Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Prededuzione 75% compenso attestatore in caso di concordato con riserva rinunciato e apertura della liquidazione giudizi...

  • Pietro Oneto

    CHIAVARI (GE)
    10/06/2026 15:57

    Prededuzione 75% compenso attestatore in caso di concordato con riserva rinunciato e apertura della liquidazione giudiziale

    Gentili esperti del forum,
    sto predisponendo un'istanza di ammissione al passivo nella Liquidazione Giudiziale. La società debitrice aveva precedentemente depositato una domanda di concordato in bianco con riserva (ex art. 44 CCII), nell'ambito della quale il professionista da lei incaricato dopo l'apertura della procedura ha svolto l'attività di attestazione. Successivamente, la debitrice ha rinunciato alla domanda di concordato e il Tribunale ha dichiarato l'apertura della Liquidazione Giudiziale. Il professionista chiede l'ammissione al passivo del proprio compenso richiedendo il 75% in prededuzione (ex art. 6, comma 1, lett. c) CCII) e il 25% in via privilegiata (ex art. 2751-bis n. 2 c.c.).A sostegno della prededuzione della quota del 75%, oltre al dato letterale del CCII, intendo richiamare sia i principi costituzionali che la giurisprudenza di legittimità:
    Corte Costituzionale (tra cui Sent. n. 90/2022): a tutela dell'affidamento dei professionisti e del diritto alla retribuzione (artt. 3, 35 e 36 Cost.), valorizzando la verifica della funzionalità delle prestazioni in un'ottica ex ante, che non può essere inficiata dal successivo esito negativo o dalla rinuncia della società.
    Cassazione Civile, Sez. I, 10 ottobre 2019, n. 25471: secondo cui l'apertura del concordato con riserva instaura a tutti gli effetti una fase concorsuale posta sotto la vigilanza del Tribunale, rendendo prededucibili i crediti sorti in tale periodo indipendentemente dall'esito.
    Cassazione Civile, Sez. I, 28 gennaio 2021, n. 1961: che ha confermato l'automaticità della prededuzione per effetto di legge per il credito del professionista incaricato durante il concordato in bianco, quale effetto conseguente al fatto che il credito deriva da atti legalmente compiuti dall'imprenditore in pendenza del termine.
    Vi chiedo se, secondo la vostra esperienza pratica e i primi orientamenti sul CCII, la rinuncia al concordato da parte del debitore possa ancora legittimare il Curatore a contestare la prededuzione per un presunto difetto di funzionalità ex post o interruzione della consecutività, oppure se l'impianto sopra delineato debba ritenersi ormai consolidato. Qual è il vostro orientamento al riguardo?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/06/2026 12:21

      RE: Prededuzione 75% compenso attestatore in caso di concordato con riserva rinunciato e apertura della liquidazione giudiziale

      La decisione della cassazione richiamata faceva riferimento alla legge fallimentare, nella quale la prededuzione era condizionata dall'art. 111, comma 2 l. fall., alla sola occasionalità e funzionalità dell'atto; eppure anche nel vigore della legge fallimentare non mancano decisioni contrarie a quella da lei riportata, ad esempio Cass. 6 marzo 2018, n. 5254 ha statuito che "la L. Fall., art. 111, comma 2, nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti in "funzione" di una procedura concorsuale, presuppone infatti che la procedura sia stata aperta" e Cass. 5 agosto 2013.19, n. 18612, ha qualificato la prestazione del professionista che assiste il debitore che vuole accedere ad una procedura di risoluzione della crisi d'impresa, come un'obbligazione di risultato, e non di mezzi, da cui derivava il non riconoscimento della prededuzione in mancanza del raggiungimento del risultato dell'apertura della procedura; ecc..
      Ad ogni modo, questo contrasto creatosi nella vigenza della legge fallimentare è stato superato dal nuovo codice che, accogliendo proprio la tesi appena richiamata ha espressamente condizionato il riconoscimento della prededuzione ai professionisti di cui alla lett. c del comma 1 dell'art. 6 all'apertura della procedura ai sensi dell'art. 47, ossia all'apertura del concordato preventivo. Pertanto, posto che la norma non precisa i motivi per cui tale evento non si è verificato, diventa rilevante anche la rinuncia del debitore alla domanda che ha impedito l'apertura del concordato e, di conseguenza, anche in questo caso, il curatore della successiva liquidazione giudiziale può contestare la richiesta prededuzione, riconoscendo all'intero credito del professionista il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.
      Zucchetti SG srl