Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Domanda ammissione al passivo del creditore fondiario - spese legali sostenute nella procedura esecutiva individuale

  • Giovanni Zannetti

    REGGIO EMILIA (RE)
    17/05/2021 16:08

    Domanda ammissione al passivo del creditore fondiario - spese legali sostenute nella procedura esecutiva individuale

    Sono curatore di un fallimento dichiarato mentre pendeva procedura esecutiva immobiliare in fase di asta contro la fallita in fase.
    Il creditore fondiario prosegue la procedura esecutiva ex art. 41 TUB e chiede l'ammissione al passivo fallimentare.
    Nella domanda di ammissione al passivo si chiede la prededuzione per le spese vive sostenute nella procedura esecutiva immobiliare (spese di notifica, contributo unificato, fondo spese in favore della procedura etc) e poi viene chiesta l'ammissione con privilegio ipotecario del compenso spettante al legale per l'attività svolta nella procedura esecutiva immobiliare; tale ultima richiesta è priva di qualunque riscontro documentale che comprovi l'esistenza del credito; si fa semplicemente riferimento al DM 55/2014 che stabilisce l'importo dei compensi legali.
    A mio avviso il credito riveniente dalle spese vive sostenute va ammesso; ma non in prededuzione ma con privilegio ex art. 2770 c.c.
    Invece il credito per compenso del legale va escluso in quanto manca la prova dell'avvenuto esborso nei confronti del legale e/o la fattura emesso da questi.
    Manca altresì il provvedimento di liquidazione delle spese da parte del giudice dell'esecuzione in quanto non è ancora stato emesso.
    La richiesta quindi appare piu come una sorta di istanza di liquidazione delle spese che come una domanda di ammissione al passivo fallimentare.
    Ritengo, però, che le spese del legale della procedura esecutiva non possano essere "liquidate" in sede fallimentare e che l'unico modo per il creditore fondiario di vedere il credito per spese legali ammesso al passivo sia di dimostrare l'esistenza di tale credito (producendo fattura del legale e prova del pagamento in suo favore).
    Resto in attesa del Vostro parere.
    Ringrazio e saluto cordialmente
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/05/2021 19:46

      RE: Domanda ammissione al passivo del creditore fondiario - spese legali sostenute nella procedura esecutiva individuale

      A nostro avviso le spese vive e quelle del legale vanno unitariamente considerate in quanto tutte spese relative al giudizio di esecuzione immobiliare. In questa ottica, non punteremmo tanto sul fatto che non è stata emessa ancora la fattura da parte del legale in quanto la banca, avendo effettuato l'esecuzione con un legale, sicuramente deve sopportare la relativa spesa, anche se non ancora è avvenuto l'esborso e, a norma dell'art. 95 cpc, le spese dell'esecuzione sono a carico dell'esecutato. Piuttosto è rilevante il fatto che manca la liquidazione delle spese che compete al giudice dell'esecuzione anche in pendenza del fallimento dell'esecutato, posto che, se il creditore si serve del privilegio processuale di poter iniziare o proseguire l'esecuzione anche in pendenza del fallimento, all'esecuzione vanno applicate le ordinarie norme dell'espropriazione, salva diversa disposizione della legge speciale. In mancanza, il credito non può essere riconosciuto, come lei giustamente dice..
      Ad ogni modo, per la parte già documentabile e documentata (le spese anticipate) e per quelle che nel frattempo il giudice dell'esecuzione liquiderà, si tratta di stabilirne la collocazione. Escluderemmo la prededuzione perché se l'esecuzione è iniziata prima della dichiarazione di fallimento le spese hanno natura concorsuale; se dopo (e comunque per quelle sostenute dopo) non vi è alcun interesse del fallimento coinvolto, dal momento che l'esecuzione è proseguita nell'esclusivo interesse del creditore fondiario. Per lo stesso motivo escluderemmo il privilegio ex art. 2770 c.c. per le spese successive al fallimento, posto che anche detta norma richiede, per la concessione del privilegio, che le spese dell'esecuzione siano state sostenute nell'interesse comune dei creditori, che nel caso manca in quanto dichiarato il fallimento, il curatore ha preso la disponibilità dei beni ed è cessato il pericolo che il debitore potesse disfarsene; nel mentre per le spese dal pignoramento in poi antecedenti la dichiarazione di fallimento, il privilegio in questione può essere riconosciuto perché in quella fase il pignoramento ha teoricamente impedito che il debitore si privasse del bene.
      Zucchetti Sg srl