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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Tardiva post approvazione rendiconto
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Paola Cosma
Fiesso d'Artico (VE)06/12/2023 11:22Tardiva post approvazione rendiconto
Chiedo cortesemente il vostro parete in merito alla seguente questione:
fallimento dichiarato a settembre 2021, rendiconto finale approvato il 29.11.2023, non sono stati eseguiti riparti in quanto l'attivo è piuttosto esiguo.
In data 05.12.2023 ricevo insinuazione tardiva da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione avente ad oggetto il recupero del credito di MCC per una garanzia escussa da una banca.
Vorrei evitare di discutere una super tardiva (in quanto Mcc ha liquidato alla banca il credito in data 30.08.2022 e Ader ha impiegato più di 12 mesi per presentare l'istanza), quindi mi chiedo se presentando apposita informativa al Giudice e fornendo la prova che l'attivo disponibile soddisfa solamente le spese in prededuzione e una minima parte del TFR dipendenti, il magistrato possa disporre di non trattare la domanda.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/12/2023 19:08RE: Tardiva post approvazione rendiconto
Lei ha due alternative: o segue le disposizioni dell'art. 102 l. fall. che si applicano, in quanto compatibili, anche ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo, oppure, se è in vista la chiusura del fallimento non fa nulla della tardiva e procede per il riparto finale e chiusura. L'AER non potrà lamentarsi in quanto è pacifico in giurisprudenza che il termine finale per la presentazione delle domande di insinuazione pone solo un limite cronologico all'esercizio di tale diritto potestativo, ma non riconosce al creditore l'ulteriore diritto a non vedersi pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito, nelle more dell'ammissione, dall'attuazione della ripartizione. "Ne consegue che la domanda d'insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l'esaurimento dell'attivo, né genera un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non è considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall'art. 113 l. fall. (ora ripreso dall'art. 227), la cui previsione è da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare, e perciò insuscettibile di applicazione analogica" (Cass. 2 settembre 2014, n.18550, Cass. 5 marzo 2009, n.5304; Cass. 19 settembre 2003, n. 13895; Cass. 16 marzo 2001, n. 3819; Cass. 19 febbraio 1999 n. 1391; ecc..). Posizione che è stata mitigata dalla S. Corte (Cass., 15 febbraio 2017, n. 4021; Cass. 16 maggio 2019, n.13270) nel senso che il fallimento non può essere chiuso in presenza di domande tardive destinate ad un'utile collocazione, il che significa che le domande tardive, una volta presentate, non debbono intendersi, ipso jure, precluse, se destinate ad un'utile collocazione, sicchè se sussistono le condizioni per la cessazione della procedura concorsuale previste dal n. 3 del primo comma dell'art. 118 (completa ripartizione dell'attivo) o dal n. 4 (l'impossibilità di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali e le spese di procedura),il curatore può disinteressarsi della tradiva avviarsi alla chiusura, nel mentre, se ricorre la possibilità che i creditori tardivi possano essere in qualche modo soddisfatti, non si vede perché le domande da loro presentate nel termine previsto dalla legge, anche se super tardive (ove, naturalmente, ammissibili) non debbano essere esaminate, dato che il ritardo già grava il creditore della dimostrazione della ricorrenza delle condizioni che giustificano l'ammissibilità.
Zucchetti SG srl-
Paolo Rosa
roma19/02/2026 10:05RE: RE: Tardiva post approvazione rendiconto
mi allaccio alla risposta, che credo si attagli ad una domanda di un supertardivo chirografario in presenza di possibiltà di riparto sol oper prededucibili e privilegiati ; corretto ? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/02/2026 12:28RE: RE: RE: Tardiva post approvazione rendiconto
Corretto. Come detto nella risposta precedente il fallimento non può essere chiuso in presenza di domande tardive o super tardive destinate ad un'utile collocazione, sicchè, ove il creditore insinuatosi in via super tardiva chieda l'ammissione di un credito in chirografo e l'attivo della procedura consente il pagamento soltanto dei creditori prededucibili e privilegiati, è chiaro che il creditore super tardivo, anche se supera il vaglio di ammissibilità, non potrà trovare utile collocazione sull'attivo. Pertanto la procedura di fallimento o di liquidazione giudiziale può, nel caso, essere portata avanti e chiusa anche in presenza della domanda super tardiva.
Zucchetti SG srl
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