Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

revoca dell'ipoteca giudiziale consolidata

  • Alberto Miglia

    Torino
    19/12/2019 16:52

    revoca dell'ipoteca giudiziale consolidata

    Buongiorno, vi sono dei casi in cui l'ipoteca giudiziale è revocabile ex art. 67 lf anche se consolidata? (iscritta il settimo mese antecedente al fallimento).
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/01/2020 17:22

      RE: revoca dell'ipoteca giudiziale consolidata

      Bisogna chiarirsi con il significato dei termini. Ipoteca consolidata significa che è decorso il termine previsto dalla legge per quel tipo di ipoteca per poter essere revocata; tale termine non è, infatti, solo di sei mesi ma può essere anche di un anno dato che l'art. 67 prevede due periodi sospetti per la revoca delle ipoteche per tre differenti situazioni, e cioè:
      a-le ipoteche volontarie per debiti preesistenti non scaduti sono revocabili se costituite nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (n. 3, co. 1 art. 67 l. fall.);
      b- le ipoteche giudiziali o volontarie per debiti scaduti sono revocabili se costituite entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento (n. 4, co. 1 art. 67);
      c-tutti gli atti costitutivi di un diritto di prelazione, comprese le ipoteche, per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, sono revocabili se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento (comma 2 art. 67 l. fall.).
      A parte le differenze identificative delle varie fattispecie, nei primi due casi è la controparte che deve provare che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, nel mentre nel terzo caso, è il curatore che deve fornire la prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore.
      Nel suo caso, quindi, l'ipoteca, se rientrante nelle previsioni sub b) e c) è consolidata; se rientra nella previsione sub a) non è consolidata in quanto può essere ancora oggetto di revoca.
      Zucchetti SG srl