Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

pignoramento del credito ammesso al passivo

  • Matteo Matta

    cagliari
    30/06/2021 13:30

    pignoramento del credito ammesso al passivo

    Gentilissimi,
    soggetto A, dipendente della società fallita è stato ammesso in privilegio ex art 2751 per TFR nel passivo reso escutivo.
    In seguito all'esecutiorietà dello stato passivo e della comunicazione
    di esistenza del credito di A verso la società fallita ex art 547 cpc rilasciata dal curatore il terzo soggetto B, creditore a sua volta del soggetto A presenta domanda di insinuazione nel passivo della società fallita per sostituirsi al soggetto A in forza del pignoramento presso terzi.

    A vostro parere è corretto discutere la presente domanda di insinuazione o il terzo soggetto B dovrebbe semplicemente richiedere l'assegnazione delle somme in sede di futuro riparto presentando un documento di assegnazione somme rilasciato dal giudice dell'esecuzione? In tal caso il curatore dovrebbe semplicemente provvedere alla rettifica dello stato passivo ex art 115.

    Ulteriore dubbio il terzo creditore B puo richiedere l'assegnazione somme al giudice fallimentare o deve per forza riferirsi al giudice dell'esecuzione ?
    Il credito vantato in forza del pignoramento da B verso la procedura fallimentare segue il privilegio originario che vantava A verso la il fallimento?

    Grazie mille
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/06/2021 19:41

      RE: pignoramento del credito ammesso al passivo

      Il richiamo da lei fatto all'art. 547 cpc fa capire che il B, creditore di A, ha effettuato un pignoramento presso il terzo C, debitore verso A; C è stato dichiarato fallito e quindi A ha insinuato il credito al passivo del fallimento e il curatore ha fatto la dichiarazione di cui all'art. 547 cpc.
      Fin quando nell'esecuzione individuale non interviene l'assegnazione a B del credito che A vanta vero C, B non ha alcun titolo per partecipare al concorso fallimentare; prima di tale assegnazione il terzo C ha ricevuto la notifica del pignoramento che gli impedisce di versare la somma pignorata al creditore A, ma non è ancora maturato il titolo che legittima B a poter pretendere dal terzo il pagamento di tale somme, legittimazione che si ha solo con l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc.
      Con questa ordinanza, il giudice dell'esecuzione- unico competente a decidere- ove accolga la richiesta del creditore B, disporrà che la somma dell'importo tot che il fallimento C deve corrispondere ad A venga versata a B, sicchè quando lei come curatore preparerà un riparto al quale partecipa A con il suo privilegio, se B ha già ottenuto l'assegnazione, corrisponde la somma assegnata invece che ad A a B; se invece in quel momento non vi è ancora il provvedimento di assegnazione, la somma in questione indicata nel pignoramento sarà accantonata in attesa della decisione del giudice dell'esecuzione.
      In conclusione, la domanda di insinuazione di B va respinta in quanto non ha titolo per svolgere alcuna pretesa nel fallimento e, quando l'avrà non è necessaria l'insinuazione.
      B non può richiedere il provvedimento di assegnazione al giudice del fallimento, ma solo al giudice dell'esecuzione.
      La somma che, a seguito di assegnazione, sarà corrisposta a B è quella che doveva essere versata ad A, per cui la natura privilegiata o meno di questa influisce solo sul momento ed entità del pagamento ad A.
      B, quando avrà l'ordinanza di assegnazione, non ha bisogno di presentare una domanda di insinuazione per partecipare al concorso, né ricorre la fattispecie di cui all'art. 115, comma 2 l. fall. in quanto non è un cessionario del credito o uno che si surroga al creditore ammesso, ma solo il destinatario designato della somma che doveva essere versata ad A, anche se la forma è la stessa. E' sufficiente, cioè, che B chieda che sia a lui versata la somma che il fallimento dovrebbe corrispondere ad A giustificando la richiesta con il provvedimento di assegnazione del giudice delegato.
      La rettifica susseguente dello stato passivo serve solo per avere memoria dell'accaduto, in quanto non servirebbe neanche perché A viene pagato per l'importo ammesso, solo che una parte o tutta di tale somma viene data al suo creditore, e così A estingue, in tutto o in parte, il suo debito verso B.
      Zucchetti Sg srl