Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Surroga Medio Credito Centrale

  • MARCO PAUTASSI

    SAVIGLIANO (CN)
    20/11/2018 17:08

    Surroga Medio Credito Centrale

    Buongiorno,
    in merito ad un fallimento ho ricevuto una richiesta di surroga da MEDIO CREDITO CENTRALE dell'originario creditore finanziario (banca) insinuato ed ammesso allo stato passivo in chirografo.
    La società fallita aveva ottenuto un mutuo chirografario garantito dal Fondo di Garanzia ex L. 662/96 c/o Medio credito Centrale Spa.
    MEDIO CREDITO CENTRALE comunica che il suo credito è assistito da privilegio generale, art. 8-bis del decreto legge 24/1/2015 n. 3.

    Chiedo se il creditore che si surroga possa richiedere un grado di prelazione diverso dal creditore originario (chirografo) o se debba avere lo stesso grado del creditore originario.
    Ringrazio
    Marco Pautassi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/11/2018 18:54

      RE: Surroga Medio Credito Centrale

      Su questo tema è aperto un dibattito sotto la voce Concordato iniziato nel gennaio 2016 su domanda del dott. Michele Fesani, cui può accedere per avere una visione completa.
      Le riportiamo di seguito l'ultimo nostro intervento, nella parte che può interessare .
      "Il problema affrontato nella discussione che precede deriva dal fatto che il credito della banca verso il debitore ha natura chirografaria nel mentre il credito che MCM può far valere, dopo essere stato escusso dalla banca, è espressamente qualificato come privilegiato dalla legge; e questa è una evidente anomalia in quanto MCM, a seguito del pagamento dovrebbe surrogarsi nella medesima posizione della banca, nel mentre chiaramente la legge dice che può far valere il suo credito quale privilegiata ante primo grado. A fronte di questa situazione i giudici si sono trovati in difficoltà (come accade sempre quando si tratta di applicare norme non chiare e lineari) e le soluzioni sono quelle che abbiamo esposto nell'ultima risposta e che qui riassumiamo.
      Se il finanziamento e la garanzia sono successivi all'entrata in vigore del d.l. n. 3 del 2015 (il cui art. 8bis ha concesso il privilegio al credito di MCM), è difficile negare il privilegio anche se MCC si surroga nella posizione del creditore già ammesso in via chirografaria, dato che la norma richiamata concede il privilegio anche nei confronti del beneficiario finale.
      Se il finanziamento e la garanzia sono antecedenti detta data si tratta di stabilire se la norma in questione abbia natura di interpretazione autentica di precedenti disposizioni, nel qual caso ha efficacia retroattiva, oppure abbia natura innovativa, nel qual caso si applica solo per il futuro. Su questo problema si è creato quel contratto che abbiamo riportato nella precedente risposta, ove dicevamo che noi, nonostante le ragioni apportate dasl Tribunale di Milano confermavamo quanto detto in precedenti risposte, ossia che per noi la norma aveva valore di interpretazione autentica e quindi efficacia retroattiva.
      In sostanza, a nostro avviso, per quanto possa apparire strano (ma questa è l'anomalia creata dalla legge) il MCM può insinuare il suo credito in via privilegiata al passivo del fallimento del debitore, anche se per lo stesso credito si è già insinuata in chirografo la banca, che dovrà rinunciare al credito o alla parte di credito che ha riscosso da MCM".
      Zucchetti SG Srl
    • Gianvito Morretta

      Bellizzi (SA)
      25/03/2020 11:15

      RE: Surroga Medio Credito Centrale

      ci sono novità giurisprudenziali sul punto?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        25/03/2020 20:02

        RE: RE: Surroga Medio Credito Centrale

        La risposta precedente risale al 2018, e successivamente è intervenuta Cass. 30 gennaio 2019 n. 2664 per la quale "La revoca del sostegno pubblico concesso per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, non importa alcuna valutazione discrezionale ed è opponibile alla massa dei creditori, anche se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato fallimentare e lo stesso sia stato pure omologato, perché il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venir meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla legge, senza che l'atto di revoca possegga alcuna valenza costitutiva". In sostanza, gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch'essi del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione e, pertanto, l'ente garante (nel caso esaminato dalla Corte era Sace, ma uguale è la posizione di Medio Credito), può insinuarsi dopo essere stata escussa dalla banca finanziatrice facendo valere il privilegio attribuito dalla citata legge, anche se l'escussione è intervenuta in pendenza del fallimento.
        Quanto all'anomalia che MCM si surroghi in via privilegiata nella posizione di un creditore già ammesso in chirografo, la Corte spiega che "non vi è alcuna necessità - sotto il profilo strutturale, come pure sotto quello logico - che la posizione del creditore garantito si avvantaggi di un privilegio, perchè di un privilegio possa disporre il garante: la posizione del creditore, cioè, non si pone come un medio logico inevitabile in proposito". Nel caso concreto, fonte del privilegio è la norma dell'art. 9, comma 5, che lo riconosce appunto in ragione del sostegno pubblico che viene dato alle attività produttive, consegnandolo al garante, che ha pagato la banca garantita, in ragione del credito che questi vanta verso il debitore principale, in quanto destinatario finale del depauperamento patrimoniale connesso all'estinzione della relativa obbligazione.
        Per quanto riguarda la natura del privilegio, è agevole dare una risposta perchè la norma è ambigua; ci sembra tuttavia che, alla luce della dizione letterale della norma, si vada affermando l'idea che si tratti di privilegio generale (tale lo qualifica Trib. Udine, 15.4.2019), per cui dovrebbe estendersi sull'intero attivo mobiliare del debitore.
        Per quanto riguarda le garanzie concesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge, la giurisprudenza di merito è diviso. A noi sembra abbastanza difficile superare gli argomenti proposti da Trib. Milano 1.3.2018 che ha concluso per la natura non retroattiva del privilegio concesso dalla citata legge in quanto la stessa non ha natura interpretativa, per cui si applica solo per il futuro (questo è uno dei tre punti su cui poggia la decisione, ma ci sembra il più rilevante), in senso contrario, Trib. Reggio Emilia 01/06/2016; Trib. Como 28/09/2016; Trib. Monza 16/11/2017).
        Zucchetti SG Srl