Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Revocazione credito Agenzia Entrate

  • Emanuele De Simone

    Napoli
    20/05/2025 16:35

    Revocazione credito Agenzia Entrate

    Buonasera,

    Fallimento dichiarato nel 2022
    Agenzia delle Entrate Riscossione propone domanda di insinuazione al passivo per circa 1 milione di euro, in forza di estratto dei ruoli e di n. 2 sentenza CTR favorevoli.

    In assenza di documentazione che provasse il passaggio in giudicato delle sentenze, si ammette il credito come da domanda sulla base dell'estratto dei ruoli.

    Recentemente sono stato contattato da un legale, incaricato dalla società in bonis di ricorrere avverso le 2 sentenze della CTR già citate, che mi informa che la Cassazione ha accolto i ricorsi, rinviando alla CTR per l'esame della vertenza alla luce dei principi fissati dalla cassazione.

    A questo punto mi chiedo: in caso di riassunzione del giudizio da parte della curatela presso la CTR ed eventuale vittoria in giudizio, ci sarebbe la possibilità di stralciare il credito ammesso al passivo ? e in caso affermativo lo strumento sarebbe il giudizio di revocazione ex art. 98 l.f.?
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/05/2025 18:53

      RE: Revocazione credito Agenzia Entrate

      Dipende da come il credito dell'AE è stato ammesso al passivo. Se è stata disposta l'ammissione con riserva, l'accertata la mancanza del credito trova applicazione in via analogica l'art. 113-bis l. fall. (riprodotto pari pari nell'art. 228 c.c.i.i.), dettato per l'ipotesi che si sia verificato l'evento posto in condizione (nel caso l'esistenza del credito contestato) e, quindi applicabile anche al caso contrario della verifica della mancata realizzazione dell'evento condizionante. Deve quindi, in tal caso, rivolgersi al giudice delegato per la modifica dello stato passivo.
      Se il credito è stato ammesso in via pura e semplice, come pare di capire sia avvenuto nel caso sconoscendosi l'esistenza del giudizio tributario, la decisione in materia può essere considerata come il documento nuovo decisivo non prodotto tempestivamente per causa non imputabile alla curatela che giustifica la revocazione del credito ammesso ai sensi del comma 4 dell'art. 98 l. fall.. Tuttavia questa strada non è tanto agevole in quanto la norma richiamata viene interpretata restrittivamente, ma vale la pena provare, non esistendo altra via per eliminare un credito risultante dallo stato passivo dichiarato esecutivo e non impugnato.
      Zucchetti SG srl