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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito
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Chiara Barzelloni
mondovì (CN)23/01/2020 10:51estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito
Buongiorno,
il quesito in realtà è molto semplice ma la cancelleria (e il Giudice) pare non recepire.
Fallisce la SNC e i 3 soci illimitatamente responsabili. Uno dei 3 soci è titolare di una ditta individuale che però non è stata fatta rientrare nel fallimento.
Ora è giusto che fallisca anche la ditta individuale e che quindi si vengano a creare 5 masse (società, socio 1, socio 2, socio 3 e ditta individuale) e se è giusto, come credo, il fallimento della ditta individuale deve essere rilevato d'ufficio dalla Cancelleria (o forse meglio dal Giudice) o deve essere presentata istanza per l'estensione del fallimento ex art. 147 lf?
Grazie per il riscontro che potrete fornirmi
Saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/01/2020 19:54RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito
La ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale, né centro autonomo d'imputazione d'interessi; giuridicamente la ditta è un bene immateriale costituito dal nome sotto il quale l'imprenditore svolge la propria attività, di modo che una volta dichiarato il fallimento del titolare, sia esso perché socio illimitatamente responsabile di una snc sia perché titolare di una autonoma attività, il fallimento di quel soggetto comporta l'acquisizione al suo attivo dell'intero patrimonio, comprensivo dell'oggetto immateriale costituito dalla ditta, dei beni utilizzati per fini commerciali per lo svolgimento della sua attività di impresa individuale (locali, macchinari merci, ecc.) e dei beni di carattere personale (casa di abitazione, ecc.) e risponde, conseguentemente dei debiti collegati anche alla sua attività commerciale individuale, oltre che dei debiti personali non commerciale e dei debiti della società quale socio illimitatamente responsabile.
Tanto significa che correttamente è stato dichiarato il fallimento del socio in questione, quale appunto socio illimitatamente responsabile della snc, e, poiché questo fallimento comporta l'apprensione di tutti i suoi beni, è chiaro che il socio non può liberamente continuare a svolgere eventuali attività commerciali come faceva in precedenza, sicchè la cessazione di questa attività, con tutte le incombente di ordine burocratico fiscale, è una conseguenza necessaria della dichiarazione di fallimento del soggetto socio della snc e titolare della ditta individuale.
I soggetti falliti, quindi, rimangono quattro: la snc e i tre soci, ed egualmente gli stati passivi rimangono quattro giacchè nello stato passivo del socio titolare anche della ditta individuale, confluiscono i crediti sociali (dei quali il soggetto risponde quale socio illimitatamente responsabile), i crediti correlati all'attività di impresa individuale e i debiti personali non commerciali. Di conseguenza il curatore di questo socio deve fare la comunicazione di cui all'art. 92 l.fall. anche ai credito che traggono la fonte dei loro crediti dalla sua attività commerciale individuale, spiegando che il fallimento del sig. X, quale socio illimitatamente responsabile della snc Y, ha travolto anche l'attività svolta sotto la ditta individuale Z.
Zucchetti Sg srl-
Andrea Dalla Venezia
BELLUNO23/05/2021 17:14RE: RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito
Buongiorno.
A vostro parere, nel caso sopracitato il curatore deve presentare anche la comunicazione di variazione dati iva, dichiarazione Iva 74 bis, Irap, iva ecc ecc anche per la ditta individuale del socio illimitatamente responsabile o solo per la società fallita ?
Grazie mille.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como25/05/2021 10:36RE: RE: RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito
Certamente.
Al di là del fatto che ciò è accaduto come conseguenza del fallimento della società di persone, è fallito il titolare di una impresa individuale, sono dovuti quindi i relativi adempimenti anche tributari.-
Andrea Gianfrancia
Parma07/11/2025 11:35RE: RE: RE: RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito
Buongiorno,
riprendo questo vecchio post anziché aprirne uno nuovo per chiedere un vostro parere.
Fallimento di una snc (inattiva da almeno 15 anni) e dei due soci illimitatamente responsabili (nullatenenti), uno dei due soci ha una ditta individuale aperta nel 2022 che potrebbe essere attiva (sono in attesa di poter accedere al cassetto fiscale).
Essendo la ditta un bene immateriale, verificato che non vi sono beni da inventariare e che l'acquisizione sarebbe antieconomica per la procedura, è possibile rinunciarvi lasciandola quindi nella disponibilità del socio?
Immagino che il socio, nel suo interesse, dovrà poi farsi autorizzare a trattenere le somme fino ad una soglia che sarà stabilità dal giudice.
Nel caso di specie entrambi i soci sono irreperibili, quindi il rischio sarebbe di acquisire la ditta individuale, dovendo procedere con tutti gli adempimenti del caso, per poi vedere che la ditta continua ad operare regolarmente emettendo e ricevendo fatture.
Personalmente, tenuto conto di quanto sopra, preferirei rinunciare all'acquisizione se fosse possibile.
Nel caso in cui dovessi acquisirla e dovessi vedere che continua ad operare, come dovrei comportarmi?
Vi ringrazio in anticipo.
Saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/11/2025 12:49RE: RE: RE: RE: RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito
La ditta è il nome sotto il quale l'imprenditore svolge la sua attività, per cui effettivamente è, come lei dice, un bene immateriale su cui ha diritto all'uso esclusivo l'imprenditore (art. 2563 c.c.), ma ciò che interessa in questa sede è l'impresa, ossia l'attività esercitata e contraddistinta dalla ditta nonché l'azienda, che è il complesso di beni destinati all'attività di impresa. Ciò perché, la dichiarazione di fallimento del socio coinvolge l'intero suo patrimonio, nel quale rientrano anche i beni aziendali utilizzati per l'attività svolta dal socio con la ditta che ha una certa denominazione; ovviamente l'acquisizione all'attivo del fallimento dei beni aziendali determina la cessazione dell'attività dell'impresa, privata dei suoi mezzi per operare, a meno che il curatore non apra un esercizio provvisorio, nel mentre è da escludere, perchè non previsto dalla legge fallimentare, che l'attività possa essere continuata dallo stesso fallito (anche se a volte nella prassi si ammette per concedere al fallito una forma di sussistenza per sé e la sua famiglia).
Ne segue che la prima cosa da fare è appurare se esiste una impresa esercitata dal socio fallito e se questa sia dotata di beni e di mezzi che possano essere appresi all'attivo fallimentare. In caso negativo si redige un inventario negativo di rinvenimento beni; in caso positivo, il curatore può anche scegliere di non inventariare i beni in questione in quanto antieconomici, ricorrendo alla procedura di cui al comma 8 dell'art. 104 ter l. fall., nel qual caso il curatore non ha più alcun controllo su detti beni in quanto estranei alla procedura, beni.
Zucchetti SG sr-
Andrea Gianfrancia
Parma07/11/2025 15:11RE: RE: RE: RE: RE: RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito
Avendo nel frattempo ottenuto accesso al Cassetto Fiscale, ritengo che la ditta individuale (in regime forfettario) abbia di fatto cessato l'attività nel 2024 non essendovi fatture né emesse né ricevute nel 2025. Il depositario delle scritture contabili risultante da cassetto fiscale non ha contatti con il cliente dal 2023 e non risultano depositati neppure gli unici 2024 e 2025.
Come detto il socio della snc, nonché titolare della ditta individuale, è irreperibile, e l'assenza del debitore impedisce una ricognizione dei beni, quindi, se ho ben capito, non mi resta che redigere un inventario negativo e prendere atto che non esiste, allo stato, un'attività d'impresa.
Procederei poi alternativamente:
a) con la rinuncia (da noticare ai creditori tutti) al fine di evitare il rischio che il socio irreperibile possa operare abusivamente utilizzando la Partita Iva della Ditta individuale acquisita dalla Curatela, che rischierebbe poi di diventare responsabile per gli adempimenti fiscali e contabili;
b) chiudere la partita iva e cessare l'attività della Ditta individuale, anche se non credo di poter procedere in questo modo.
Nell'ipotesi di cui al punto a) eviterei pratiche CCIAA, variazione dati, deposito unico ante ed unico del periodo fallimentare (non considero dichiarazioni iva e modello 74 bis essendo forfettario); nell'ipotesi di cui al punto b) procederei invece con gli adempimenti del caso.
Personalmente sarei propenso alla rinuncia di cui al punto a).
Ritenete comunque che anche in questo caso il curatore debba procedere con le pratiche CCIAA e con la predisposizione delle dichiarazioni fiscali?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/11/2025 10:36RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito
Capiamo che la scelta più comoda sarebbe quella di rinunciare, ma nel caso la rinunci ad acquisire i beni non è possibile dal momento che, come lei dice, non vi è una impresa attiva né vi sono beni da acquisire, tanto da dover redigere un verbale negativo di inventario. Va da sé che se non vi sono beni da acquisire all'attivo non si può rinunciare all'acquisizione.
La situazione è abbastanza delineata. Il socio in questione è stato già dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile di una snc, per cui non può essere dichiarato fallito nuovamente per l'attività svolta quale imprenditore individuale. Il fallimento già dichiarato comporta l'acquisizione all'attivo del patrimonio del fallito, ivi compresi i beni strumentali all'esercizio dell'impresa individuale; se mancano beni di tale natura e le risulta che l'attività individuale è cessata da tempo, l'unica cosa che rimane da fare è regolarizzare tale situazione con la cancellazione della impresa svolta sotto forma di ditta individuale dal registro delle imprese e compiere gli adempimenti fiscali relativi.
Zucchetti SG srl
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Sara Mariani
Loreto (AN)14/03/2023 08:55RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito
Buongiorno, ho un caso analogo, seppur nell'ambito di una liquidazione giudiziale di una Sas e del socio accomandatario illimitatamente responsabile. Quest'ultimo nei 4 anni precedenti all'apertura della procedura è stato titolare di ditta individuale, calcellata al registro imprese 4 mesi prima della sentenza di liquidazione giudiziale della Sas. In tal caso è necessario da parte della sottoscritta curatrice presentare istanza per l'estensione della liquidazione giudiziale in capo alla ditta individuale ai sensi dell'art. 256 ccii? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/03/2023 19:57RE: RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito
Presumiamo che il tribunale nel dichiarare l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale nei confronti della sas abbia dichiarato anche l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del socio accomandatario, illimitatamente responsabile, in applicazione del primo comma dell'art. 256 ccii. Tale norma, come quella dell'art. 147 l. fall., quando parla di estensione della liquidazione giudiziale ai soci illimitatamente responsabili, si riferisce ai soci occulti che, in quanto tali, non sono stati già ammessi alla liquidazione all'atto dell'apertura della procedura a carico della società o si riferisce alla società occulta e di altri soci.
Quando contestualmente alla apertura della liquidazione giudiziale a carico della società è aperta eguale procedura a carico del o dei soci illimitatamente responsabili non vi è bisogno di ulteriori estensioni anche se il socio persona fisica svolge una sua attività imprenditoriale perché, come detto nella risposta che precede del 2020 (e sul punto specifico nulla è cambiato se non la denominazione ), la ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale, né centro autonomo d'imputazione d'interessi. Ne consegue che l'apertura della liquidazione giudiziale a carico del socio accomandatario persona fisica comporta l'apprensione all'attivo della procedura dell'intero suo patrimonio, comprensivo dell'oggetto immateriale costituito dalla ditta, dei beni utilizzati per fini commerciali per lo svolgimento della sua attività di impresa individuale (locali, macchinari merci, ecc.) e dei beni di carattere personale (casa di abitazione, ecc.) e risponde, conseguentemente dei debiti collegati anche alla sua attività commerciale individuale, oltre che dei debiti personali non commerciale e dei debiti della società quale socio illimitatamente responsabile.
Conseguentemente cessa anche l'attività di impresa individuale, ma questo problema nel caso non si bone essendo l'attività già cessata, e quando il cancelliere comunica al registro delle imprese l'intervenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a carico della sas e del socio illimitatamente responsabile, l'Ufficio dovrebbe procedere all'annotazione che il titolare della ditta individuale cancellata è stato ammesso alla liquidazione giudiziale quale socio accomandatario di una sas.
Zucchetti SG srl-
Arianna Poltronieri
Roncoferraro (MN)18/07/2024 18:07RE: RE: RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito
Buongiorno,
mi ricollego al quesito precedente in quanto la fattispecie è la medesima: dichiarazione della liquidazione giudiziale della Società A Sas e del socio illimitatamente responsabile Caio, titolare di ditta individuale con partita iva chiusa e cancellata al Registro imprese 2 mesi prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Vi chiedo vostro gradito parere sulle seguenti questioni:
1- la dichiarazione DIRE con comunicazione indirizzo Pec e data udienza di verifica stato passivo e contestuale variazioni dati Iva debba essere fatta oltre che per la Società, anche per la ditta individuale cessata e cancellata al registro imprese.
2 - il curatore che deve presentare la dichiarazione iva della ditta individuale relativa al periodo ante liquidazione giudiziale entro 4 mesi dalla nomina, dovrebbe richiedere l'accesso al cassetto fiscale e alla piattaforma fatture e corrispettivi per gli opportuni controlli sulle fatture ricevute ed emesse ed eventualmente non registrate. Se non erro l'Agenzia Entrate per rilasciare l'abilitazione richiede preliminarmente la presentazione della variazione Iva; tuttavia, data la chiusura della posizione iva, non mi pare sia possibile presentare la variazione dati iva.
Pertanto mi parrebbe possibile la presentazione della dichiarazione iva solo sulla base dei dati a disposizione per il periodo ante liquidazione giudiziale.
Mentre non avendo a disposizione dati iva per il periodo dal 1/1 alla data di chiusura della partita iva, anche a motivo del mancato accesso al cassetto fiscale e alla piattaforma fatture e corrispettivi, pare possibile solo la presentazione della dichiarazione Iva 74 bis, redditi quadro RF e IRAP a zero, eventualmente segnalando la questione tramite pec all'Agenzia delle Entrate.
Vi ringrazio fin da ora per il prezioso riscontro e confronto, che auspico possa essere utile anche ad altri curatori.
Molte cordialità-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como09/08/2024 11:29RE: RE: RE: RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito
1) A meno che non emergano elementi che richiedano la riapertura della ditta individuale presso il Registro delle Imprese, non ne vediamo né la necessità né l'opportunità.
Verificheremmo per scrupolo se non l'avesse fatto la Cancelleria del Tribunale, ma riteniamo che al Registro delle Imprese sia stata comunicata solo l'apertura della liquidazione della s.a.s.
Qualora dall'esame della documentazione della ditta individuale dovessero emergere possibili posizioni creditorie nei confronti del fallito, riteniamo ovviamente opportuno inviare anche a tali soggetti la comunicazione ex art. 200 CCII.
2) Siamo assolutamente d'accordo con la soluzione ipotizzata nel quesito: il Curatore deve presentare le dichiarazioni citate, ma per quanto riguarda il contenuto non può assumersi la responsabilità di dati a cui non ha accesso. Anche sull'invio della PEC, non dovuto, siamo per prudenza d'accordo.
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Daniela De Mauro
caserta02/01/2025 09:38RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito
Buongiorno,
ricollegandomi alle questioni esposte rappresento la seguente situazione: apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una SNC (la compagine societaria non era stata ricostituita nel termine dei sei mesi) e del socio illimitatamente responsabile; la corte d'Appello revoca la sentenza nella sola parte di apertura della procedura nei confronti del socio in quanto al socio non è stato notificato il ricorso per l'apertura della procedura per cui a norma del disposto del comma 3 dell'art. 256 CC.II non ha ricevuto la convocazione e rimette gli atti al giudice di primo grado. Ora in qualità di curatore deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza per poi richiedere l'estensione della liquidazione giudiziale?
Nel mentre la corte a norme dell'art 53 c. 4 ha disposto l'obbligo per il debitore di compiere eventuali atti di gestione dei suoi beni personali sotto la vigilanza del curatore fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza, mediante informazione al curatore, con cadenza mensile, di tutte le operazioni economiche, patrimoniali e finanziarie compiute. Il curatore alla massa attiva ha acquisito un bene mobile registrato con trascrizione della sentenza al PRA ed ha provveduto a trascrivere la sentenza in Conservatoria in quanto presenti dei beni immobili, dovrà richiedere al GD l'autorizzazione per la cancellazione dei gravami? e dovrà farlo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza? e nel mentre dovrà metterli nella disponibilità del debitore?
grazie mille-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/01/2025 17:28RE: RE: estensione fallimento alla ditta individuale del socio fallito
La Corte d'Appello, mancando la prova della convocazione del socio illimitatamente responsabile, ha correttamente dichiarato la revoca della aperura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti e, a norma dell'art. 51 comma 12, ha disposto la comunicazione della sentenza di revoca al tribunale che aveva emesso il provvedimento revocato. Tale comunicazione o addirittura la rimessione degli atti al tribunale, ha lo scopo di mettere questo organo in condizione di valutare le ragioni della revoca e di intervenire ove, come nel caso, sia possibile per sanare la mancanza che aveva determinato la revoca, convocando ritualmente il socio illimitatamente responsabile e dichiarando di conseguenza l'apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti, che segue per legge alla dichiarazione di liquidazione della snc. Non è necessario, quindi, a nostro avviso, alcuna iniziativa del curatore, anche se potrebbe sempre essere opportuna una istanza in modo da evitare che la pratica rimanga ferma in cancelleria per un qualsiasi motivo.
Il resto è frutto del diversi effetti collegati dal codice della crisi alla revoca della liquidazione giudiziale rispetto alla revoca del fallimento. Quest'ultima non produceva alcun effetto fino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca, nel mentre il nuovo codice ha stabilito che fin dalla pubblicazione della sentenza di revoca la disponibilità dei beni ritorni al debitore, sotto la vigilanza del curatore in una situazione paragonabile allo spossessamento attenuato che segue all'apertura del concordato (art. 51 comma 2) e in questa ottica si innestano gli obblighi informativi di cui all'art. 51, comma 4, disposti dal tribunale; ciò ovviamente, fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di revoca, quando il debitore ritorna completamente in bonis e riacquista la piena e completa disponibilità dei propri beni. In questa fase intermedia tra pubblicazione della sentenza di revoca e suo passaggio in giudicato permangono le trascrizioni della sentenza di liquidazione giudiziale effettuate a tutela dei creditori per l'ipotesi che la revoca venga cassata in cassazione; ciò a maggior ragione nel caso di specie ove, per un verso, non è prevedibile una impugnazione della sentenza di revoca, e, per altro verso, una nuova dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del socio si può dare per scontata, previa rituale convocazione dello stesso, essendo stata confermata l'apertura della liquidazione della snc, cui segue, a cascata, quella dei soci illimitatamente responsabili.
Zucchetti SG srl
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