Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

PRIVILEGIO ART. 2751 BIS N. 2 - COMPETE AL RSPP?

  • Marco Terigi

    Lucca
    27/03/2024 15:53

    PRIVILEGIO ART. 2751 BIS N. 2 - COMPETE AL RSPP?

    Il compenso contrattualmente detrminato spettante ad un Ingegnere iscritto all'albo per lo svolgimendo dell'attività di Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) esterno, secondo Voi gode del privilegio ex art. 2751 bis n.2? Lo chiedo perchè il compenso spettante al Liquidatore e all'Amministratore non gode di questo privilegio sul presupposto che non si tratta di una prestazione d'opera intellettuale, ma a me sembra che anche l'attività di RSPP, per gli stessi motivi, potrebbe essere fuori dal perimetro di cui all'art. 2751 bis n.2
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/03/2024 18:52

      RE: PRIVILEGIO ART. 2751 BIS N. 2 - COMPETE AL RSPP?

      E' vero che il credito vantato dall'amministratore per l'attività gestoria non è assistito da privilegio e va collocato in chirografaria, ma ciò perché "l'amministratore non fornisce una prestazione d'opera intellettuale, né l'attività che si impegna a fornire è determinata dai contraenti preventivamente o è determinabile a priori in quanto si identifica con la stessa attività d'impresa" (Cass. 21/02/2017, n. 4406). Non è quindi il solo fatto della natura non intellettuale dell'opera dell'amministratore ad escludere il privilegio, ma il fatto che l'amministratore unico è legato alla società da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, per cui la sua attività comprende tutte le operazioni che la gestione della società richiede, non identificabili in un rapporto professionale individuato o individuabile nel suo contenuto, tato che, seppur al fine della pignorabilità, le Sezioni Unite (Cass. sez. un., 20/01/2017, n.1545) hanno escluso che sia compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c.
      La posizione dell'ingegnere in questione, sempre che non sia un lavoratore subordinato, ci sembra che sia incaricato di una attività specifica e determinata certamente di carattere intellettuale, per cui riteniamo che possa essere concesso il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.
      Zucchetti Sg srl