Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

URGENTE : ammissione al passivo di un credito oggetto di lite presso il Tribunale delle Imprese

  • Monica Bino

    PONTE NELLE ALPI (BL)
    16/01/2023 19:06

    URGENTE : ammissione al passivo di un credito oggetto di lite presso il Tribunale delle Imprese

    Buonasera,
    mi scuso innanzitutto per l'urgenza.

    Espongo qui di seguito il mio caso:
    - decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che ingiungeva al creditore Alfa di pagare, all'odierna fallita Beta, la somma di euro 350.000;
    - il creditore Alfa, che vantava un controcredito di euro 150.000, ha proposto opposizione al D.I. contestando l'esistenza dell'intero credito decidendo tuttavia, al solo fine di evitare un'esecuzione a proprio danno, di pagare a Beta la somma di euro 200.000;
    - il Tribunale ha tuttavia dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale delle Imprese e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto: dunque il D.I. è stato revocato;
    - Il fallimento ha riassunto la causa presso il Tribunale delle Imprese chiedendo che venga accertato che Alfa è debitore nei confronti di Beta della somma di euro 350.000 detratto l'importo di euro 200.000già pagato a seguito dell'emissione del DI opposto e chiedendo altresì che Alfa sia condannata a pagare a Beta la somma residua di euro 150.000.

    Il creditore Alfa fa domanda di insinuazione al passivo sia per la somma di euro 200.000 derivante dal DI opposto poi revocato che, in via riconvenzionale, per la somma di euro 150.000 producendo fatture.

    Ora, il curatore, in sede di stato passivo, deve:
    1) escludere la somma di euro 350.000 in quanto il credito è contestato con causa pendente presso il Tribunale delle Imprese? E' certo, in questo caso, che Alfa farà opposizione allo stato passivo...
    2) ammettere con riserva (anche se non è una riserva prevista dalla legge) la somma di euro 350.000 in attesa della sentenza del Tribunale delle Imprese? Certo è che la riconvenzionale Alfa l'ha correttamente proposta e documentata avanti il giudice delegato e non avanti il Tribunale delle Imprese...

    Quale è la decisione corretta del curatore? Vedete soluzioni intermedie che non ho considerato?

    Grazie molte dell'aiuto.


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/01/2023 12:18

      RE: URGENTE : ammissione al passivo di un credito oggetto di lite presso il Tribunale delle Imprese

      A nostro avviso andrebbero tenute distinte le due pretese di Alfa.
      Quella della restituzione della somma di euro 200.000 potrebbe in teoria essere accolta in quanto pagata sulla base di un titolo poi revocato, tuttavia il curatore può rigettare l'istanza assumendo che il fallimento vanta un credito di euro 350.000 e che la somma versata costituisce un acconto sul maggior credito vantato. Ovviamente Alfa proporrà opposizione e si avrà un processo fallimentare in cui Alfa tenderà a dimostrare che Beta non vanta alcun credito nei suoi confronti e che il pagamento è stato effettuato solo perché esisteva un titolo provvisoriamente esecutivo, ora venuto meno. Questo procedimento è ammissibile in quanto, sebbene si discuta di un credito del fallimento, lo stesso è finalizzato a dimostrare l'esistenza del credito di Alfa insinuato al passivo. Inoltre non dovrebbero esserci interferenze di questo giudizio con quello promosso dal fallimento avanti al tribunale delle imprese in quanto qui l'attore ha chiesto il pagamento dei residui euro 150.000; è probabile tuttavia che anche in questa sede Alfa negherà qualsiasi credito di Beta nei suoi confronti, per cui, a quel punto, si avranno due giudizi in parte coincidenti e si dovrà decidere la sospensione di uno di essi, ma questo è problema futuro.
      La richiesta di Alfa di insinuare il credito di euro 150.000 potrà essere variamente considerata a seconda delle intenzioni del fallimento. Ossia, partendo sempre dal concetto che questo si ritiene creditore per euro 350.000 complessive verso Alfa, potrebbe in primo luogo rigettare la domanda se priva di documentazione precisando che rimangono impregiudicate le altre pretese del fallimento già avanzate avanti al giudice ordinario. Se si supera questo scoglio della mancanza di prova, la curatela ha una alternativa: o accoglie la domanda facendo la precisazione di cui in precedenza, oppure rigetta la domanda eccependo la compensazione con il proprio residuo credito di 150.000, nel qual caso dovrà rinunciare alla domanda avanzata avanti al tribunale delle imprese perché o Alfa accetta la decisione, per cui diventa superflua la richiesta condanna al pagamento di detta somma, oppure Alfa propone opposizione e allora la questione diventa di competenza del giudice dell'opposizione discutendosi della eccezione di compensazione sollevata dal curatore.
      Zucchetti SG srl