Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

TFR - Ammissione al passivo dei coobligati

  • Monica Pazzini

    Rimini
    11/11/2025 09:35

    TFR - Ammissione al passivo dei coobligati

    Buongiorno.
    L' ex dipendente della società chiede l'ammissione al passivo, tra l'altro, anche per la quota di T.F.R. maturato in capo ad una terza Società anteriormente al periodo in cui risulta essere stato in forza presso la società in Liquidazione Giudiziale.
    Stante l'esclusione proposta dal sottoscritto curatore, nelle osservazioni il creditore indica la solidarietà ex art. 2112 c.c. ma senza produrre alcun contratto di cessione dell'azienda in quanto non è in suo possesso.
    La scrivente non ha rinvenuto alcun atto di cessione d'azienza neppure dai dati del Registro e dalla visura storica. Parrebbe quindi non esservi stata alcun atto di cessione d'azienda e/o di un ramo.
    L'unico dato che dimostra in qualche modo il passaggio del rapporto di lavoro da una società all'altra sono i CUD rilasciati all'ex dipendente dalle due società dove dal campo 536 del CUD della "cessionaria" nelle somme erogate da terzi è presente il codice fiscale della precedente società con i medesimi importi del CUD rilasciato dalla "cedente".
    Tale documentazione a Vostro parere è sufficiente a riconoscere la solidarità e quindi l'ammissione al passivo del TFR maturato in capo alla precedente società?
    Grazie mille!
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/11/2025 13:49

      RE: TFR - Ammissione al passivo dei coobligati


      La fattispecie rappresentata individua un lavoratore- già dipendente della società Alfa attualmente in liquidazione giudiziale, che si insinua al passivo di detta procedura chiedendo il pagamento del TFR maturato durante il rapporto di lavoro con la società Beta prima del passaggio alle dipendenze di Alfa.
      La responsabilità del successivo datore di lavoro per i debiti maturati in precedenza presso altro datore può trovare fondamento soltanto in caso di cessione o affitto di azienda, in applicazione del comma 2 dell'art. 2112 c.c., per il quale il cedente (o il concedente) e il cessionario (o l'affittuario) sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento o dell'affitto. Applicando tale norma alla fattispecie, Alfa può in via solidale rispondere del TFR che il lavoratore aveva maturato in precedenza durante il periodo di lavoro con Beta soltanto se il lavoratore, cui incombe l'onere della prova, dimostri che è intervenuto un contratto di cessione di azienda, o ramo di azienda o di affitto da Beta ad Alfa.
      Gli elementi da lei indicati non sembrano, a nostro avviso, offrire una prova adeguata della cessione o dell'affitto, per cui al momento- ossia nella predisposizione del progetto di stato passivo escluderemmo il credito per questo motivo, salvo a vedere come la pensa il giudice, che potrebbe anche essere di diverso avviso dato che si è nell'ambito delle valutazioni di merito sulla consistenza delle prove.
      Zucchetti SG srl