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COLLOCAZIONE CREDITO AMM. FINANZIARIA PER IRPEF SU AFFITTI PERCEPITI DAL FALLIMENTO

  • Samuela Bruè

    MACERATA
    17/06/2026 13:02

    COLLOCAZIONE CREDITO AMM. FINANZIARIA PER IRPEF SU AFFITTI PERCEPITI DAL FALLIMENTO

    Buongiorno,
    la procedura, dopo la sentenza di fallimento, ha sottoscritto alcuni contratti di locazione su beni immobili personali del socio fallito attratti al fallimento, riscuotendone i relativi canoni di locazione che sono andati a formare la massa attiva ripartibile.
    L'amministrazione finanziaria ha presentato istanza tardiva di insinuazione al passivo per il credito irpef e addizionali, nonchè sanzioni e interessi, in via chirografaria (ovvero non specificando nè il privilegio nè la prededuzione).
    Considerando che le imposte dovute dalla procedura devono essere versate al momento della chiusura del maxi periodo fallimentare, si ritiene l'importo di sanzioni e interessi non dovuti e quindi inammissibili.
    In merito invece all'imposta pura, si richiede un parere sull'ammissione del credito in via chirografaria.
    si specifica inoltre che:
    - Qualora si consideri i ricavi da locazioni di immobili la base di calcolo per la determinazione dell'imponibile del maxi periodo fallimentare, il credito non risulterebbe di natura chirografaria, ma a parere della scrivente di natura prededucibile. Inoltre, sempre considerando il maxi periodo fallimentare, il presupposto per l'origine dell'imposta si dovrebbe ancora generare in capo alla procedura e pertanto la domanda risulterebbe illegittima in capo al soggetto fallito.
    - In alternativa, ammettendo il credito in via chirografaria e supponendo una mancata soddisfazione dei creditori chirografari a seguito del riparto finale, le imposte risulterebbero comunque dovute? e rimarrebbero a carico della procedura?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      23/06/2026 10:19

      RE: COLLOCAZIONE CREDITO AMM. FINANZIARIA PER IRPEF SU AFFITTI PERCEPITI DAL FALLIMENTO

      Le imposte sui redditi immobiliari maturati in corso di procedura, ancorché acquisiti dal fallimento, sono debiti del fallito sorti dopo l'apertura della procedura, non sono quindi né debiti in prededuzione, perché non sono debiti della procedura, né in chirografo, perché non sono debiti concorsuali.

      E' questione relativamente comune e non ci risulta sia mai stata prospettata una impostazione diversa.

      Il fallimento pagherà quindi le imposte dirette eventualmente (e raramente...) risultanti dalla dichiarazione dei redditi finale, che sono a carico di essa, e non altre imposte dirette.

      Che i contratti siano stati stipulati dalla procedura è a nostro avviso irrilevante.