Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

rinvio verifica crediti tempestive

  • Marco Bettini

    MILANO
    25/09/2015 09:13

    rinvio verifica crediti tempestive

    Si chiede se possibile presentare istanza al G.D. per un rinvio della verifica crediti delle domande tempestive. Nel caso specifico la motivazione troverebbe ragione nel fatto che tutte le insinuazioni depositate nei termini si riferiscono a posizioni oggetto di un unico accordo transattivo che prevede la riduzione dei crediti vantati dai creditori (sostanzialmente già quantificati in occasione della stipula di detto accordo) in due diverse percentuali subordinate al verificarsi di un evento il cui esito si avrà per fine anno.
    Ciò sia per una semplificazione procedurale e sia perché ai mio parere la situazione di cui sopra non sembra ricadere nel comma 3 punto 1 dell'art. 96 essendo "condizionato" non il diritto di credito ma l'ammontare dello stesso.
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/09/2015 12:20

      RE: rinvio verifica crediti tempestive

      A nostro avviso la fattispecie potrebbe rientrare nella previsione dell'art. 96, ma, visto che la situazione può chiarirsi a breve, è preferibile un rinvio dell'udienza di verifica. Ovviamente lei può chiedere il rinvio, ma poi è il giudice a darlo,e questo dipende anche dai suoi impegni e, comunque, da una sua valutazione di opportunità.
      zuccheti Sg Srl
      • Marco Bettini

        MILANO
        01/10/2015 17:29

        RE: RE: rinvio verifica crediti tempestive

        A questo punto mi chiedo se in caso di concessione di un differimento dell'udienza i termini per la presentazione delle domande (30 giorni prima dell'udienza) rimangono invariati (quindi si prende come riferimento la data prevista in sentenza) o anche questi subiscono un differimento (30 giorni prima della nuova data).
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          01/10/2015 20:30

          RE: RE: RE: rinvio verifica crediti tempestive

          Questione quella da lei proposta ancora dibattuta L'interpretazione più aderente alla lettera della legge (artt. 93 e 1001) suggerirebbe di non poter considerare in alcun modo tempestive le domande pervenute dopo la scadenza del termine indicato, anche se arrivate in tempo utile per essere esaminate, come nel caso di una domanda trasmessa il ventinovesimo giorno prima dell'udienza o di un rinvio della prima udienza, perché, diversamente, si concederebbe agli organi fallimentari la possibilità di modificare la legge (peraltro l'art. 16 qualifica come perentorio il termine per la presentazione delle domande tempestive, con ciò dimostrando di non volere dare al gli organi fallimentari la libertà di influire sulla natura della domanda); con conseguenze non indifferenti per gli altri creditori, specie se si tratta di ammissione di crediti chirografari, i cui titolari, una volta trattati come tempestivi, non sarebbero tenuti a fornire la prova della non imputabilità del ritardo e parteciperebbero ai riparti come gli altri creditori concorrenti, in contrasto con la previsione di cui all'art. 112.
          Tuttavia, in una visione più sostanzialistica, pur ammettendo che l'esame di domande tardive all'udienza fissata per la verifica delle domande tempestive costituisca una forzatura della legge, una tale forzatura può essere attuata, per ragioni di economia processuale, qualora, da un lato, sia assicurata al creditore tardivo la garanzie del contraddittorio, comunicandogli che l'esame della sua domanda sarà anticipato e permettendogli, se lo ritiene, di offrire la prova della non imputabilità del ritardo, e, dall'altro, sempre che l'anticipazione dell'esame sia indifferente per gli altri creditori in funzione dei criteri di ripartizione dettati dall'art. 112; il che accade, ad esempio, quando non sono previsti riparti prima della prima udienza del calendario delle tardive, alla quale quella domanda dovrebbe essere ritualmente esaminata, oppure sono previsti riparti che non interessano i chirografari, o, ancora, se si tratta di crediti prelatizi (per i quali non vi è bisogno di dimostrare la incolpevolezza nel ritardo), quando l'attivo è comunque tale da far ritenere che, anche se fossero ammessi all'udienza destinata all'esame delle tardive, potrebbero comunque recuperare la quota distribuita ai pari grado, ecc..
          A questo criterio, sembra ispirata Cass. 26/03/2012, n. 4792, per la quale "L'ammissione tardiva al passivo del credito comporta solo il rischio di parziale incapienza, con la conseguenza che è legittimo il provvedimento del giudice delegato che disponga l'inserimento immediato nello stato passivo di una domanda di ammissione tardiva, alla stessa maniera di quelle tempestive; infatti, la fissazione di una nuova adunanza, pur in mancanza di particolari ragioni ostative alla decisione nell'adunanza già fissata, contrasterebbe con l'obbiettivo del sollecito espletamento delle operazioni di verifica dei crediti perseguito dalla legge".
          In sostanza, bisogna scegliere tra una linea più rigorosa per la quale il rispetto del termine iniziale riferito all'udienza fissata in sentenza è quello che segna la tempestività, o una linea più elastica per la quale, in caso di rinvio dell'udienza di verifica si sposta anche il termine per la presentazione delle domande. Questa seconda soluzione è preferibile ove, per i motivi detti, non abbia conseguenze per gli altri creditori.
          Zucchetti SG Srl
    • Federica Stellavatecascio

      Battipaglia (SA)
      16/11/2025 22:10

      RE: rinvio verifica crediti tempestive

      Buonasera,
      mi collego al quesito iniziale, ponendone uno relativamente diverso.

      Liquidazione giudiziale di cui sono Curatrice: un creditore ha presentato domanda tardiva, anche se prima dello svolgimento della 1^ udienza di verifica.

      Il Giudice Delegato, su mia istanza (per ragioni non attinenti a questa domanda tardiva), ha disposto il rinvio nello stato della 1^ udienza di verifica.

      A gennaio si svolgerà, quindi, la 1^ udienza di verifica in precedenza rinviata.

      Mi chiedo se la domanda di insinuazione presentata tardivamente debba essere esaminata all'udienza rinviata "nello stato".
      Tale udienza, ribadisco, costituisce rinvio della prima udienza, concernente l'esame delle tempestive.

      Essendo la domanda tardiva molto complessa, sarebbe preferibile avere più tempo per esaminarla, dunque in apposita udienza fissata per l'esame delle tardive.

      Ritenete che sia possibile all'udienza di gennaio, che costituisce rinvio della 1^ udienza di verifica, esaminare solo le tempestive e poi chiedere fissazione di nuova udienza per l'esame delle tardive già pervenute (ad oggi solo questa) e di quelle che perverranno?

      Grazie anticipatamente
      • Federica Stellavatecascio

        Battipaglia (SA)
        16/11/2025 22:12

        RE: RE: rinvio verifica crediti tempestive

        Specifico, ad integrazione della domanda da me posta, che le domande tempestive non sono state proprio esaminate, il G.D. ha solo "differito" l'udienza.
        Non è stato neanche depositato il progetto di stato passivo delle tempestive.
        Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        17/11/2025 12:43

        RE: RE: rinvio verifica crediti tempestive

        Quello da lei rappresentato è uno dei classici casi in cui va bene ogni soluzione.
        Invero, la lettera del primo comma dell'art. 208, come del primo comma dell'art. 201, inducono a preferire la soluzione più rigorosa che fa leva sul corretto funzionamento del sistema processuale scandito dall'iniziale termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo; ed è chiaro che l'udienza fissata per l'esame dello stato passivo considerata dalla norma è quella indicata nella sentenza che apre la procedura giacchè l'intera norma è dedicata all'atto che apre il procedimento di verifica. Questo sistema verrebbe alterato se si prendesse come riferimento per calcolare il termine a ritroso per presentare le domande tempestive l'udienza di rinvio fissata dal giudice delegato, perché, in tal caso, si lascerebbe a questi il potere di stabilire il momento in cui una domanda debba essere considerata.
        Di contro si impongono ragioni di economia processuale, in forza delle quali, ove sia fissata un'udienza ulteriore, ben possano essere considerate come tempestive anche le domande pervenute al curatore nei trenta giorni prima di questa seconda udienza, posto che, se la domanda viene presentata in tempo utile per consentire a lui lo studio della stessa, non viene alterato il contraddittorio tra tutti i creditori e non si produce alcun pregiudizio ai creditori strettamente tempestivi, non essendo possibile, prima della chiusura dello stato passivo e della dichiarazione di esecutività, procedere ai riparti, nell'ambito dei quali potrebbe assumerebbe rilievo l'eventuale tardività . Ed, in tal senso sembra orientata anche la S. Corte (Cass. 26 marzo 2012 n. 4792) , che, con riferimento ad una domanda pervenuta (all'epoca) in cancelleria oltre il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza, ha ritenuto legittimo che il giudice delegato l'avesse presa in considerazione per l'inserimento immediato nello stato passivo alla stessa maniera delle domande tempestive, data l'identità delle forme e procedure. "Una diversa soluzione- precisa la Corte- che imponesse in ogni caso la fissazione di una nuova adunanza pur in mancanza di particolari ragioni ostative alla decisione nell'adunanza già fissata, contrasterebbe ingiustificatamente con l'obiettivo del sollecito espletamento delle operazioni di verifica dei crediti perseguito dalla legge".
        Queste sono le alternative, scelga lei quale scegliere.
        Zucchetti SG srl
        • Federica Stellavatecascio

          Battipaglia (SA)
          17/11/2025 13:26

          RE: RE: RE: rinvio verifica crediti tempestive

          Grazie