Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione spese prededucibili

  • Federica Fabbri

    Santarcangelo di Romagna (RN)
    09/09/2019 14:32

    Insinuazione spese prededucibili

    Buonasera,
    un dipendente ha presentato un'insinuazione in cui chiede in prededuzione le spese processuali, consistenti nel compenso del difensore che ha promosso ricorso di mero accertamento del proprio credito, al solo fine di munirsi di un titolo incontestabile per l'insinuazione al passivo (così come dichiarato dallo stesso lavoratore).
    Nel giudizio, instaurato successivamente alla dichiarazione di fallimento, il fallimento non si è costituito ed è stato condannato alla refusione delle spese processuali consistenti nel compenso al difensore.
    E' corretto la richiesta del dipendente di ammissione di tali spese in prededuzione?
    Grazie.
    • Federica Fabbri

      Santarcangelo di Romagna (RN)
      30/09/2019 13:09

      RE: Insinuazione spese prededucibili

      Buongiorno, un dipendente ha presentato un'insinuazione in cui chiede in prededuzione le spese processuali, consistenti nel compenso del difensore che ha promosso ricorso di mero accertamento del proprio credito, al solo fine di munirsi di un titolo incontestabile per l'insinuazione al passivo (così come dichiarato dallo stesso lavoratore). Nel giudizio, instaurato successivamente alla dichiarazione di fallimento, il fallimento non si è costituito ed è stato condannato alla refusione delle spese processuali consistenti nel compenso al difensore. E' corretto la richiesta del dipendente di ammissione di tali spese in prededuzione? Grazie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        30/09/2019 20:08

        RE: RE: Insinuazione spese prededucibili

        La questione da lei posta presuppone la soluzione di un problema a monte, e cioè: a quale giudice, a quello fallimentare o a quello del lavoro, appartiene la competenza a decidere sulle domande di mero accertamento della natura del rapporto di lavoro? Se, infatti si ritiene che sia competente il giudice fallimentare dello stato passivo, si dovrà concludere che il processo in corso avanti al giudice del lavoro era improcedibile a seguito del fallimento del datore di lavoro, per cui, al più, il lavoratore può chiedere in chirografo il rimborso delle spese di causa fino al fallimento, trattandosi di giudizio di cognizione; se, di contro, si segue la tesi della competenza del giudice del lavoro, è chiaro che il processo poteva continuare anche dopo la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro e le sperse del giudizio, trovando la loro fonte nella sentenza di condanna intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento e la riassunzione nei confronti della curatela, godono della prededuzione.
        Orbene, la prevalente giurisprudenza della S. Corte è nel senso che la competenza del giudice del lavoro permane anche dopo la dichiarazione di fallimento di una delle parti per le pronunce che siano, come nel caso in esame, di mero accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro (Cass. 30/03/2018, n.7990; Cass. 16/10/2017, n. 24363; Cass. 03/02/2017, n. 2975; Cass. 29/09/2016, n. 19308; Cass. 20/08/2013, n. 19271; Cass. 29/03/ 2011, n. 7129; Cass. 18/07/2007, n. 15964, ecc).
        La più recente delle sentenze citate ha precisato che "Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale". In sostanza, bisogna distinguere tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (ad es. in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro), oppure costitutive (ad es. di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale); mentre per le prime va affermata la perdurante competenza del Giudice del lavoro, per le seconde opera la vis actractiva del foro fallimentare.
        Zucchetti SG srl