Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

opponibilità al fallimento di una sentenza

  • Nicola Rimoldi

    Busto Arsizio (VA)
    29/10/2014 22:19

    opponibilità al fallimento di una sentenza

    Gentilissimi,

    in tema di opponibilità, ad una procedura fallimentare, di una sentenza emessa da un Giudice ordinario, sono a chiedere quanto segue.

    Una sentenza di primo grado, emessa ante fallimento, è opponibile alla procedura anche se il passaggio in giudicato avviene in epoca post fallimento. Il curatore fallimentare potrebbe impugnare la citata sentenza ed in caso di sua soccombenza il creditore disporrebbe di un titolo opponibile. E' corretta tale impostazione?

    Qualora un grado di giudizio fosse invece iniziato o proseguito dalla parte diversa dal fallimento, l'eventuale sentenza a suo favore non dovrebbe essere opponibile alla procedura fallimentare, ma unicamente al fallito (persona fisica o giuridica) tornato in bonis. E' corretto tale assunto?
    In questa ultima ipotesi, qualora il fallimento fosse di una società di capitali e si chiudesse per riparto finale delle somme, con successiva cancellazione dal registro delle imprese della società, come potrebbe il creditore far valere la sentenza ottenuta?

    Infine, nel caso in cui il curatore chiamasse in giudizio un parte (evidentemente tutto in epoca post fallimento), ad esempio per un risarcimento danno, e venisse emessa una sentenza definitiva passata poi in giudicato contro il fallimento (la quale oltre alla condanna delle spese legali accoglie anche una riconvenzionale della parte chiamata in giudizio dal curatore), questa sarebbe opponibile allo stessa procedura?

    RingraziandoVi per la disponibilità e per la collaborazione, porgo cordiali saluti.

    NR
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/10/2014 20:06

      RE: opponibilità al fallimento di una sentenza

      Caso A- Al momento della dichiarazione di fallimento del debitore, il creditore dispone di una sentenza di primo grado non ancora pasasta in giudicato. Questo è il caso tipico di cui all'art. 96, co. 2, n. 3, che prevede l'ammissione con riserva dei "crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento". Il curatore- prosegue la norma- puo' proporre o proseguire il giudizio di impugnazione, nel senso che se non lo prosegue la sentenza passa in giudicato e non può essere più contestata in sede fallimentare (ossia il credito portato dalla sentenza va ammesso senza discussioni), se invece lo prosegue il creditore può ottenere l'ammissione con riserva. In questo caso si ha una eccezione al principio della esclusività perché effettivamente, una volta fatta l'ammissione con riserva, il giudizio continua nella fase di appello ordinaria cui partecipa il curatore e la decisione ivi presa fa stato poi nel fallimento.
      Caso B- Un creditore inizia o prosegue un giudizio di primo grado in pendenza di fallimento del debitore. Tale processo non è proseguibile nei confronti del curatore perché chi viole partecipare al riparto sui beni del fallimento deve insinuarsi al passivo 8tranne le poche eccezioni previste), per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo. Il creditore può invece proseguire il giudizio nei confronti del fallito, per ottenere un titolo da far valere, non nel fallimento, ma nei confronti del fallito quando tornerà in bonis, per cui quel creditore, quando fa la scelta di agire nei confronti del fallito, sa bene la sorte che potrà avere la sentenza se il debitore fallito è una società di capitali. Evidentemente in un caso del genere non è affatto consigliabile proseguire un processo nei confronti del fallito e,s e lo fa, peggio per lui.
      Caso C-E' il fallimento che agisce in giudizio per il pagamento di un credito. Situazione ben possibile perché, con la dichiarazione di fallimento, la disponibilità dei beni del fallito, passa al curatore che ha, di conseguenza (art. 43), anche la legittimazione processuale ad agire in giudizio per far valere i crediti che trova nel fallimento,. Se nel corso di detto giudizio, il convenuto propone una domanda riconvenzionale, quest'ultima è improseguibile avanti alm giudice ordinario, sempre per il principio della esclusività che vale sia per le domande dirette che riconvenzionali, per cui la domanda riconvenzionale va proposta mediante insinuazione e continua la causa ordinaria per l'accertamento del credito del fallimento, salvo disporre eventuali sospensione per evitare contraddittorietà di giudicati. Le spese di una eventuale soccombenza nella causa promossa dal curatore sono collegate alla domanda del curatore e trovano la loro fonte nella sentenza che interviene in pendenza del fallimento, per cui vanno riconosciute in prededuzione.
      Zucchetti SG Srl

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      • Federica Stellavatecascio

        BATTIPAGLIA (SA)
        05/05/2021 14:55

        RE: RE: opponibilità al fallimento di una sentenza

        Buongiorno, pongo un quesito collegato.
        Un creditore chiede l'ammissione al passivo in forza di sentenza di primo grado, per la quale sono spirati tutti i termini per le impugnazioni di cui all'art. 324 c.p.c.; non è stata, però, prodotta certificazione di passaggio in giudicato.
        Allo stato non ho certezza che non sia stata impugnata.
        Anche in questo caso si può/deve proporre l'ammissione con riserva ex art. 96, comma 2, n. 3?
        Il punto è che l'anzidetto articolo parla espressamente di sentenza non passata in giudicato; in questo caso manca la "prova del giudicato".
        Dal momento che ho tempi strettissimi per depositare il progetto di stato passivo, anche se volessi informarmi presso la Corte d'Appello circa l'eventuale impugnazione, non farei in tempo, inoltre credo che l'onere di provare il passaggio in giudicato dovrebbe gravare sull'istante.
        Concludendo, la domanda è: devo ammettere con riserva ex art. 96, comma 2, n.3?
        Grazie anticipatamente
        F.S.

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/05/2021 19:43

          RE: RE: RE: opponibilità al fallimento di una sentenza

          Nell'incertezza sul passaggio in giudicato della sentenza (anche se il fallito ptrebbe direle se ha proposto impugnazione), conviene ammettere il credito con riserva, altrimenti l'ammissione piena precluderebbe ogni possibilità di modifica qualora effettivamente risultasse impugnata la sentenza.
          Zucchetti SG srl
          • Federica Stellavatecascio

            BATTIPAGLIA (SA)
            05/05/2021 19:55

            RE: RE: RE: RE: opponibilità al fallimento di una sentenza

            Vi ringrazio per la celere risposta