento del TFR avverrà alla cessazione del rapporto di lavoro e che il credito della Finanziaria da soddisfare a qual momento sarà quello residuo.
          Zucchetti Sg srl
      • Maria Virginia Perazzoli

        Roma
        21/04/2019 17:53

        RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

        l'art. 55 non mi sembra c'entri molto! E fallita la società non il debitore principale e, comunque, nel mio caso amministrazione straordinaria in cui l'attività prosegue e tutti mi fanno istanza di ammissione al passivo: le finanziarie attualizzando tutto il debito e i lavoratori cui le finanziarie hanno già notificato i decreti ingiuntivi!!
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/04/2019 20:27

          RE: RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

          Tizio, dipendente della società Alfa contrae un finanziamento con la Finanziaria Beta alla quale cede, a garanzia del pagamento, un quinto del proprio stipendio e la quota del TFR fino a copertura del credito,notificando ritualmente la cessione alla datrice di lavoro Alfa, che mensilmente, quindi paga i 4/5 dello stipendio a Tizio e un quinto lo versa a Beta.
          Cosa accade in caso di fallimento di Alfa?
          Facciamo una prima ipotesi che presuppone la cessione del solo quinto del salario. Se il rapporto di lavoro con Tizio cessa, il curatore del fallimento non dovendo più versare una retribuzione a Tizio non dovrà versare nulla della stessa a Beta cessionaria del quinto; di conseguenza Beta, che aveva fatto un finanziamento di 1.000, avendo nel frattempo ricevuto 200, è ancora creditrice di Tizio di 800, ma non può più servirsi della cessione del credito del quinto dello stipendio per insinuarsi al fallimento, che nulla più deve a Tizio. Inoltre, la cessione del credito ha natura consensuale, per cui esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma dal perfezionamento del contratto non consegue sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, come nel caso, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria. Di conseguenza anche sotto questo profilo la Finanziaria non avrebbe titolo per insinuarsi al fallimento
          Se, invece, il rapporto di lavoro continua nel corso del fallimento (ad esempio un esercizio provvisorio o comunque il dipendente rimane in servizio per le necessità della procedura) o nel corso dell'amministrazione straordinaria, la procedura subentra nel rapporto di lavoro e, come abbiamo detto all'inizio della prima risposta, rimane di conseguenza in piedi la cessione di credito per cui la procedura continua a pagare la retribuzione e, in forza della collegata cessione di credito, versa un quinto della stessa alla Finanziaria, che estingue corrispondentemente per pari entità il suo credito verso Tizio.
          Tutto questo è possibile se- sempre come dicevamo nella prima risposta- la Finanziaria fa una domanda del genere, ma se questa, come era capitato nel caso esaminato, quantifica il credito residuo verso Tizio e lo fa valere nel fallimento, evidentemente non sa che il rapporto di lavoro è continuato e applicando l'art. 55, comma secondo, l.f. attualizza l'intero suo credito alla data del fallimento. Lei dice che il richiamo all'art. 55, co. 2 non è pertinente perché non è il debitore lavoratore che è fallito; ci permettiamo di essere di diverso avviso perché, nel caso, Beta farebbe valere nei confronti del fallimento non il credito che vanta verso Tizio ma il credito che gli è stato ceduto da Tizio e che questi vantava nei confronti di Alfa fallito, per cui l'attualizzazione dello stesso non trova altra giustificazione che il richiamo dell'art. 55 citato (comunque questo dato è solo di contorno nel contesto della ricostruzione che si sta facendo).
          Una domanda del genere, se la cessione avesse riguardato soltanto il quinto della retribuzione, sarebbe da rigettare, ma il lavoratore- come avviene sempre in questi casi, ha ceduto anche il TFR fino a copertura del suo credito. Anche per questa parte va fatta una distinzione a seconda che il rapporto sia cessato o sia continuato.
          Se è cessato, la Finanziaria può quantificare il suo credito residuo verso Tizio e , poiché è stato ceduto anche il credito per il TFR (in parte o tutto), la stessa può insinuare al passivo il suo credito attualizzato, che è quanto abbiamo detto nella prima risposta; è vero che anche il TFR è un credito futuro, ma è anche vero che questo credito per TFR è maturato con la cessazione del rapporto di lavoro che, anche se operata dal curatore in pendenza di fallimento dopo una fase di stasi, retroagisce al momento della dichiarazione del fallimento stesso. Ovviamente la Finanziaria, a norma dell'art. 1263 c.c., farà valere il credito cedutogli con il privilegio che competeva a tale credito se non fosse stato ceduto.
          Se, invece, il rapporto di lavoro continua, ancora una volta la Finanziaria deve attenersi alle regole della prosecuzione del rapporto per cui come avrà diritto al pagamento del quinto della retribuzione, così, quando verrà pagato il TFR al dipendente, una quota dello stesso dovrà essere corrisposta alla Finanziaria cessionaria, fino alla integrale soddisfazione del suo credito (come abbiamo detto nella seconda risposta che precede), senza che sia necessaria una ammissione con riserva, essendo implicito che il pagamento del TFR avverrà alla cessazione del rapporto di lavoro e che il credito della Finanziaria da soddisfare a qual momento sarà quello residuo.
          Zucchetti SG srl
      • Marco Pedretti

        LANGHIRANO (PR)
        15/02/2021 11:41

        RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

        Buongiorno, a mio avviso esiste anche un problema di natura fiscale in quanto il credito ceduto e al lordo delle ritenute fiscali in capo al dipendente, mentre normalmente le finanziarie si rivalgono sul credito al netto delle ritenute per TFR, considerato che il Curatore deve operare come sostituto d'imposta, mi porrei anche questa problematica.
        cordiali saluti
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          27/02/2021 22:58

          RE: RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

          La cessione è ovviamente al netto, perché il dipendente non può certo cedere ciò che non è suo (la ritenuta fiscale), quindi al momento del riparto il Curatore opererà le ritenute di legge e corrisponderà il netto alla finanziaria, fino a concorrenza del suo credito.

          E' opportuno che ciò venga menzionato nell'ammissione al passivo della finanziaria, ma anche se ciò non fosse avvenuto, non è possibile un comportamento diverso.
          • Cinzia Cioni

            PRATO
            01/12/2021 08:31

            RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

            Buongiorno,
            nel caso in cui la finanziaria nella propria istanza di ammissione non abbia fatto menzione delle ritenute di legge, insinuandosi per gli importi netti dovuti sul TFR ceduto dal dipendente, è necessario che tale lordizzazione sia effettuata dal curatore sulla insinuazione del dipendente cedente, il quale a sua volta si è insinuato per l'intero TRF (lordo) dovuto?
            Oppure dalla insinuazione del dipendente si esclude semplicemente quanto insinuato (netto) dalla finanziaria che, pertanto, in fase di successivo riparto, resterà creditrice nei confronti del dipendente per le ritenute operate dal curatore?
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              08/12/2021 17:29

              RE: RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

              La finanziaria non può che rivalersi sul netto, e non riteniamo necessaria una lordizzazione di tale importo:

              - la finanziaria verrà ammessa al netto, con la precisazione che tale importo verrà decurtato da quanto dovuto al dipendente in sede di riparto

              - se il dipendente è già ammesso al passivo, la sua posizione non potrà essere modificata, se non lo è ancora, in sede di ammissione potrà essere precisato che il suo credito verrà soddisfatto solo dopo aver soddisfatto l'istanza della finanziaria

              - in entrambi i casi, la questione verrà risolta in sede di riparto, calcolando e versando la ritenuta, corrispondendo alla finanziaria il suo credito trattenendolo dal netto dovuto al dipendente, e corrispondendo al dipendente il residuo.


              Ovviamente, nella certificazione unica da rilasciare al dipendente verrà indicato importo lordo e importo netto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo gli sarà stato corrisposto solo in parte o per nulla.
              • Alberto Biccheri

                CITTA DI CASTELLO (PG)
                10/12/2021 09:47

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

                Pertanto, se non ho capito male, già in sede di ammissione del credito della finanziaria, il curatore può/deve ammettere lo stesso al netto delle ritenute. Per fare un esempio numerico:
                credito TFR del dipendente 100
                credito della finanziaria verso il dipendente 150
                la finanziaria deve essere ammessa per 77 ovvero 100-23%; questo indipendentemente dalla presentazione della domanda di ammissione del dipendente, appurato in ogni caso l'importo del TFR.
                È corretto?
                Grazie
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  11/12/2021 10:08

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

                  La soluzione prospettata non ci convince del tutto, perché scegliendo così facendo se il credito del dipendente dovesse risultate superiore a quello stimato ora, la finanziaria si troverebbe a essere ammessa al passivo per un importo inferiore a ciò che le spetta, senza più possibilità di intervenire su di esso.

                  Il dubbio è sull' "appurato l'importo del T.F.R.", perché tanti sono i dubbi sulla "definitività" di tale importo, come pure su quella della spettanza di retribuzioni, sulle quali pure ha diritti la finanziaria:

                  - l'importo del T.F.R. per il quale il dipendente sarà ammesso al passivo potrebbe essere superiore (non possiamo escludere una azione legale dello stesso per differenze retributive e conseguente maggior T.F.R.), inoltre sull'importo calcolabile ora decorrono interessi fino al primo riparto che lo riguarda

                  - per quanto riguarda le retribuzioni, ignorate nel quesito riteniamo perché risultino già tutte pagate, vale il medesimo ragionamento.

                  Riteniamo quindi che sia più corretto ammettere la finanziaria per l'intero suo credito (150 nell'esempio) con l'annotazione che l'ammontare del pagamento non potrà essere superiore all'importo netto che risulterà dovuto al dipendente.
                • Alberto Biccheri

                  CITTA DI CASTELLO (PG)
                  11/12/2021 10:59

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

                  Mi sembra risulti difficile soddisfare tutti gli interessi in gioco; nell'ultima proposta infatti, la finanziaria parteciperebbe al riparto con un "peso" (150) superiore a quanto è l'effettivo debito della fallita nei sui confronti (100).
                  Ad ogni modo, vi chiedo un approfondimento su "l'annotazione che l'ammontare del pagamento non potrà essere superiore all'importo netto che risulterà dovuto al dipendente." ovvero se questa annotazione non fosse stata inserita nello Stato Passivo potrà comunque essere fatta valere dal curatore in sede di riparto? ovvero poniamo un riparto per la finanziaria di 110, può in questa sede il curatore, ridurre l'importo assegnato alla stessa, fino al massimo del TFR ammesso (100) applicandovi comune le ritenute al 23%??
                  oppure, in generale, sarebbe meglio "far girare" il riparto solo con il dipendente (in caso di sua ammissione) ed escludendo la finanziaria, per poi assegnare alla finanziaria quanto spettante al dipendente meno le ritenute, ovviamente con limite massimo il credito della finanziaria??
                  Grazie
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  13/12/2021 07:19

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

                  Non ci è del tutto chiara la problematica evidenziata nell'intervento, qualora non l'avessimo correttamente interpretato siamo quindi ovviamente a disposizione per una integrazione della risposta.

                  Certo, che in ogni caso il riparto deve essere "fatto girare" come se la cessione non esistesse, deve così essere determinato l'importo netto dovuto al dipendente, e solo a quel punto di tale importo deve essere corrisposta alla finanziaria la quota a essa spettante.

                  Se il credito per cui è ammessa la finanziaria fosse superiore a tale importo netto, ovviamente le sarà corrisposto solo tale minore importo.

                  L'annotazione in sede di ammissione della finanziaria è utile e opportuna, in caso contrario forse in sede di riparto qualche piccolo problema potrebbe essere sollevato, ma riteniamo che la situazione sia talmente chiara che una eventuale pretesa della finanziaria di percepire tutto l'importo per il quale essa è stata ammessa al passivo, anche qualora fosse superiore al netto spettante al dipendente (ovvero al credito che le è stato ceduto) non avrebbe grandi possibilità di essere accolta.
                • Alberto Biccheri

                  CITTA DI CASTELLO (PG)
                  13/12/2021 09:47

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

                  Non so se la domanda sia stata chiara ma la risposta lo è stata certamente!! Grazie.
    • Cinzia Cioni

      PRATO
      10/12/2021 18:36

      RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

      Grazie per la vostra risposta.
      Per non duplicare gli importi ammessi al passivo, è quindi necessario ammettere la finanziaria per l'importo netto richiesto ed escludere pari importo in capo al dipendente, precisando tuttavia che trattasi di somma al netto delle ritenute di legge che verranno operate in sede di successivo riparto?
      Tenuto conto che il dipendente verosimilmente chiederà l'intervento del Fondo di garanzia INPS, che quindi provvederà materialmente al pagamento prima del riparto, come è necessario comportarsi?
      Ringrazio anticipatamente
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        13/12/2021 18:09

        RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

        La questione è delicata, purtroppo non rarissima, non ci risultano disposizioni o istruzioni che la affrontino e non è facile trovare una soluzione corretta a tutelante per tutti i soggetti coinvolti, come illustriamo qui di seguito.


        Se l'ammissione del dipendente è antecedente quella della finanziaria, è pressoché certo che quando avverrà quest'ultima il Curatore avrà già rilasciato al dipendente la certificazione dell'ammissione al passivo, con la quale egli avrà chiesto o chiederà l'intervento del Fondo di Garanzia presso l'INPS; il Curatore è tenuto a dare notizia all'INPS della successiva ammissione della finanziaria? Riteniamo di no, e se lo facesse non siamo certi che il dipendente non possa avanzargli critiche.

        Ma anche se l'ammissione del dipendente fosse successiva a quella della finanziaria, la posizione del Curatore non sarebbe comunque facile, sia perché il modello INPS SR52 ("Dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale") non prevede un campo "Note", sia perché l'iniziativa del Curatore di aggiungere qualcosa in tale modello, o inviare una comunicazione specifica, potrebbe comunque incontrare censure da parte del dipendente.

        Un altro possibile comportamento del Curatore potrebbe essere ammettere la finanziaria avvisandola esplicitamente, nel provvedimento di ammissione e/o inviandole una apposita PEC, nel caso in cui il dipendente abbia già presentato ammissione allo stato passivo per l'intero importo a lui spettante senza fare menzione alcuna della cessione del suo credito alla stessa. Ma anche tale comportamento non è previsto dalla normativa e dalle regole di comportamento del Curatore e potrebbe non essere esente da critiche.


        E dopo tutte tali considerazioni riteniamo che il comportamento più corretto sia semplicemente non fare nulla di tutto quanto ipotizzato qui sopra e semplicemente in sede di ammissione del secondo dei due creditori, il dipendente o la finanziaria, segnalare nel provvedimento di ammissione al passivo che vi è stata la precedente ammissione dell'altro, e in che termini ciò si avvenuto.

        Perché, a ben vedere:

        - il dipendente è ben consapevole di aver ceduto parte del suo credito ed è quindi responsabile se pur sapendolo chiede la liquidazione all'INPS di un importo che almeno in parte non gli spetta

        - l'INPS non ha certo il dovere di verificare, prima di anticipare l'importo al dipendente, se il credito di quest'ultimo sia stato o meno ceduto

        - la finanziaria è ben consapevole della possibilità di ricorso al Fondo di Garanzia e sarà quindi suo onere avvisare l'INPS che, qualora il dipendente chieda l'anticipazione del suo credito, tale anticipazione o non venga concessa, o venga corrisposta detraendo quanto ceduto, o ancora che la quota ceduta venga corrisposta non al dipendente ma alla finanziaria stessa (ipotesi, quest'ultima, che peraltro non ci pare facilmente praticabile).
        • Isabella Nana

          Pavia
          16/09/2022 12:21

          RE: RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

          Buongiorno,
          nel mio caso la finanziaria ha presentato per prima la domanda di insinuazione per il residuo suo credito di euro 3.110,98 che ammetterei per euro 2.768,99 pari al netto TFR dovuto al dipendente. Con cronologico successivo ha presentato insinuazione il dipendente per l'importo lordo 3.511 ,00 (cui corrisponde un netto di euro 2.768,99) senza accennare alla cessione del credito alla finanziaria.
          Mi chiedo se escludere il TFR richiesto dal dipendente (non potendo ammettere lo stesso credito due volte) oppure ammetterlo solo per la ritenuta da versarsi in sede di riparto; ovviamente precisando nel provvedimento l'ammissione della finanziaria per il netto.
          Ma se il dipendente non facesse insinuazione, come tener conto della ritenuta da versare? Non posso toglierla dal netto ammesso per la finanziaria (applicherei due volte la ritenuta)
          Attendo un confronto dai colleghi.
          Ringrazio e porgo cordiali saluti
          Isabella Nana
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            10/10/2022 00:39

            RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

            Riteniamo che la questione sia chiara nella sostanza, e debba solo essere risolto il problema dell'esposizione nell'ammissione al passivo della finanziaria (riteniamo l'istanza del dipendente non potrà che essere respinta, poiché dopo l'ammissione della finanziaria non residua alcun importo a suo credito).

            Deve infatti essere ben chiarito che è vero che l'importo che le verrà erogato è di € 2.768,99, ma ciò potrà farà sorgere il debito per ritenute della differenza fino a € 3.511,00.

            Le strade potrebbero essere due:
            - iscrivere al passivo il debito di € 2.768,99, precisando che al momento del riparto si dovrà versare anche la relativa ritenuta, quantificandola nelle nota all'ammissione
            - iscrivere la passivo il debito per € 3.511,00, precisando che su di esso dovrà essere operata la ritenuta.

            Seguendo la seconda strada il rischio è che venga considerata extra petitum (ammettiamo per € 3.511,00 un creditore che ha chiesrto € 3.110,98), anche se è evidente il meccanismo che abbiamo seguito per farlo.

            Per evitare ogni contestazione preferiremmo quindi la prima strada, precisando con puntualità nelle motivazioni il percorso seguito per individuare tale importo e il fatto che esso è da ritenersi al netto della ritenuta d'acconto che dovrà essere versata al momento del riparto.
    • Alessandro Civati

      Milano
      20/03/2024 10:23

      RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

      Buongiorno.
      Mi inserisco nella discussione per il seguente problema.
      In un fallimento, alcuni ex lavoratori sono insinuati al passivo per TFR e stipendi arretrati.
      Per alcuni di questi lavoratori si sono insinuate anche le Finanziarie alle quali erano stati ceduti il quinto dello stipendo e il TFR.
      Per il TFR , lo stesso è stato pagato dal Fondo di garanzia direttamente alle Finanziarie, ma adesso quegli stessi lavoratori vantano anche crediti per stipendi arretrati.
      Supponendo che i crediti delle Finanziarie non siano stati interamente soddisfatti, in sede di ripartizione come si deve comportare il curatore? ciò che dovrebbe essere pagato ai lavoratori deve essere pagato alle Finanziarie, a deconto del credito residuo? e in che misura? per l'intero o solo per un quinto di ciò che deve essere corrisposto all'ex lavoratore?
      Supponiamo che all'ex lavoratore spetti, a seguito di ripartizione, la somma netta di € 1.000 e che abbia ancora un debito verso la Finanziaria (ammessa al passivo) di € 800. Il curatore dovrà pagare € 800 alla Finanziaria ed € 200 all'ex lavoratore, oppure dovrà versare € 800 al lavoratore ed € 200 (un quinto) alla Finanziaria?
      Vi ringrazio per la cortese risposta.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        20/03/2024 17:46

        RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

        Ricapitolando e aggiornando i principi esposti nelle risposte precedenti, la cessione del quinto dello stipendio ad una Finanziaria a fronte di un finanziamento da questa ricevuto attua una forma di restituzione con la quale i pagamenti delle rate avvengono tramite la trattenuta di una parte, non eccedente un quinto, dello stipendio o della pensione, da parte del datore di lavoro. I contratti di finanziamento con cessione del quinto prevedono (art. 43 del d.p.r. n. 180/1950), inoltre, l'estensione della cessione anche al TFR per l'eventuale interruzione del rapporto di lavoro prima dell'estinzione dell'intero debito, di modo che, se il rapporto di lavoro cessa, il datore di lavoro interrompe i pagamenti alla Finanziaria del quinto dello stipendio per il venir meno della qualità di debitore nei confronti del lavoratore e versa il TFR che deve al lavoratore alla Finanziaria fino a copertura dell'intero debito, in quanto nella cessione del quinto dello stipendio lo stesso vincolo opera per il TFR, che fa da garanzia alla restituzione del prestito (Cfr. Cass. n. 3913/2020).
        Questo meccanismo spiega perché il TFR sia stato pagato dal Fondo di garanzia direttamente alle Finanziaria. Se ciò è avvenuto, il residuo credito della finanziaria per il finanziamento fatto non è più garantito dalla cessione del quinto dello stipendio perché la procedura non è datore di lavoro del dipendente che ha effettuato la cessione né è garantito dal TFR, che è stato già versato alla Finanziaria, sicchè il residuo credito di questa è costituito dal finanziamento chirografario non ancora estinto con il versamento dei quinti effettuati nel corso del rapporto di lavoro e dal versamento del TFR. Tale credito pertanto dovrebbe essere stato ammesso in chirografo allo stato passivo, o comunque dovrebbe essere degradato al chirografo a seguito dell'avvenuto versamento del TFR da parte dell'Inps, che a sua volta potrà surrogarsi nella posizione del lavoratore e, quindi della cessionaria Finanziaria. Sappiamo bene che in sede di riparto oparazioni del genere non sono facilmente attuabili, ma nel caso, se il credito della Finanziaria era stato ammesso al passivo in via privilegiata per lp0intero, ciò era avvenuto sul presupposto che questa facesse valere il credito per TFR ceduto, sicchè quando si verifica che il TFR è stato già interamente versato alla stessa Finanziaria, riteniamo che in sede di riparto possa essere effettuata la degradazione, come nel caso di constatazione di non capienza di una un privilegio o garanzia su un bene gravato.
        Ne consegue che il credito residuo chirografario della Finanziaria non concorre con i residui crediti del dipendente per eventuali retribuzioni arretrate, di modo che nell'esempio da lei fatto deve pagare il dipendente per 200 e poi via via gli altri privilegiati e, quando arriva ai chirografari, prende in considerazione i il residuo credito di 800 della Finanziaria.
        Zucchetti SG srl
        • Marco Pedretti

          LANGHIRANO (PR)
          21/03/2024 09:20

          RE: RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

          Buongiorno, introduco ulteriore problema in relazione al fatto che il dipendente potrebbe rivolgersi all'INPS per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità nel limite della cig. in questo caso occorre fare molta attenzione al modello SR52 che in questo caso è sconsigliato sottoscrivere al lavoratore.
          in ogni caso potrebbe accadere che l'inps operi la surroga ma nel frattempo sia intervenuto anche il terzo pignorante e sul punto occorre sempre ricordare che il Curatore potrebbe non sapere di eventuali pignoramenti in corso.
        • Alessandro Civati

          Milano
          21/03/2024 09:49

          RE: RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

          Ringrazio per la risposta. Rimane tuttavia un dubbio, poiché la procedura fallimentare si appresta a pagare somme per stipendi arretrati. se tali stipendi fossero stati regolarmente pagati dal datore di lavoro fallito, un quinto netto degli stessi sarebbe stato corrisposto alla Finanziaria. Quindi per quale motivo ora il curatore dovrebbe pagare l'intera somma netta al lavoratore, anziché versarne un quinto alla Finanziaria, ovviamente nel caso in cui quest'ultima vanti un credito residuo, dopo aver incamerato il TFR?
          Ringrazio per la cortese risposta.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            21/03/2024 19:10

            RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

            Dipende dal contenuto della insinuazione della Finanziaria e dall'ammisisone fatta nonché dall'ammissione del lavoratore . Come abbiamo detto nella risposta precedente, con la cessione di un quinto dello stipendio il dipendente ha ceduto il suo credito di lavoro, per la quota indicata alla Finanziaria, che quindi , ove non sia stata pagata dal debitore ceduto (il datore di lavoro) ha diritto ad insinuare al passivo il credito che le è stato ceduto, visto che questo è maturato e diventato esigibile prima della dichiarazione di fallimento. La Finanziaria si è insinuata per tale voce? Ed è stata ammessa?
            A sua volta il lavoratore , non può più azionare il credito del quinto ceduto, ma rimane titolare per i retanti quattro quinti, che può a sua volta insinuare al passivo, se non è stato pagato. Il dipendente ha fatto una tale domanda? Ed è stato ammesso?
            A sua volta l'Inps, avendo anticipato alla Finanziaria il TFR spettante al dipendente, può surrogarsi nella posizione del dipendente per ricuperare quanto anticipato. Il dipendente si insinuato anche per il TFR e l'Inps ha effettuato la surroga?
            Se tutto si è svolto regolarmente, lei dovrebbe avere al passivo:
            a-il dipendente per il credito per la quota dei quattro quinti delle retribuzioni non pagate e per TFR, con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.
            b-la Finanziaria per il quinto delle retribuzioni cedute con lo stesso privilegio e, avendo già ricevuto dall'Inps il TFR, in chirografo per l'eventuale residuo debito per finanziamento non coperto dai versamenti ricevuti.
            Inoltre, l'Inps dovrebbe essersi surrogato nella posizione del dipendente per il TFR pagato alla Finanziaria e per le ultime tre mensilità (se anticipate), sempre con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c..
            In questa situazione decurtato il credito del dipendente di quanto anticipato dall'Inps, si trova tre crediti (quello residuo del dipendente, quello privilegiato della Finanziaria e quello dell'Inps in surroga) con il medesimo privilegio per cui deve ripartire l'attivo proporzionalmente tra gli stessi giusto il disposto dell'art. 2782 c.c.. Poi esauriti tutti gli altri privilegi, se rimane ancora dell'attivo paga i chirografari, tra cui il credito chirografario della Finanziaria.
            Se l'Inps non ha effettuato la surroga, teoricamente potrebbe non tenere conto della sua posizione, ma avendo contezza che il Fondo ha pagato quanto dovuto, farebbe bene a sollecitare l'Inps e attendere qualche tempo, onde evitare di corrispondere al dipendente quanto già ricevuto direttamente o indirettamente mediante versamento alla finanziaria.
            Zucchetti SG srl
            • Alessandro Civati

              Milano
              22/03/2024 11:29

              RE: RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

              Ringrazio ancora una volta per la risposta.
              Per quanto concerne il Fondo di Garanzia non ci sono problemi, poiché avevo chiesto con largo anticipo la trasmissione degli atti di surroga e della documentazione ex art. 115 L.F. Quanto corrisposto dal Fondo è stato detratto dal credito dei lavoratori e il Fondo stesso, giusta formale rettifica dello stato passivo, concorrerà con essi per quanto anticipato.
              Il problema è relativo alle Finanziarie che dopo aver percepito il TFR ceduto avanzano un credito residuo.
              I lavoratori sono stati ammessi al passivo per l'intero credito vantato (per TFR e stipendi arretrati).
              Le Finanziarie sono state ammesse al passivo con provvedimenti del seguente tenore : "Rilevato che il Sig. XXX è stato ammesso al passivo della procedura per l'importo di euro YYY, si ammette per euro ZZZ nella categoria priv. gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav. subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., come richiesto, da erogarsi con somme dovute all'ex dipendente Sig. XXX, a seguito di cessione del quinto dello stipendio garantita dal TFR, essendo il credito del cessionario provato dalla documentazione prodotta", dove XXX è il lavoratore cedente, YYY l'importo del credito del cedente ammesso al passivo e ZZZ l'importo del credito della Finanziaria.
              Quindi si deve ora stabilire se le Finanziarie abbiano:
              1) diritto a ricevere un quinto della somma (netta) che spetterebbe al lavoratore in base al progetto di ripartizione, per pagamento stipendi arretrati;
              2) diritto a ricevere l'intera somma (netta) che spetterebbe al lavoratore in base al progetto di ripartizione, per pagamento stipendi arretrati;
              naturalmente sino alla concorrenza del credito residuo, oppure se, come avete in precedenza ipotizzato, il credito residuo debba subire una degradazione al chirografo in quanto incapiente (scenario nel quale l'intera somma prevista dal progetto di ripartizione verrebbe destinata ai lavoratori cedenti).
              Approfitto anche per chiedere il vostro parere circa una questione correlata.
              Nel caso in cui alla curatela risulti (da documentazione trasmessa dal lavoratore cedente o in altro modo acquisita) che il credito della Finanziaria sia stato, medio tempore, integralmente pagato, è possibile escludere la Finanziaria dal progetto di ripartizione, anche nel caso in cui la stessa non abbia mai effettuato alcuna comunicazione ufficiale in tal senso alla Curatela?
              Vi ringrazio, come sempre, per la cortese risposta.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                25/03/2024 16:11

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo credito finanziaria per cessione del quinto dello stipendio e TFR

                Posto che lei dice che la Finanziaria è stata ammessa al passivo per euro ZZZ nella categoria priv. gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav. subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., vuol dire che tale Finanziaria, che ha ricevuto già il pagamento del TFR da parte dell'Inps, è stata ammessa al passiva per il credito ceduto (un quinto dell'intero stipendio) che non era stato corrisposto alla stessa dal datore di lavoro. Ossia ammesso che la Finanziaria avesse fatto un finanziamento di 100 con cessione di un quinto della retribuzione garantito da TFR, vuol dire che avendo la stessa ricevuto 20 dal datore di lavoro che li ha trattenuti dallo stipendio e 40 per TFR pagato dall'Inps , il datore di lavoro non aveva effettuato trattenute sullo stipendio del lavoratore per 60, che costituisce il credito ZZZ ammesso al passivo. Se infatti così non fosse, se cioè il datore di lavoro avesse effettuato tutte le trattenute dovute e versato le stesse alla Finanziaria, il credito residuo di questa sarebbe stato ammesso in chirografo, in quanto la Finanziaria non avrebbe potuto far valere il credito del lavoratore ceduto, ma il suo residuo credito per finanziamento. E' quello che abbiamo detto nella lett. b) della precedente risposta ove abbiamo scritto che la Finanziaria dovrebbe trovarsi ammessa al passivo "per il quinto delle retribuzioni cedute con lo stesso privilegio e, avendo già ricevuto dall'Inps il TFR, in chirografo per l'eventuale residuo debito per finanziamento non coperto dai versamenti ricevuti".
                La somma del quinto dello stipendio entra in ballo quindi solo ai fini della determinazione del credito ceduto e che, quindi, il cessionario può far valere con il privilegio che assisteva il cedente, per cui la Finanziaria, una volta ammessa al passivo con il privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per la somma ZZZ ha diritto a partecipare al riparto per questa somma e con questo privilegio e non interessa più se questa somma costituisca il quinto o il decimo o altra percentuale della retribuzione. Pertanto il problema che lei prospetta non si pone, come abbiamo cerato di dire nelle precedenti risposte, perché lei si trova più creditori ammessi al passivo con lo stesso privilegio mobiliare e deve soddisfarli proporzionalmente con il ricavato mobiliare ai sensi dell'art. 2782 c.c. (salvo il privilegio sussidiario sugli immobili per tutti). Ovviamente poiché al cessionario Finanziaria lei paga il credito per retribucioni che avrebbe versato al lavoratore, se non vi fosse stata la cessione, vanno effettuate le trattenute che avrebbe effettuato se attribuisse la somma al lavoratore.
                Quanto all'ultima questione l'intervenuto pagamento di un credito ammesso al passivo dovrebbe essere ritualmente valorizzato con una azione di revocazione di credito ammesso per scoperta di documenti in precedenza sconosciuti, tuttavia, si può evitare questa forma di impugnazione chiedendo alla Finanziaria conferma dell'avvenuto pagamento e rinuncia all'insinuazione o alla parte della credito insinuato e pagato.
                Zucchetti bSG srl