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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
DOMANDA AMMISSIONE AL PASSIVO DA PARTE DI ADE POI ULTERIORMENTE PRECISATA DA ADER
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Francesco Cappello
ALBA (CN)25/06/2026 10:09DOMANDA AMMISSIONE AL PASSIVO DA PARTE DI ADE POI ULTERIORMENTE PRECISATA DA ADER
Gent.mi Tutti,
In una procedura è già stata proposta e accolta una domanda di ammissione al passivo da parte dell'Agenzia delle Entrate per un determinato credito erariale. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) presenta una propria domanda di ammissione al passivo relativa al "medesimo credito", chiedendo però l'ammissione non solo del capitale, ma anche di aggi di riscossione; sanzioni amministrative tributarie; interessi e spese di riscossione risultanti dal ruolo/cartella.
Si chiede:
○ se la domanda AdR vada dichiarata inammissibile/esclusa perché duplicativa del credito già ammesso in favore di AdE; oppure
○ se debba essere ammessa solo per la differenza (aggi, sanzioni, differenza interessi e spese di riscossione), cosa che renderebbe molto difficile ricostruire i singoli gradi di privilegio sugli interessi residui ammessi.
Si chiede altresì:
1) se ADE ha precisato un credito erariale (ammesso al passivo) e ADER lo precisa successivamente ma per importi decisamente inferiori (per effetto di pagamenti effettuati dalla società in bonis a seguito di rateizzazione dei pagamenti e di cui ADE non ha tenuto in debita considerazione al momento della sua precisazione), come ci si deve comportare?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/06/2026 17:14RE: DOMANDA AMMISSIONE AL PASSIVO DA PARTE DI ADE POI ULTERIORMENTE PRECISATA DA ADER
Premesso che alla legittimazione dell'Agenzia Entrate Riscossione a far valere il credito tributario nell'ambito della procedura fallimentare deve essere attribuita una valenza esclusivamente processuale, nel senso che il potere rappresentativo attribuito agli organi della riscossione non esclude la concorrente legittimazione dell'Amministrazione finanziaria, la quale conserva la titolarità del credito azionato e la possibilità di agire direttamente per farlo valere in sede di ammissione al passivo (cfr. Cass. sez. un. n. 4126 del 2012), manca nella sua descrizione un dato importante e, cioè, se lo stato passivo con l'ammissione della domanda della Agenzia delle Entrate sia stato dichiarato esecutivo al momento della presentazione della domanda della Agenzia entrate Riscossione.
Questo dato potrebbe risultare irrilevante qualora si seguisse pedissequamente la tesi che "le regole fondamentali che presiedono al l'accertamento del passivo fallimentare sono identiche per le domande tempestive e per quelle tardive, sicuramente accomunate dal divieto di mutatio libelli" (così Cass. n. 17469 del 2024) giacchè , in tal caso la domanda di AdER sarebbe inammissibile per la parte riguardante il credito, in quanto lo stesso credito è stato già ammesso su domanda del titolare dello stesso, e inammissibile per le voci ulteriori che, pur risalendo al medesimo credito, costituiscono voci autonome di credito che determinano non una semplice correzione della precedente domanda ma una vera e propria modifica, ossia quella mutatio che la Corte nega possa essere effettuata, sia in sede tempestiva che tardiva.
Tuttavia questa soluzione contiene un antinomia in quanto le domande tardive, per definizione , devono introdurre in giudizio questioni nuove, non trattate nel corso dell'esame della domanda già ammessa al passivo, sicchè se si fa, come a nostro avviso andrebbe fatta, una distinzione tra domanda ulteriore presentata quanto è ancora in corso l'esame dello stato passivo (ossia prima che lo stesso sia dichiarato esecutivo) e domanda presentata in via tardiva, dopo cioè i trenta giorni che precedono l'udienza in cui è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo, la differenza tra le due situazioni prospettate assume rilievo.
Invero se si tratta di domanda tardiva, la stessa nel caso potrebbe essere ammissibile per la parte oltre il credit per capitale (per aggi, sanzioni, differenza interessi e spese di riscossione) trattandosi di voci, che pur risalendo al credito di base, sono nuove e non vi è una norma che richieda che debbano essere presentate unitamente alla domanda sul capitale, data la loro autonomia. Se invece si tratta di domanda presentata in via tempestiva la stessa, ferma restando la inammissibilità per la parte capitale, è inammissibile anche per le voci ulteriori citate in quanto queste presentano elementi di novità sia quanto alla causa petendi che quanto al petitum, determinando appunto una inammissibile mutatio libelli in corso di causa. Vale infatti per tutte le domande di insinuazione al passivo fallimentare il principio generale per cui la domanda, nella fase che precede la formazione dello stato passivo, non può essere modificata attraverso un ampliamento del petitum o una variazione della causa petendi, mentre può essere emendata e integrata (Cass. n. 17469 del 2024, cit.) o anche ridotta, ricorrendo in tal caso un'ipotesi di rinuncia parziale alla pretesa ( ex multis , Cass. n. 37802 del 2022).
Nel caso la domanda di AdER contiene anche una riduzione dell'importo già ammesso, a seguito di pagamenti effettuati dal debitore in bonis, e questo dato può essere valorizzato per ridurre il credito già ammesso.
Zucchetti SG srl
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