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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Riparto finale fallimentare e prededuzioni
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Alessandro Cottica
SONDRIO14/01/2026 12:02Riparto finale fallimentare e prededuzioni
Buongiorno, chiedo il vostro parere su quanto di seguito esposto.
Al termine della liquidazione dei beni di una srl fallita nel 2019, c'è un attivo disponibile in conto corrente di Euro 40.000 circa e devono ancora essere pagate le seguenti spese:
- compenso finale del Curatore - da liquidare dopo l'approvazione del rendiconto
- spese legali:
1) la società, prima di fallire, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, opposto, per il pagamento di un credito vantato nei confronti di un proprio cliente. Intervenuto il fallimento, il curatore ha proseguito la causa di opposizione allo stato passivo promossa dal debitore, al termine della quale il tribunale ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo condannando il fallimento al pagamento delle spese legali di parte attrice (circa euro 20.000)
2) a seguito dell'esclusione di un credito dallo stato passivo, il creditore ha proposto opposizione che è stata accolta dal tribunale anche qui con condanna del fallimento alle spese legali di parte attrice (circa euro 20.000)
3) ci sono da pagare gli onorari del legale nominato dal fallimento per le cause 1 e 2 sopra descritte (circa euro 6.000).
Le disponibilità attuali quindi non saranno sufficienti al pagamento integrale di tutte le spese sopra descritte (compenso curatore da liquidare ma onorario minimo 8.000, spese legali cui è stato condannato il fallimento euro 40.000, spese legali per l'avvocato nominato dal curatore euro 6.000): è corretto sostenere che il pagamento del Curatore e del legale da lui nominato saranno pagati integralmente quali spese di procedura, mentre le spese legali delle cause 1) e 2) saranno pagate parzialmente con il residuo delle somme disponibili? quindi il fallimento si chiuderà ai sensi dell'art. 118, 1° comma n. 4 l.f. senza alcun riparto in favore dei creditori?
grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
18/01/2026 10:38RE: Riparto finale fallimentare e prededuzioni
Condividiamo nella sostanza la prospettazione formulata.
Va premesso, che qualora l'attivo disponibile non sia sufficiente a soddisfare interamente tutti i crediti prededucibili (e tali sono le spese indicate nella domanda), l'ultimo comma dell'art. 111bis l. fall. impone di fare una graduazione tra le prededuzioni e di pagare i crediti secondo l'ordine della graduazione
Invero, quelle indicate nella domanda sono tutte spese prededucibili. Ergo, nella distribuzione del ricavato le stesse concorrono secondo le rispettive cause di prelazione.
Questo significa che nella distribuzione del ricavato l'ordine di graduazione sarà il seguente.
In primo luogo va pagato il compenso del curatore, quale spesa per crediti di giustizia assistito dal privilegio di cui all'art. 2770 , 2755 e 2777, dopo di che, in concorso tra loro, vanno pagati i compensi del legale (o dei legali) che hanno assistito la curatela, i quali sono assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c.
Lo stesso privilegio non va riconosciuto (salvo quanto diremo) al difensore delle controparti. Costui è incaricato dal suo cliente, che è la controparte appunto, per cui il compenso dello stesso costituisce una spesa che questa sostiene per stare in giudizio e che deve essere fatta valere dalla parte che la sostiene e non dal legale, a meno che non sia antistatario. Anche questa spesa può godere del privilegio (non certo quello di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., che attiene ai rapporti tra legale e cliente) a seconda del tipo di giudizio giacchè gli art. 2755 e 2770 c.c. riconoscono un privilegio per spese di giustizia per i procedimenti esecutivi, dal pignoramento in poi , e cautelari, se l'attività è stata utile , nel mentre nessun privilegio è attribuito alle spese per i giudizi di cognizione.
Al limite, le spese legali relative al giudizio di opposizione allo stato passivo possono godere del privilegio di cui all'art. 2749 c.c. (e cioè lo stesso privilegio del credito principale), atteso che secondo questa norma "il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione".
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