Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

TERMINE PER INSINUAZIONE AL PASSIVO TEMPESTIVO

  • Riccardo Mengozzi

    Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
    05/06/2014 19:04

    TERMINE PER INSINUAZIONE AL PASSIVO TEMPESTIVO

    L'udienza di verifica delle domande tempestive è fissata per il giorno 25 giugno 2013.
    E' corretto che le domande al passivo debbano essere inviate al curatore entro venerdì 23 maggio e che il progetto di stato passivo debba essere inviato e depositato entro il giorno 09 giugno.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/06/2014 20:33

      RE: TERMINE PER INSINUAZIONE AL PASSIVO TEMPESTIVO

      Classificazione: STATO PASSIVO / DOMANDA
      Come abbiamo detto altre volte, i criteri di computo dei termini sono quelli che si rinvengono nella disciplina generale dettata dagli artt. 155 e ss. c.p.c. Regola cardine è che nel calcolo dei termini a giorni dies a quo non computatur, dies ad quem computatur. Si pone una eccezione per i termini c.d. liberi per i quali non deve computarsi né il giorno iniziale né quello finale, ma sia i termini ordinatori che quelli perentori possono essere considerati come liberi solo in presenza di una norma che tali espressamente li qualifichi.
      Poiché l'art. 93 l.f. dispone che le domande devono essere trasmesse al curatore "almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo" e non qualifica come libero tale termine, deve applicarsi il principio generale e, trattandosi di termine a ritroso, deve partirsi dalla data dell'udienza, che non va computata e contare trenta; il giorno in cui cade, segna il termine per la presentazione delle domande tempestive, perché, come precisa l'art. 101, sono tardive quelle trasmesse "oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo".
      Seguendo questo sistema di calcolo il termine di trenta giorni scadeva, se non facciamo male i conti, lunedì 26 maggio posto che non calcolando il giorno del 25 giugno, e contando trenta si arriva al 26 maggio; quelle successive al 26 maggio sono tardive.
      Lo stesso criterio va utilizzato per calcolare i 15 giorni per il deposito del progetto di stato passivo (Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo…", dispone il secondo comma dell'art. 95), per cui il giorno ultimo per tale incombente è martedì 10 giugno.
      Zucchetti SG Srl

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      • Domenico Apa

        Pagani (SA)
        18/07/2018 18:20

        RE: RE: TERMINE PER INSINUAZIONE AL PASSIVO TEMPESTIVO

        Salve, ho un caso simile ma che riguarda l'udienza di verifica delle domande tardive fissata per il giorno 13 Settembre 2018.
        E'corretto affermare che il progetto di stato passivo tardive debba essere inviato e depositato entro il giorno 29 Luglio e che essendo domenica retrocede a venerdì 27, o al massimo a sabato 28?.
        Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/07/2018 14:32

      RE: TERMINE PER INSINUAZIONE AL PASSIVO TEMPESTIVO

      Esatto, venerdì 27 alla luce di quanto detto nel ppost che precede. Infatti i 15 giorni antecedenti l'udienza di verifica, non calcolando agosto, scadrebbero il 29 luglio, che è domenica.
      Zucchetti SG Srl

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      • Domenico Apa

        Pagani (SA)
        20/07/2018 15:13

        RE: RE: TERMINE PER INSINUAZIONE AL PASSIVO TEMPESTIVO

        Grazie, come sempre preziosissimi.
      • Andrea Coen

        Ancona
        03/04/2019 17:12

        RE: RE: TERMINE PER INSINUAZIONE AL PASSIVO TEMPESTIVO

        Mi inserisco nella discussione per un interrogativo scaturito dalle osservazioni proposte da un creditore . Nella sentenza dichiarativa di fallimento della società di cui sono curatore era stata indicata la data del 26.09.2017 per la verifica dello stato passivo tempestive. Il termine di 30 gg per la presentazione delle domande tempestive sarebbe quindi spirato in data 27.07.2017 (tenuto conto della sospensione feriale). In data 08.09.2017 il sottoscritto ha depositato il progetto di stato passivo rispettando i 15 gg ai sensi dell'art. 95 L.F. tenendo conto dell'udienza del 26.09.2017. Il 18.09.2017 il Giudice ha rinviato d'ufficio la prima udienza differendola dal 26.09.2017 al 05.10.2017. Un creditore oggi mi contesta di aver considerato la sua domanda come tardiva (domanda presentata il 28.07.17) mentre a suo avviso doveva essere valutata tra le tempestive poiché i 30 giorni per la presentazione della domanda avrebbero dovuto essere calcolati a ritroso dalla prima udienza effettiva del 05.10.2017 e non dal 26.09.2017. Non condivido tale contestazione in quanto ciò avrebbe l'effetto di alterare i termini di presentazione delle domande sulla base di una mera organizzazione interna degli uffici, posto oltretutto che la comunicazione ex art 92 L.F. faceva riferimento alla data di udienza del 26.09.2017. Chiedo una Vostra cortese opinione in merito. Vi ringrazio anticipatamente.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/04/2019 19:17

          RE: RE: RE: TERMINE PER INSINUAZIONE AL PASSIVO TEMPESTIVO

          Siamo d'accordo con la sua interpretazione.
          Il fatto è che il terzo comma dell'art. 96 l.fall. – nella parte in cui prevede la possibilità del rinvio dell'udienza di verifica- non contiene alcuna indicazione di coordinamento con il sistema delle tardive; introdotto, infatti, il termine di trenta giorni prima dell'udienza di verifica per la presentazione delle domande tempestive, sarebbe stato opportuno chiarire se, in caso di rinvio, si riaprono o non i termini per la presentazione delle domande tempestive.
          Mancando una norma del genere e mancando anche, per quanto a nostra conoscenza, precedenti giurisprudenziali specifici, a noi pare condivisibile l'opinione espressa da qualche Autore (Bozza, in Trattato Jorio-Fabiani), secondo cui l'interpretazione più aderente alla lettera della legge suggerisce di non poter considerare in alcun modo tempestive le domande pervenute dopo la scadenza del termine indicato originariamente per la verifica, anche nel caso di un rinvio della prima udienza (sia essa mai tenuta che aperta e rinviata per la prosecuzione); ciò anche perché, diversamente, si concederebbe agli organi fallimentari la possibilità di modificare la legge, con conseguenze, peraltro, non indifferenti per gli altri creditori in quanto i creditori cronologicamente tardivi, ove trattati come tempestivi, non sarebbero tenuti a fornire la prova della non imputabilità del ritardo e parteciperebbero ai riparti come gli altri creditori concorrenti, in contrasto con la previsione di cui all'art. 112.
          Proprio questa considerazione, d'altra parte, spinge a dire che, sebbene l'esame di domande tardive all'udienza rinviata per la verifica delle domande tempestive costituisca una forzatura della legge, una tale forzatura potrebbe essere attuata, per ragioni di economia processuale, qualora, l'anticipazione dell'esame sia indifferente per gli altri creditori in funzione dei criteri di ripartizione dettati dall'art. 112, ferma restando l'onere per il creditore tardivo di offrire la prova, ove serva, della non imputabilità del ritardo.
          In sostanza, a nostro avviso, la domanda del caso prospettato è da ritenere tardiva, il che non esclude che possa egualmente essere esaminata, benchè tardiva, all'udienza rinviata per l'esame delle domande tempestive, ove un tale esame non pregiudichi gli altri creditori e comunque il creditore ha gli oneri che incombono ai creditori tradivi.
          Zucchetti SG srl
          • Andrea Coen

            Ancona
            05/04/2019 12:23

            RE: RE: RE: RE: TERMINE PER INSINUAZIONE AL PASSIVO TEMPESTIVO

            Vi ringrazio per la Vostra consueta precisione e puntualità nella risposta.
            Cordiali saluti.
    • Alessandro Pignatti

      Modena
      14/09/2021 23:58

      RE: TERMINE PER INSINUAZIONE AL PASSIVO TEMPESTIVO

      Buonasera, mi inserisco in questa discussione per chiedere se sia possibile ammettere al passivo una domanda di insinuazione nel passivo presentata oltre il termine di 30 giorni?
      Nel caso di specie, ho chiesto al GD di fissare data per udienza tardive e oggi mi ha comunicato come data il 07.10.2021; sempre oggi ho ricevuto una domanda di ammissione al passivo.

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      • Zucchetti SG

        Vicenza
        15/09/2021 13:45

        RE: RE: TERMINE PER INSINUAZIONE AL PASSIVO TEMPESTIVO

        La fattispecie da lei rappresentata riguarda l'arrivo di una domanda tardiva e la fissazione dell''udienza per l'esame della stessa per il 7.10.2021 e l'arrivo di una nuova domanda tardiva in data 14.9.2021.
        Situazione questa ben diversa da quella di cui si è parlato nel dibattito che precede che riguardava la possibilità di esaminare all'udienza di verifica delle domande tempestive (sia alla prima che a quelle di rinvio) anche le domande tardive in quanto pervenute dopo il trentesimo giorno anteriore alla prima udienza di verifica. Nel caso in esame, invece, si sta prospettando la possibilità di esaminare alla prima udienza fissata per la verifica delle tardive una domanda, sempre tardiva, pervenuta dopo il trentesimo giorno prima di detta udienza, che non è la prima udienza di verifica delle domande tempestive. Nel caso precedente venivano in discussioni principalmente la fonte della fissazione della prima udienza (la sentenza di apertura della procedura emessa dal tribunale) e i riflessi nei confronti dei terzi dell'anticipazione della domanda tardiva al momento della verifica delle tempestiva, in quanto i creditori chirografari sarebbero poi stati trattati nei riparti come i tempestivi indipendentemente dalla prova della non imputabilità del ritardo, come richiesto dall'art. 225 per recuperare la quota già distribuita ai creditori nella medesima posizione; ora, si tratta di udienze fissate tutte dal giudice delegato e di creditori tardivi.
        Pertanto, nella prima udienza fissata per la verifica delle tardive, il curatore può esaminare tutte le domande tardive pervenute, giacchè non ricorre più la necessità di differenziare le domande tempestive, trasmesse nel termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di verifica fissata con la sentenza dichiarativa di fallimento. Il limite temporale, in questo caso, è dato dalla data di 15 giorni anteriori all'udienza, fissata per il deposito in cancelleria del progetto di stato passivo; data che segna anche il termine ultimo per la trasmissione del progetto ai creditori tardivi, in modo da metterli in condizione di conoscere quanto predisposto dal curatore e poter presentare osservazioni scritte e documentazione integrativa fino a cinque giorni prima e comunque presentarsi all'udienza preparati.
        In sostanza il curatore può esaminare e includere nel progetto di stato passivo delle tardive tutte le domande tardive pervenute fino al momento in cui deve procedere al deposito di tale progetto; ovviamente, il curatore, se ha bisogno di un tempo maggiore per esaminare una domanda pervenuta a ridosso della scadenza del citato termine, può chiedere la fissazione di nuova udienza per l'esame di questa ulteriore domanda
        Zucchetti SG srl
        • Santina Meli

          siracusa
          27/07/2023 18:05

          RE: RE: RE: TERMINE PER INSINUAZIONE AL PASSIVO TEMPESTIVO

          Buonasera ho una perplessità. Sono curatore di un fallimento ed ho depositato il progetto di stato passivo delle domande tardive. Qualora pervenga un'ulteriore domanda entro la data di domani che dovrebbe essere il termine ultimo per il deposito del progetto di stato passivo, che, come detto, ho già depositato, dovrei esaminarla e inserirla in progetto? E se si dovrei fare un nuovo progetto inserendo tutti i creditori nuovamente o un ulteriore progetto relativo alla sola domanda pervenuta. Oppure considerato che il progetto è stato già depositato e inviato ai ceeditori questa ulteriore domanda dovrebbe essere esaminata ormai in altra udienza? Grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            27/07/2023 19:36

            RE: RE: RE: RE: TERMINE PER INSINUAZIONE AL PASSIVO TEMPESTIVO

            In vista della udienza fissata per la verifica delle tardive, il curatore può esaminare tutte le domande tardive pervenute, giacchè non ricorre più la necessità di differenziare le domande tempestive, trasmesse nel termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di verifica fissata con la sentenza che apre la procedura di liquidazione giudiziale, e quelle tardive pervenute al curatore successivamente, trattandosi di domande tutte tardive, tutte soggette alla disciplina dell'art. 225, sia se esaminate alla prima udienza di accertamento delle tardive che in quelle successive ; non vi sono, quindi, ostacoli- se non quella di assicurare il rispetto delle regole del contraddittorio- a che il curatore esamini anche domande pervenute in tempi più ravvicinati all'udienza fissata dal giudice. In tal modo, il termine ultimo per la presentazione di domande tardive diventa quello di quindici giorni antecedenti l'udienza di esame delle tardive, che è il termine per il deposito in cancelleria del progetto di stato passivo.
            Nella specie da lei rappresentata, se abbiamo ben capito, lei ha depositato e trasmesso ai creditori il progetto di stato passivo prima che scoccasse il quindicesimo giorno anteriore alla udienza di verifica e prima della scadenza di tale termine è arrivata la nuova domanda tardiva; se è così lei può esaminarla e, quanto alle modalità, lei esamina la domanda ulteriore e poi deposita la sua decisione come integrativa del progetto di stato passivo già comunicato e la comunica ai creditori, in modo che questi sappiano, nel termine previsto dalla legge di 15 giorni prima dell'udienza di verifica che in quella sede si discuterà anche della domanda aggiunta.
            Zucchetti SG srl