Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ammissione al passivo finanziaria per cessione V dello stipendio e garanzia TFR

  • Giulia Pettinato

    Bologna
    03/12/2025 19:16

    Ammissione al passivo finanziaria per cessione V dello stipendio e garanzia TFR

    Buonasera,

    a fronte del finanziamento erogato contro cessione del V dello stipendio, garantito peraltro dal credito per TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la finanziaria presenta domanda di ammissione al passivo relativamente al residuo debito rimasto insoddisfatto.
    Quest'ultima, certamente creditrice del TFR attribuibile all'ex dipendente della società fallita fino a concorrenza del residuo debito da finanziamento, chiede di essere ammessa per gli importi spettanti all'ex dipendente a titolo di indennità di fine rapporto o qualsiasi altro titolo.
    Nel contratto di finanziamento stipulato tra le parti risultano presente due clausole, di cui una relativa alle "Garanzia richieste" e l'altra attinente "la surroga in sede concorsuale".
    La prima prevede che "a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, la cessione si estenderà al TFR, alla liquidazione o alle somme dovute al Consumatore a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione".
    La seconda, invece, recita "Nell'ipotesi di procedura concorsuali a carico dell'ATC, il finanziatore potrà richiedere al fallimento la liquidazione, nei limiti del residuo credito vantato nei confronti del Consumatore, delle somme a questo dovute per l'ammissione allo stato passivo del fallimento stesso, in quanto vincolate all'estinzione del credito per effetto del contratto regolato dalla presenti condizioni".
    Relativamente a quanto sopra vi chiedo se ritenete che queste clausole contrattuali possano essere ritenute valide, considerato che così come esposte la finanziaria si soddisferebbe non solo sul TFR e sul quinto delle ultime mensilità insinuate (periodo di finanziamento), bensì sulle retribuzioni integrali e tutti gli altri emolumenti richiesti quali elemento perequativo, indennità di preavviso..

    Nell'attesa di un vostro gentile riscontro,

    Porgo Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/12/2025 18:18

      RE: Ammissione al passivo finanziaria per cessione V dello stipendio e garanzia TFR

      Come abbiamo detto in altre occasioni, quando viene concesso un finanziamento ad un lavoratore dipendente, questi assume l'obbligo di restituire ratealmente le somme ricevute con scadenze normalmente mensili e per garantire il mutuante, per lo più una società finanziaria che opera in questo settore o una banca, dell'effettivo rimborso, il dipendente, al momento dell'erogazione del finanziamento, cede al mutuante una quota pari a un quinto della sua retribuzione futura, sicchè il datore di lavoro, ricevuta la notifica della cessione, all'atto del pagamento della retribuzione al proprio dipendente, trattiene dalla busta paga un quinto, che versa direttamente al cessionario fino alla definitiva estinzione del debito e fin quando il rapporto di lavoro permane.
      Da questa sintesi del rapporto intercorso si capisce che la cessione del quinto è fatta a scopo di garanzia contestuale al sorgere del credito (o del debito, se visto dal lato del debitore) e ha ad oggetto crediti futuri.
      La prima qualificazione diventa rilevante ai fini di eventuali revocatorie ( di cui ora non ci occupiamo); la seconda attiene più specificatamente alla sua domanda. Invero è pacifico che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria.
      Ne consegue che, intervenuto il fallimento o la liquidazione giudiziale del cedente i crediti futuri, il trasferimento del credito non può più verificarsi per la cristallizzazione del suo patrimonio e, di conseguenza, i crediti futuri, rappresentati dai ratei mensili della retribuzione restano nella disponibilità del cedente e sono, pertanto, regolati dall'art. 46 l.f. e 146 CCII. Eguale meccanismo opera per la cessione del TFR, nel senso che se il rapporto di lavoro è ancora in corso al momento dell'apertura della procedura concorsuale liquidatoria a carico del cedente e continua nella procedura, si verifica lo stesso blocco e il pagamento al cessionario non può essere più eseguito; di contro, ove il rapporto di lavoro sia cessato prima o cessi per scelta del curatore con effetto dalla data di apertura della procedura (art. 189 comma 2 CCII), il TFR non costituisce più un credito futuro ma attuale essendo diventato liquido ed esigibile con la fina del rapporto di lavoro..
      Nella fattispecie rappresentata bisognerebbe, quindi, verificare quali condizioni si sono verificate con riferimento principalmente al TFR.
      Queste regole non possono essere modificate dalla volontà delle parti con clausole che, come lei giustamente sottolinea, portano ad un ampliamento della garanzia data in danno degli altri creditori.
      Zucchetti SG srl