Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ammissione del credito per interessi su accertamenti IMU e TASI

  • Maurizio Alivernini

    ROMA
    23/05/2022 16:00

    Ammissione del credito per interessi su accertamenti IMU e TASI

    Si chiede se, ai fini del riconoscimento del credito in oggetto nella categoria privilegiati ex art. 2752 c.c., è sufficiente che il Comune istante indichi solo negli avvisi portanti i crediti dello stesso, allegati alla domanda, sostenendo che questi contengono tutte le informazioni previste e richieste, in quanto nel PROSPETTO CONTABILE (a pagina 6 degli avvisi IMU e TASI, a pagina 3 degli avvisi TARI) sono rilevabili: l'importo degli interessi calcolati sull'imposta, la causale degli stessi, la data di calcolo, i tassi applicati.
    Mi sono convinto in prima battuta di attribuire carattere chirografario agli interessi così come richiamato dall'art. 54, co. 3, L.F., con la precisazione che il trattamento preferenziale accordato dalla legge agli accessori del credito non può comportare la sottrazione degli stessi alla necessità di una specifica domanda di ammissione al passivo.
    Gli interessi, per godere, in sede di stato passivo, dell'estensione del privilegio ex art. 2479 cod. civ., devono essere necessariamente dettagliati dal creditore istante nella domanda, che deve quindi specificare la data di decorrenza o il periodo di riferimento, nonché il tasso di interesse applicabile. Gli interessi sono accessori di un diritto di credito che andrà soddisfatto con rango concorsuale, questi vanno indicati nell'istanza di insinuazione al passivo con tutti gli elementi necessari per poter verificarne il calcolo, di modo che gli organi della procedura possano verificarne l'esatta determinazione dell'importo richiesto. Cass. sez. I civ., n. 21459.
    Il Comune obietta nelle osservazioni ex art. 95 2c L.F., peraltro quattro giorni prima dell'udienza con firma digitale non verificata, contenente errori nella formattazione o nelle indicazioni contenute nella firma e calcolata solo su una parte del documento, sostenendo che l'esclusione dal privilegio sia motivata da una interpretazione meramente formalistica e capziosa dell'art. 54 L.F., priva di effettive ragioni sostanziali..
    Si procede al deposito delle osservazioni comunque tardive e si rimette al G.D. la decisione in merito?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/05/2022 18:21

      RE: Ammissione del credito per interessi su accertamenti IMU e TASI

      E' difficile dare una risposta non conoscendo gli atti e non sapendo cosa abbia effettivamente chiesto il Comune.
      Sembra di capire che questi abbia chiesto l'insinuazione al passivo di una certa somma, comprensiva anche degli interessi, le cui modalità di calcolo si trovano nella documentazione allegata. Se è così, la domanda di ammissione degli interessi c'è e si deve discutere se il conteggio fatto sia sufficiente. Se così non è, nel senso che il Comune non ha proprio chiesto l'ammissione per interessi, nemmeno in via comulativa con il capitale, allora manca una domanda specifica per l'ammissione degli interessi, e la conseguenza è il mancato riconoscimento degli interessi e non la sola degradazione in chirografo.
      Il fatto che lei proponga questa soluzione dell'ammissione chirografaria ci induce a pensare che sia vera la prima ipotesi prospettata. In tal caso possiamo solo ribadire che il criterio da utilizzare è quello da lei ricordato secondo cui gli interessi vanno indicati nell'istanza di insinuazione al passivo con tutti gli elementi necessari per poter verificarne il calcolo, di modo che gli organi della procedura possano verificarne l'esatta determinazione dell'importo richiesto, ove l'indicazione nell'istanza di insinuazione va interpretata in senso lato come ricorso e relativa documentazione. Di modo che, se lei è in grado, senza dover ricorrere a calcolo complicati e difficili, di poter calcolare gli interessi, deve riconoscere gli stessi e attribuirgli il rango privilegiato- quanto a tasso e durata- indicato dall'art. 2749 c.c., dal momento che i crediti per capitale sono privilegiati. Se non è in condizione di effettuare tale calcolo, o li esclude qualora gli elementi forniti non permettono di calcolare gli interessi, o li ammette in chirografo con la motivazione che gli elementi forniti, pur consentendo il calcolo degli interessi, non permettono di definirne i limiti entro cui riconoscere il privilegio ai sensi dell'art. 2749 c.c..
      Rimettere la questione al giudice potrebbe essere utile, anche perché la decisione finale spetta al giudice, ma a questi deve offrire elementi per una soluzione e quanto più agevola la soluzione tanto meglio è.
      Zucchetti SG srl
      • Maurizio Alivernini

        ROMA
        23/05/2022 19:01

        RE: RE: Ammissione del credito per interessi su accertamenti IMU e TASI

        Grazie.
        In merito alla tardiva presentazione delle osservazioni?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/05/2022 18:50

          RE: RE: RE: Ammissione del credito per interessi su accertamenti IMU e TASI

          Il dato è abbastanza irrilevante in quanto è ormai pacifico che i creditori possono fare le loro osservazioni fino all'udienza di verifica e che la mancata presentazione di osservazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza o la tardiva presentazione delle stesse non preclude né la possibilità di esporre le tesse in sede di verifica né di presentarle quale motivo di opposizione.
          A favore di questa tesi milita la constatazione che il legislatore non ha qualificato come perentorio il termine neanche per il deposito delle osservazioni, né ha sanzionato a pena di decadenza la mancata presentazione delle stesse, in totale difformità dalla formula utilizzata nel settimo comma dell'art. 99; di modo che, collegare effetti preclusivi alla mancata o tardiva presentazione da parte dei creditori di osservazioni al progetto di stato passivo entro il termine all'uopo previsto, significherebbe attribuire una non prevista conseguenza decadenziale, ricollegabile- in mancanza di una espressa previsione- ad una forma di adesione alle conclusioni del curatore, siccome non contestate, con conseguente venir meno, per difetto di soccombenza, dell'interesse ad impugnare il provvedimento del giudice delegato che le faccia proprie. Inoltre, posto che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., in materia di ius novorum, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, e non comprime il diritto di difesa, consentendo la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato, dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa appunto la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello di appello, diventa incongruo affermare che il mancato rispetto del termine di cinque giorni prima dell'udienza farebbe venir meno l'obbligo del curatore di esaminare e valutare le osservazioni e documenti del creditore e facoltizzerebbe il giudice delegato a decidere prescindendo dalla tardiva produzione. Solo ove queste preclusioni nella fase avanti al giudice delegato si riproducessero nella fase della impugnazione, la decadenza avrebbe un senso, altrimenti si finirebbe soltanto per obbligare il creditore a proporre opposizione allo stato passivo per fornire, ad esempio, una prova che non ha potuto dare nella fase precedente per non aver potuto produrre un documento che già aveva o per non aver potuto contestare per iscritto le proposte del curatore nel progetto di stato passivo.
          Zucchetti SG srl
          • Alessandro Bartoli

            Citta' di Castello (PG)
            12/09/2023 10:21

            RE: RE: RE: RE: Ammissione del credito per interessi su accertamenti IMU e TASI

            Buongiorno,
            mi inserisco in questa discussione per fare le seguenti domande.
            nel mio caso il Comune, oltre a non aver indicato le modalità di calcolo degli interessi, per i quali si chiederà conto, mi allega gli avvisio di accertamento senza dare conto della avvenuta notifica. Cioè non ho la prova della avvenuta notifica. Se gli importi fossero effettivamente dovuti, come da riscontro contabile, riterrei non necessaria tale prova.
            Ho infine dei dubbi sulle sanzioni, che vengono richieste con lo stesso privilegio della sorte. L' art. 2752 fa riferimento agli importi dovuti per tasse ed imposte (ma non sanzioni).
            Chiedo, cortesemente, un vostro contributo.
            grazie.
            Alessandro Bartoli
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              26/09/2023 12:05

              RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione del credito per interessi su accertamenti IMU e TASI

              Se nell'avviso di accertamento sono contenuti gli elementi che provano il credito del Comune, la notifica è necessaria solo ai fini della verifica del termine decadenziale per la stessa: se al momento della presentazione dell'istanza di ammissione tale termine non è ancora scaduto, non è necessario che l'atto sia stato notificato e che tale notifica sia provata.

              Se invece in tale momento il termine per l'accertamento è scaduto, certamente il Comune dovrà provare di aver notificato gli accertamenti nei termini di legge, in caso contrario sarà decaduto dalla possibilità di emetterli e quindi di richiedere il pagamento delle somme in essi indicate.


              Per quanto riguarda le sanzioni, la questione è da tempo chiaramente inquadrata, purtroppo in tono (in parte) dubitativo, infatti:

              - da un lato è pacifico che il testo dell'ultimo comma dell'art. 2752 c.c. non contenga alcun accenno alle sanzioni tributarie previste dalle norme istitutive dei vari tributi locali, a differenza di quanto invece accade per i tributi erariali previsti dal primo e secondo comma del medesimo art. 2752 c.c.;

              - dall'altro lato, l'art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011 stabilisce, in via di interpretazione autentica, che "Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali".


              Ora, di quest'ultima disposizione sono state date due interpretazioni:

              - come un chiarimento che la locuzione "dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni" è da intendersi riferita a tutti i tributi comunali e provinciali, quale che ne sia la fonte (con l'ulteriore estensione ai tributi regionali operata dalla Ordinanza della Suprema Corte n. 24071/2021), rimanendo escluse le sanzioni perché non menzionate

              - come un rinvio non solo alle norme istitutrici dei tributi ma anche a quelle che regolamentano le sanzioni ("tutte le disposizioni"), estendendo il privilegio anche a queste ultime.


              Noi propendiamo nettamente per la prima di esse, sulla base della genesi e ratio dell' "estensione" operata dal D.L. 201/2011:

              - in conseguenza del tenore dell'ultimo comma dell'art. 2752 c.c. era subito sorto il problema se questa norma andasse interpretata in senso letterale/restrittivo, escludendo quindi la collocazione privilegiata ad altri crediti comunali, pur ritenuti aventi natura tributaria, ma non previsti dal T.U. 14 settembre 1931 n. 1175 sulla finanza locale (tale era l'orientamento della giurisprudenza di merito, cfr, tra tante, ,Trib. Monza 3 dicembre 1990; Trib. Reggio Emilia 8 gennaio 1990; Trib. Monza 24 maggio 1988; Trib. Pordenone 13 luglio 1990; Trib. Reggio Emilia 18 settembre 1989; Trib. Milano 16 gennaio 1989)

              - oppure fosse più corretta una interpretazione estensiva, come all'epoca sostenevano dagli uffici finanziari

              - tale dissidio era diventato imponente proprio a seguito della introduzione dell'ICI (ora sostituita dall'IMU) ed è stato risolto dall'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che nella sentenza 11930/2010 hanno stabilito che "Il privilegio generale sui mobili, istituito dall'art. 2752, comma ultimo, c.c. ... deve essere riconosciuto anche per i crediti relativi all'imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), anche se non compresa, tra i tributi contemplati dal r.d. n. 1175 del 1931, perché introdotta successivamente con il d.lg. n. 504 del 1992, posto che le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un'interpretazione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l'intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio"

              - sia la giurisprudenza che la normativa citata si sono occupate esclusivamente dei tributi, senza mai menzionare le sanzioni pertanto, proprio seguendo i principi dettati dal massimo organo giurisprudenziale ("interpretazione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività"), riteniamo che al disposto del D.L. 201/2011, palesemente interpretativo e non modificativo, non si possa attribuire il "potere" di estendere il privilegio alle sanzioni, che la legge menziona nei primi due commi e non nell'ultimo, indicando una precisa e inderogabile scelta.

              Riteniamo quindi che le sanzioni sui tributi locali, IMU compresa, non godano del privilegio; e ci risulta che sia questa la posizione assolutamente prevalente.
              • Alessandro Bartoli

                Citta' di Castello (PG)
                01/10/2023 08:54

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione del credito per interessi su accertamenti IMU e TASI

                Ringrazio per la precisazione.
                Alessandro Bartoli