Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Regresso tra fallimenti dei soci

  • Diego Cuccu'

    Porto Sant'Elpidio (FM)
    17/12/2019 11:56

    Regresso tra fallimenti dei soci

    Buongiorno,
    sono a richiedere un Vostro parere in ordine alla questione che di seguito viene esposta.
    Sono il Curatore del Fallimento di una SNC, composta da 5 soci illimitatamente responsabili: A, con quota di partecipazione del 30,66%, B con quota di partecipazione del 20%, C con quota di partecipazione del 20%, D con quota di partecipazione del 16% ed E con quota di partecipazione del 13,34%.
    Devo effettuare il primo progetto di riparto parziale e la situazione che si prospetta è la seguente: la massa della società ha realizzato un attivo immobiliare pari a 100, che andrà a soddisfare parzialmente i relativi creditori ipotecari.
    La massa mobiliare del socio A, invece, ha realizzato un attivo pari a 80, destinato a soddisfare parte dei crediti personali del socio (10) e parte i crediti prededucibili insinuati al passivo della società, in quanto l'attivo della massa sociale risulta essere insufficiente per pagare i predetti crediti prededucibili.
    Considerato che l'attivo mobiliare dei soci B, C, D ed E è bassissimo (pari allo zero) e che l'attivo immobiliare scaturito dagli immobili di proprietà degli stessi andrà a soddisfare solo ed esclusivamente i creditori ipotecari particolari di tali masse, come dovrò comportami ai fini del riparto nei confronti degli altri soci?
    Sono tenuto ad insinuare in via di regresso nelle masse di B, C, D ed E la differenza corrisposta dal socio A in misura eccedente alla propria quota di partecipazione, anche se, con ogni probabilità, A rimarrà insoddisfatto in considerazione del fatto che l'attivo che si andrà a realizzare sugli altri soci è pari allo zero (Cfr. Maffei Alberti, edizione 2013, pag. 1029)?
    Oppure A può esercitare il regresso alla chiusura del fallimento, una volta tornato in bonis (Cfr. Ferro, edizione 2014, pag. 1939)?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/12/2019 21:04

      RE: Regresso tra fallimenti dei soci

      Non vogliamo entrare nel merito della distribuzione da lei prospettata perché non disponiamo di dati necessari. Diciamo solo che non esiste una priorità dei creditori personali su quelli sociali nè viceversa, per cui , per il socio i crediti, sia quelli sociali che quelli personali, formano una unica massa passiva, da soddisfare secondo l'ordine di legge. Pertanto vanno prima soddisfatte le prededuzioni, sociali o personali, e poi gli altri crediti.
      Quanto alla società, invece, va ricordato che il secondo comma dell'art. 111bis va integrato con il terzo comma dell'art. 111ter l. fall, per cui al pagamento delle spese concorrono anche i beni ipotecati.
      Ciò detto, venendo al problema specifico da lei posto, è chiaro che A, pagando i creiti sociali oltre i limiti del 30,66% della sua quota, pagherebbe debiti che, nei rapporti interni, sono a carico di altri soci, per cui A, effettuato il pagamento, può esercitare il regresso verso gli altri soci per la quota eccedente la sua che ha pagato qualora il creditore principale sia stato integralmente soddisfatto, così come può rinunciare a farlo, in considerazione della mancanza di prospettive di recupero, senza che ciò pregiudichi la possibilità di un regresso dopo la chiusura del fallimento, a meno che on rinunci espressamente a all'esercizio di tale diritto.
      Zucchetti SG srl
      • Diego Cuccu'

        Porto Sant'Elpidio (FM)
        18/12/2019 17:17

        RE: RE: Regresso tra fallimenti dei soci

        A precisazione della vostra risposta, se ho ben compreso, per il socio A, non vi è l'obbligo di presentare domanda di insinuazione in via di regresso prima della chiusura del Fallimento, se con ogni probabilità, lo stesso socio A rimarrà insoddisfatto, stante l'incapienza dell'attivo delle masse dei soci B, C, D ed E. Pertanto, sempre se ho ben capito, nella fattispecie appena prospettata il socio A avrebbe direttamente la possibilità di esercitare il regresso dopo la chiusura del fallimento, una volta tornato in bonis.
        In caso contrario, ovvero ipotizzando la capienza delle masse dei soci B, C, D ed E, la domanda di insinuazione in via di regresso può essere presentata direttamente dal Curatore oppure quest'ultimo deve avvalersi di un Curatore speciale previa autorizzazione alla nomina del Giudice Delegato?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/01/2020 17:21

          RE: RE: RE: Regresso tra fallimenti dei soci

          Ferme le premesse fatte nelle precedente risposta, noi abbiamo detto, con riferimento al problema specifico da lei posto, che "è chiaro che A, pagando i crediti sociali oltre i limiti del 30,66% della sua quota, pagherebbe debiti che, nei rapporti interni, sono a carico di altri soci, per cui A, effettuato il pagamento, può esercitare il regresso verso gli altri soci per la quota eccedente la sua che ha pagato qualora il creditore principale sia stato integralmente soddisfatto". Posto, infatti, che tutti i soci sono, nei rapporti esterni (ossia verso il creditore) condebitori solidali nel pagamento dei debiti della società, la condizione per l'esercizio del regresso è che i creditori sociali siano stati integralmente soddisfatti, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 61 per il quale "Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito"; e quando la legge parla di creditore integralmente soddisfatto intende ex parte creditoris, ossia il credito deve essere integralmente pagato e non solo per la quota per la quale ciascuno è obbligato in quanto queste proporzioni valgono solo nei rapporti interni. Tutto ciò perché la solidarietà passiva è una forma di rafforzamento dell'obbligazione in favore del creditore e il legislatore non vuole che prima ancora che il o i creditori siano soddisfatti possa essere pagato qualcosa ad uno dei condebitori in via di regresso.
          Nel suo caso, inoltre, oltre la mancanza di questa condizione, gli altri soci (B, C, e D) non avrebbero potuto distribuire nulla in favore del condebitore in regresso (il socio A) per questo avevamo aggiunto che A poteva anche rinunciare al regresso (sottintendendo anche se avesse potuto), precisando che la mancanza di regresso non pregiudicava "la possibilità di un regresso dopo la chiusura del fallimento, a meno che on rinunci espressamente a all'esercizio di tale diritto".
          Ora lei fa l'ipotesi che A potrebbe trovare capienza sui beni di B,C e D, ma il discorso di fondo non cambia; ossia per l'esercizio del regresso è necessario che i creditori sociali siano stati tutti integralmente soddisfatti. Se ricorre questa condizione, non è necessario attendere la chiusura del fallimento in quanto il curatore del fallimento del socio che diritto al regresso (il socio A) può far valere il suo credito al passivo degli altri soci e chiedere poi la nomina di un curatore speciale per l'esame delle domande di ammissione.
          Zucchetti SG srl